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        <title type="main" level="a">Pretura del 3° mandamento di Roma, udienza del 26 giugno 1885</title>
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          <resp>This is a section of <title>Diritti di uso pubblico e beni comuni. Riedizione critica dell’arringa di Pasquale Stanislao Mancini, Del diritto di uso pubblico del Comune e del popolo di Roma sulla Villa Borghese, corredata della pertinente giurisprudenza</title>(DOI: <idno type="DOI">10.36253/979-12-215-0594-8</idno>) by </resp>
          <name>Gianfranco Orlando, Chiara Angiolini</name>
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        <publisher>Firenze University Press, USiena Press</publisher>
        <pubPlace>Florence</pubPlace>
        <date when="2025">2025</date>
        <idno type="DOI">https://doi.org/10.36253/979-12-215-0594-8.04</idno>
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          <p>Copyright Author(s)</p>
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        <p>Decision of first istance on the case of "Villa Borghese" concerning the Diritti di uso pubblico of Roman residents on the Villa.</p>
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            <item>Public Use</item>
            <item>Villa Borghese</item>
            <item>Servitù di uso pubblico</item>
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      <p>It is available online at https://doi.org/10.36253/979-12-215-0594-8.04<ref target="https://doi.org/10.36253/979-12-215-0594-8.04" /></p>
      <div><head>Capitolo 1</head></div><div><head>Pretura del 3° mandamento di Roma, <lb/>udienza del 26 giugno 1885</head><p rend="text_NOindent ParaOverride-2">Pretore ed estensore A. Carcani</p><p rend="text_NOindent ParaOverride-2"><hi rend="italic">Comune di Roma c. Principe Borghese.</hi></p><p rend="text_top"><hi rend="italic">Si possiedono le cose corporali ritenendole materialmente, e si possiedono i diritti reali godendone gli effetti. </hi></p><p rend="text"><hi rend="italic">Quindi la privazione violenta del possesso delle prime toglie al possessore la cosa che ne è l’oggetto, e perciò costituisce lo spoglio: ma l’</hi><hi rend="italic">impedimento anche violento del diritto non toglie l’oggetto del possesso, cioè il diritto, il quale resta integro anche senza l’uso attuale.</hi></p><p rend="text"><hi rend="italic">Perciò il diritto reale non è suscettibile di spoglio, ma soltanto di turbativa.</hi></p><p rend="text"><hi rend="italic">Il possesso di un diritto non può scindersi dall’idea del titolo che lo costituisce; mentre può darsi il possesso della cosa senza titolo legittimo: quindi l’idea di un </hi><hi rend="CharOverride-1">possesso qualunque </hi><hi rend="italic">previsto dall’art. 695, cod. civ., non è applicabile ai diritti reali.</hi></p><p rend="text"><hi rend="italic">Laonde l’omissione dei</hi><hi rend="italic"> </hi><hi rend="CharOverride-1">diritti reali </hi><hi rend="italic">fatta nell’art. 695, cod civ., non fu involontaria, ma porta esclusione dell’azione di spoglio pel possesso dei diritti reali.</hi></p><p rend="text"><hi rend="italic">La parola</hi><hi rend="italic"> </hi><hi rend="CharOverride-1">possesso </hi><hi rend="italic">usata nell’art. 630, cod. civ., non può avere altro significato che quello di un possesso naturale, diversamente se volesse intendersi il possesso civile, quello cioè di un diritto reale, che suppone per neces­sità il titolo, sarebbe contraddittorio il dire che non basta come titolo a stabilire la servitù.</hi></p><p rend="text"><hi rend="italic">L’esistenza di una lapide esposta al pubblico, la fede degli storici contemporanei e la destinazione del fondo, congiunti all’uso ultrasecolare, costituiscono un titolo manutenibile coll’</hi><hi rend="italic">azione possessoria.</hi></p><p rend="text"><hi rend="italic">Una concessione anche gratuita e di mera liberalità, e la accettazione proveniente dall’uso pubblico e pacifico per il corso di più generazioni costituisce un vincolo fra i discendenti del concedente e quelli dei concessionari. </hi></p><p rend="text"><hi rend="italic">Questo diritto acquistato colla prescrizione centenaria sotto la cessata legislazione, forma titolo per conservarlo giusta il disposto dell’art. 21 delle disposizioni transitorie per l’attuazione del codice civile, e perciò manutenibile.</hi></p><p rend="text"><hi rend="italic">Non può ritenersi precario ciò che si è goduto per secoli, se non vi siano prove manifeste della precarietà</hi></p><p rend="text"><hi rend="italic">La legge 8 ff.</hi><hi rend="italic"> </hi><hi rend="CharOverride-1">d</hi><hi rend="CharOverride-1">e servit.</hi><hi rend="italic">, </hi><hi rend="italic">non osta all’acquisto ed esercizio di un diritto civico di passeggio nel fondo altrui (una villa) quando questa è l’ordinaria destinazione del </hi><hi rend="italic">fondo.</hi></p><p rend="text"><hi rend="italic">Le </hi><hi rend="italic">semplici e momentanee interruzioni per fatti che non hanno un carattere negativo del diritto di uso non giovano al proprietario</hi><hi rend="italic">.</hi></p><p rend="text"><hi rend="italic">Così pure non ledono i diritti degli utenti le domande</hi><hi rend="italic"> </hi><hi rend="italic">fatte per ottenere la concessione temporanea del fondo (la villa) ad usi diversi da quelli di passeggio</hi><hi rend="italic">.</hi></p><p rend="text"><hi rend="italic">Trattandosi del godimento un diritto che si esercita a periodi fissi, la manutenzione deve ammettersi conforme</hi><hi rend="italic"> </hi><hi rend="italic">all’uso dell’</hi><hi rend="italic">ultimo anno.</hi></p><p rend="text_top">Il Pretore, ecc.</p><p rend="text">Ritenuto, che nei primi del secolo XVII, il cardinale Scipione Borghese, e per donazioni fattegli dallo zio Camillo Borghese (papa Paolo V), e per acquisti fatti dai proprietari limitrofi, costruiva un’amena ed ampia villa con sontuoso palazzo adornandola anche di monumenti d’arte; e che ebbe il nome di villa Pinciana, poi villa Borghese. Questo Principe volle che di questa magnifica sua opera potesse usufruirne anche il popolo di Roma.</p><p rend="text">E perché potessero da tutti apprezzarsene le meraviglie, Giacomo Manilli ne redigeva una semplice, ma accurata descrizione topografica ed artistica, che dava alla stampa nell’anno 1650; riportando, fra le altre iscrizioni, una lapide esistente nella facciata del teatro, nel secondo recinto della villa, ove in elegante frasario latino si diceva in sostanza: che la villa era aperta a chiunque; che il padrone non imponeva altra legge che quella della buona creanza; e minacciavasi di scacciare colui che ne avrebbe abusato. Dalle notizie storiche addotte da ambo le parti si rileva altresì che questa villa, passata per titolo di fidecommisso ai primogeniti della famiglia Borghese; questi, seguendo le orme dei loro predecessori, continuarono sempre a tenerne aperto l’accesso alla popolazione romana, che in gran folla accorreva a godere di queste delizie preparategli dalla munificenza della nobile famiglia Borghese. E questa dal suo canto compiacevasi di recare questo non tenue vantaggio alla popolazione, essendo sempre stata la villa Borghese un anello di congiunzione fra una simpatia reciproca che legava e lega ancora il popolo di Roma a questa benefica famiglia, resasi perciò veramente popolare. Se non che dopo due secoli di perfetta armonia (non risultando né dagli atti né dalle notizie storiche che vi fossero alterazioni o recriminazione di sorta, né per una parte, né dall’altra), si trova nell’anno 1829 una divergenza sorta fra il principe Borghese ed il Direttore generale di polizia (come ai documenti 5 al 10 prodotti da parte del convenuto) a motivo di una notificazione da questo emanata, tendente a tutelare i monumenti della villa Borghese dai danni di persone del popolino: nel quale dal provvedimento il principe D. Marcantonio Borghese credette contenersi qualche espressione che avesse potuto ledere i suoi diritti di proprietà. Ma ciò non ebbe altro seguito, avendo il detto funzionario assicurato il Borghese che la sua notificazione era diretta soltanto al buon’ordine, e non avrebbe potuto né ledere, né sanzionare i diritti di lui.</p><p rend="text">Un secondo fatto avvenne nel 1830 (documenti Borghese 11 e 12), in cui essendosi operato un arresto nella villa, senza il permesso del Principe, questi chiuse l’ingresso al pubblico; ma per desiderio espresso da papa Pio VIII, per interposizione del Cardinale segretario di Stato e del Principe Aldobrandini la villa fu subito riaperta al pubblico.</p><p rend="text">Un terzo fatto avvenne nel 1842, in cui fu chiusa la villa al pubblico, per esservi entrata senza il consenso del Principe una pattuglia di carabinieri a cavallo; ma anche questa volta la villa fu subito riaperta mercé l’interposizione del papa Gregorio XVI, per organo del cardinale Lambruschini segretario di Stato (documento Borghese 14). </p><p rend="text">Finalmente li sconvolgimenti politici del 1849, e l’assedio di Roma recarono gravi danni alla villa Borghese, la quale perciò dopo la restaurazione del Governo pontificio non venne riaperta al pubblico fino al 1856; dopo averla il principe Borghese nella maggior parte restaurata, come dal documento 44 <hi rend="italic">bis</hi>, prodotto da parte del convenuto.</p><p rend="text">Ora poi nel maggio di quest’anno essendo corsa voce che il principe Borghese volesse alienare la villa, ed avendo il Comune di Roma fatta allusione a diritti che potesse avere; il principe Borghese deliberò la chiusura della villa (documenti Borghese 48 e 49), e da ciò l’attuale giudizio. È anche un fatto che in tempi a noi prossimi il principe Borghese diminuì i giorni e le ore dell’apertura della villa al pubblico; giacché mentre per l’addietro era aperta in tutte le ore di ciascun giorno, fu da principio tolto il lunedì, quindi fu ristretta l’apertura nelle sole ore pomeridiane; ed infine non restava aperta che nelle ore pome­ridiane dei giorni di domenica, martedì, giovedì e sabato. È anche constatato che spesse volte il Principe senza spiegare i motivi (che però dipendevano per lo più da lutto di famiglia, da preparativi per feste pubbliche o a pagamento, o da altre circostanze di famiglia), lasciasse la villa per uno o più giorni chiusa, senza che se ne facesse rimarco dalla popolazione o dall’autorità. Mentre è pur vero che il principe Borghese di buon grado accordasse la villa per feste pubbliche, previa beninteso formale richiesta o concessione volontaria di lui. Questi i fatti che possono interessare il presente giudizio possessorio, spogliati da quanto si è detto e scritto, per argomentare, sia dalle concessioni, sia da fatti estrinseci, obblighi di corrispettivo ed apprezzamenti, che sfuggono dall’indole del giudizio possessorio; appartenendo piuttosto al giudizio petitorio.</p><p rend="text">Considerando essere ufficio del giudice nel giudizio possessorio rilevare se dai titoli prodotti posti a confronto coll’indole del possesso, possa derivarne un’azione di manutenzione o di reintegrazione, cui mira la domanda dello attore.</p><p rend="text">Tre specie di possesso si ammettono dalla legge, il possesso delle cose mobili, il possesso delle cose immobili, e il possesso dei diritti reali.</p><p rend="text">Qui non trattasi di possesso materiale di cose mobili od immobili; ma il solo concetto del possesso di diritto reale è quello che si può appropriare al godimento di questa specie di uso, che il popolo ha avuto per tanti anni nella villa Borghese. Questa infatti non vi è chi possa negarlo, è di assoluta proprietà della nobile famiglia Borghese, la quale ne ha anche il possesso materiale. Se il passeggio, di cui ha goduto per tanti anni il popolo, toglie qualche cosa al proprietario, non si esplica già nel diritto di proprietà, ma determina soltanto un vincolo sul possesso, che soffrirebbe una modificazione restrittiva del diritto del proprietario.</p><p rend="text">Considerando che in tema di diritto reale non può ammettersi l’azione di reintegrazione in possesso per titolo di spoglio. Dubbia ancora è la giurisprudenza se abbia luogo o no l’azione di spoglio per diritti reali; essendovi sostenitori dell’una e dell’altra opinione, tanto sul campo degli scrittori, quanto sul terreno della giurisprudenza. Sembra però più conforme allo spirito della legge che ci governa l’opinione che respinge tale azione. Non è qui luogo di fare una dissertazione giuridica sulla questione, ma basteranno alcune brevi osservazioni, desunte unicamente dalla nostra odierna legislazione, quanto basta per motivare la ritenuta inammessibilità di questo capo della domanda. Il possesso (così l’art. 685 cod. civ.), è la detenzione di una cosa o il godimento di un diritto.</p><p rend="text">E questa definizione è esattissima: poiché si possiedono le cose corporali, ritenendole materialmente; si possiedono poi le cose incorporali, ossia i diritti, godendone gli effetti. Ora si può avere il possesso materiale di una cosa mobile od immobile senza averne il diritto, ma non può aversi il possesso di un diritto senza che esista il titolo, da cui il diritto deriva, sia promani dal fatto dell’uomo, sia dalla legge. Quindi nel possesso delle cose corporali può farsi astrazione del diritto, d’onde il vecchio adagio: <hi rend="italic">possideo quia possideo</hi>; ma ciò non può dirsi del possesso dei diritti reali, non potendo senza contraddizione giuridica dirsi che si possieda un diritto senza averne il diritto. Inoltre, consistendo il possesso delle cose corporali nella detenzione della cosa; lo spoglio avviene quando il precedente possessore sia stato privato della cosa, di cui la ritenzione, e perciò ha luogo la reintegrazione, ossia la riconsegna della cosa stessa.</p><p rend="text">Riguardo poi ai diritti reali può essere tutto al più impedito il godimento del diritto, ma il diritto sempre rimane: cosicché come è concepibile lo spoglio della cosa, non lo è lo spoglio del diritto.</p><p rend="text">Questo adunque può essere soggetto a turbativa, ma non allo spoglio. Dimodoché la legge nel distinguere fra la turbativa e lo spoglio, fra la manutenzione e la reintegrazione, ha richiesto nella prima ipotesi l’esistenza di un titolo legittimo e del possesso annuale; e nella seconda si è limitato a volerne un possesso qualunque. </p><p rend="text">Né ha potuto comprendere in quest’ultima distinzione il possesso dei diritti reali, poiché essendo inscindibile l’idea del possesso da quello del diritto per la natura stessa del possesso, non poteva ammettersi che nello impedimento anche violento del godimento di un diritto, si contenesse la privazione e lo spoglio del diritto stesso. E come era provvido che nello spoglio del possesso della cosa dovesse aver luogo l’azione di spoglio; così era logico che il nostro codice non ammettesse l’azione di spoglio e di reintegrazione per gli ostacoli posti al godimento del diritto.</p><p rend="text">Ciò ripugna anche all’idea di un possesso qualunque, ammesso per la reintegrazione delle cose mobili ed immobili; e non è concepibile nel possesso di un diritto, non potendo esservi possesso senza diritto, né diritto senza titolo legittimo.</p><p rend="text">Ma l’esistenza di un diritto e di un titolo rientra già nelle norme dell’azione di semplice turbativa di cui allo articolo 649 del codice civile. Ed in verità se l’ostacolo al godimento di un diritto non opera lo spoglio, ma turba soltanto l’esercizio del diritto; non vi è bisogno della reintegrazione, ma basta la manutenzione per far rimuovere gli ostacoli, che turbarono il godimento, ossia il possesso del diritto.</p><p rend="text">Non fu quindi una omissione del legislatore, il non aver parlato dei diritti reali nell’art. 695, avendolo espresso appunto nei casi in cui era necessario, come nell’art. 694, ed anche nell’art. 698; per cui è realmente il caso di dire che <hi rend="italic">lex ubi voluit dixit ubi noluit tacuit.</hi></p><p rend="text">Due argomenti si desumevano dalla difesa del Comune a sostegno del suo assunto. In primo luogo si deduceva che in forza dell’art. 415 codice civile i diritti reali sono compresi fra i beni immobili. Ma altro è la dichiarazione dei beni immobili per natura, altro la finzione della legge di considerarli come immobili. Se ciò vale per la classificazione dei beni, non può però valere per gli effetti che ne derivano sul possesso; specialmente quando la legge stessa ha fatto questa distinzione, abbandonando, quando parla di possesso, la duplice distinzione dei beni mobili ed immobili; per seguire l’altra distinzione fra le cose corporali ed incorporali, come rilevasi dall’art. 685. In secondo luogo si argomentava dal disposto dell’art. 630 cod. civ., potersi ammettere il possesso di un diritto reale immemorabile senza titolo.</p><p rend="text">Ma se non vogliamo concepire l’assurdo della esistenza di un diritto senza titolo, non può darsi alla parola <hi rend="italic">possesso </hi>usata in questo articolo altro significato che quello di un possesso naturale, ossia un semplice uso, e che per questa ragione non costituisce diritto e non può produrre titolo.</p><p rend="text">Se quindi si dasse in questo articolo alla parola possesso il significato di un diritto reale, dovrebbe intendersi che il godimento di un diritto reale non costituisce titolo, e ciò è assurdo.</p><p rend="text">Escluso lo spoglio, vediamo se possa aver luogo la manutenzione, e per prima cosa esaminiamo la esistenza del diritto. Il popolo non può avere, come già si è accennato, sulla villa Borghese né un diritto di comproprietà, né una compartecipazione al possesso pieno della medesima. Egli ebbe per concessione volontaria del proprietario la facoltà di entrare liberamente a godere come ameno passeggio e grato luogo di ritrovo, le delizie di questo monumento veramente principesco. Era un Principe magnanimo che destinava la più bella delle sue possessioni a ricreazione di un popolo che egli amava.</p><p rend="text">Questa concessione fatta con liberalità, consacrata in una pubblica lapide per opera dello stesso proprietario, ed accettata dalla popolazione, è un titolo atto a costituire un diritto? </p><p rend="text">In questo giudizio non possiamo entrare nello esame di tutti gli argomenti che possono servire a costituire un titolo ineccezionabile, ma dobbiamo unicamente esaminare se i documenti prodotti somministrano un titolo <hi rend="italic">ad colorandam possessionem</hi>.</p><p rend="text">I titoli sono di tre specie: 1. La lapide marmorea, la quale se più non esiste sul posto, è però ammessa da ambedue i litiganti, che esistesse dall’apertura della villa fino all’anno 1849; 2. Le notizie storiche: è anche questo un modo di prova che se non è specialmente indicato fra i mezzi ordinari dettati dal codice, è però per diritto pubblico ammessibile, in quanto che la storia è una testimonianza perpetua dei fatti avvenuti nei secoli trascorsi: e le parti non impugnavano la sostanza di queste notizie, che cioè la famiglia Borghese pel decorso di secoli abbia volontariamente dato accesso al popolo, per godere passeggio nella sua villa; 3. La natura del luogo avente tutti i caratteri della sua destinazione a pubblico passeggio per la vastità delle strade, per la specie dei ripari che dividono le vie dei pedoni da quelle delle carrozze e dai prati, per la moltiplicità dei sedili ombrosi, e per la stessa chiusura di altra villa interna, riservata soltanto ai proprietari, ed a coloro che abbiano ottenuto speciale invito.</p><p rend="text">A ciò si aggiunge l’uso ultrasecolare del pubblico; che più anche di una prescrizione induce una consuetudine di un popolo, e perciò forma un titolo possessorio dei più ragguardevoli. E difatti in un’epoca in cui per le leggi allora vigenti tutti i contratti consensuali si perfezionavano col consenso anche tacito, non vi può esse dubbio che da una parte la concessione del proprietario, dall’altra la accettazione per parte del popolo potesse sino d’allora costituire un titolo, se non assoluto almeno manutenibile. Né vale il dire che quello fosse un atto di liberalità, poiché anche gli atti di liberalità costituiscono un vincolo da cui il donante non può sciogliersi che nei modi legali, sperimentando cioè un’azione petitoria. L’unica ragione che potrebbe escludere il diritto sarebbe quella del precario, ma non si hanno elementi giuridici per stabilire che la concessione fosse soltanto precaria. Fu è vero volontaria e liberale, ma la liberalità non vuol dire precarietà, potendo farsi concessioni gratuite anche col vincolo perpetuo. </p><p rend="text">E dall’apertura della villa fino almeno al 1829 non esistono atti o fatti che dimostrino l’intenzione dell’autore e dei successori della casa Borghese di revocare quella concessione: ed il possesso deve ritenersi pacifico e continuo almeno fino all’epoca, cioè per ben 200 anni, non essendovi dimostrazione in contrario (art. 691 del codice civile).</p><p rend="text">Laonde nel 1829, quando avvennero i primi atti che il principe Borghese avrebbe fatto a tutela della sua proprietà, era già avvenuto l’acquisto del diritto non fosse altro per l’uso continuo ed immemorabile. Che anzi il succedersi di più generazioni tanto nella famiglia del concedente, quanto nella popolazione concessionaria, fa sì che quand’anche il possesso potesse da principio essere incerto e discutibile, divenne certo e legittimo. Poiché i fidecommissari della famiglia Borghese riceverono la villa col peso di quest’uso a favore della popolazione; e questa continuava in buona fede con uso ereditato dalle generazioni precedenti, e che la storia ed un pubblico monumento attestavano in suo favore. Dunque abbiamo per parte della popolazione un uso continuo, pacifico, pubblico, di buona fede e con animo di servirsene, come cosa concessagli dalla munificenza di un Principe da molto tempo defunto. Questo titolo già sanzionato dalle leggi romani e canoniche, veniva riconosciuto anche dagli art. 21 e 47 delle disposizioni transitorie per l’attuazione del nostro codice.</p><p rend="text">Non sembra poi ostare il disposto della L. 8. ff. <hi rend="italic">de servit.:</hi> - <hi rend="italic">ut spatiare…in alieno possimus, servitus imponi non potest:</hi> - giacché per le leggi romane (vigenti all’epoca in cui sarebbe stato costituito questo diritto), le servitù benché costituissero sempre un <hi rend="italic">ius in re</hi><hi rend="italic"> </hi>erano divise in reali e personali secondo che fossero imposte a favore di altri fondi, o a favore delle persone.</p><p rend="text">Quindi indagare si dovrebbe piuttosto se quella disposizione fosse più riferibile alle servitù prediali di quello che alle personali.</p><p rend="text">Ma del resto anche sotto l’aspetto di servitù prediali deve aversi riguardo alla natura speciale del fondo, cioè una villa, la cui destinazione è appunto per goderne il passeggio, <hi rend="italic">spatiari;</hi> ciò che non è proprio dei fondi destinati alla coltura ordinaria, di cui sembra parlare la detta legge, ed in cui il passeggio è una cosa fuori della sua destinazione naturale.</p><p rend="text">Nel nostro caso il fondo dominante potrebbe essere la città da cui dipende la villa, ove gli abitanti vanno a passeggiare, e somiglianza delle servitù di passaggio, di cui gode non il fondo materialmente, ma il proprietario o possessore del fondo dominante. Però nella specie in esame si tratta piuttosto di un diritto civico, ossia una servitù costituita a favore delle persone. E questo diritto, trattandosi di una villa, è sempre ammissibile quando sia conforme all’uso naturale della villa, che è il godimento del passeggio, vale a dire <hi rend="italic">uti e non frui</hi>, come dispongono le LL. 1, 2 e 14, § 1, 2, ff. <hi rend="italic">de usu ed habitat.</hi>, che sono in relazione coll’art. 521 del nostro codice civile.</p><p rend="text">Né si dica che gli acquisti anche di servitù avvenuti per prescrizione non formino che un titolo per agire in petitorio; essendo ciò contrario al testo dello stesso art. 21, il quale dispone che le servitù che secondo le precedenti leggi furono acquistate col possesso sono mantenute, il che vuol dire che non vi è bisogno di alcun giudizio preventivo perché sia riconosciuta la legittimità di questo possesso.</p><p rend="text">Considerando che gli atti di opposizione del 1829, 1830 e 1842 non bastano ad infirmare il titolo già acquisito per parte della popolazione, perché, e per la loro breve durata, e per motivi che li determinarono non potevano alterare lo stato delle cose. Essi lasciarono le cose inalterate principalmente perché non ebbero mai lo scopo diretto di rivendicare un diritto.</p><p rend="text">Nel 1829 infatti il principe Borghese credette ravvisare nella notificazione Cappelletti un dubbio sulla sua proprietà. Di qui le proteste che non potevano avere forza giuridica se non seguite da un atto giudiziale.</p><p rend="text">Che anzi lo stesso governatore Cappelletti gli rispondeva che egli non aveva dato che provvedimento di polizia, e si affrettava tuttavia ad aggiungere che il suo fatto non avrebbe potuto né ledere né sanzionare i diritti di lui. Nel 1830 e 1842 il principe Borghese, offeso perché la polizia aveva mandato i gendarmi nella sua villa, la chiuse. Può essere che la villa godesse del diritto d’immunità, come lo godevano in quei tempi molti luoghi. Ma in ogni caso il fatto non proveniva dal popolo; ed a ragione egli (che provvedeva da per sé alla tutela del locale, come ha più volte dichiarato), aveva certamente il diritto di dolersi di questo fatto. Così i Pontefici in quella occasione facevano sentire il loro rammarico per la chiusura della villa, probabilmente pel riflesso che non era giusto che la popolazione risentisse un danno per effetto di una mancanza commessa o da agenti della polizia o da alcuni carabinieri. Come pure dopo il 1849, la villa fu chiusa in seguito agli sconvolgimenti politici, e per restaurare i danni fattivi in quella circostanza, come lo accenna anche la <hi rend="italic">Gazzetta ufficiale </hi>del 31 dicembre 1856; aggiungendosi anche la circostanza a tutti nota, che la tranquillità in Roma non fu realmente stabilita, che dopo vari anni della restaurazione del Governo pontificio. In ogni modo queste interruzioni, e tutte quelle altre che avvennero o per lutto di famiglia o per altre cause, non possono avere alterato i diritti del pub­blico; e molto meno prescritto a danno di questi, tanto per la breve durata delle medesime, quanto perché non avendo avuto mai il carattere di una opposizione alla consuetudine contratta, ed ai diritti del pubblico, qualunque potesse essere; dovevano ritenersi come atti tollerati, e non opponibili contro l’istante. L’unico tatto che ebbe un carattere negativo contro l’uso del passeggio è stato quello del maggio decorso, e che ha dato origine al presente giudizio.</p><p rend="text">Considerando che per ciò che riguarda i permessi richiesti nel caso di riviste, esercizi militari, feste di beneficenza iniziate tanto dal Comune ed altre autorità, quanto dai privati, nulla influiscono sulla questione possessoria dell’uso di passeggio pubblico, imperocché questi erano tutti fatti estranei all’uso stesso ed avevano certamente bisogno del consenso del proprietario.</p><p rend="text">Che se per questi fatti il pubblico restava escluso dall’uso di passeggio ordinario, sia pei giorni precedenti, allo scopo di fare i preparativi; sia nei giorni posteriori, per togliere gl’ingombri; è il caso veramente di dire che il popolo non faceva caso di questa interruzione, perché da una mano riceveva quello che dava coll’altra: essendo sempre per uso del popolo che quelle chiusure e quelle feste avevano luogo.</p><p rend="text">In questa categoria è compresa anche la chiusura di pochi giorni nel 1884; ed in tutte queste occasioni la popolazione se non godeva del possesso materiale conservava l’animo di possedere, sapendo che queste chiusure non erano dirette ad impedire il suo diritto.</p><p rend="text">Considerando che le restrizioni fatte negli ultimi tempi con chiusure periodiche hanno servito bensì a restringere l’uso del pubblico passeggio; cosicché quel diritto, che da principio si esercitava giornalmente in quest’ultimo periodo di tempo si esercitava a periodi fissi e ad intervalli. Per cui ciò porta per conseguenza che nell’azione possessoria non possa tenersi conto che del modo come si esercitava il diritto nell’ultimo anno (art. 700); vale a dire nelle sole ore pomeridiane dei giorni di domenica, martedì, giovedì e sabato come ha domandato il Comune.</p><p rend="text">Considerando da ultimo che neppure può ritenersi lesivo dei diritti del pubblico il fatto di avere il Comune disposto per la costruzione di una nuova e spaziosa passeggiata; giacché, prescindendo da ogni altra ragione, basta riflettere come una passeggiata ridotta alle sole ore pome­ridiane di quattro giorni della settimana non può soddisfare alle esigenze della popolazione, la quale ha bisogno di un luogo aperto costantemente a tutte le ore ed in tutti i giorni.</p><p rend="text">Considerando che dovendo ordinarsi perciò la manutenzione del diritto di passeggio impedito per la chiusura dei cancelli nei giorni a questo destinati, doveva nell’atto di manutenzione ordinarsi la remozione degli ostacoli che costituirono la turbativa, quante volte ne venisse ciò eseguito dal proprietario.</p><p rend="text">Considerando che le spese sono a carico del soccombente, ed i danni sono dovuti per legge; e che trattandosi di azione possessoria doveva ordinarsi l’esecuzione provvisoria.</p><p rend="text">Per questi motivi, ecc.</p><p rend="editorial_metadata_polices" >Referee List (DOI 1<ref target="https://doi.org/10.36253/fup_referee_list">0.36253/fup_referee_list</ref>)</p><p rend="editorial_metadata_polices" >FUP Best Practice in Scholarly Publishing (DOI <ref target="https://doi.org/10.36253/fup_best_practice">10.36253/fup_best_practice</ref>)</p><p rend="editorial_metadata_book" ><hi rend="italic">Pretura del 3° mandamento di Roma, udienza del 26 giugno 1885,</hi> © Author(s), <ref target="https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0">CC BY-SA</ref>, DOI <ref target="https://doi.org/10.36253/979-12-215-0594-8.04">10.36253/979-12-215-0594-8.04</ref>, in Gianfranco Orlando, Chiara Angiolini (edited by), <hi rend="italic">Diritti di uso pubblico e beni comuni. Riedizione critica dell’arringa di Pasquale Stanislao Mancini, </hi>Del diritto di uso pubblico del Comune e del popolo di Roma sulla Villa Borghese<hi rend="italic">, corredata della pertinente giurisprudenza</hi>, pp. -25, 2025, published by Firenze University Press and USiena PRESS, ISBN 979-12-215-0594-8, DOI <ref target="https://doi.org/10.36253/979-12-215-0594-8">10.36253/979-12-215-0594-8</ref></p></div>
      
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