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        <title type="main" level="a">Alpinismo e diritto: fondamenti culturali del rischio e responsabilità dell’agire</title>
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          <resp>This is a section of <title>&lt;i&gt;Homo Horizontalis&lt;/i&gt;</title>(DOI: <idno type="DOI">10.36253/979-12-215-0891-8</idno>) by </resp>
          <name>Mirko Alagna, Sara Benvenuti, Giovanna Lo Monaco</name>
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        <publisher>Firenze University Press</publisher>
        <pubPlace>Florence</pubPlace>
        <date when="2026">2026</date>
        <idno type="DOI">https://doi.org/10.36253/979-12-215-0891-8.10</idno>
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        <p>Mountaineering straddles personal autonomy and legal regulation. Its value lies in risk and freedom, not utility. While modern law seeks predictability and risk prevention, alpine practice embraces danger as identity and self-discipline, generating structural tensions between norm and experience.</p>
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      <p>It is available online at https://doi.org/10.36253/979-12-215-0891-8.10<ref target="https://doi.org/10.36253/979-12-215-0891-8.10" /></p>
      <p rend="h1_chapter">Alpinismo e diritto: fondamenti culturali del rischio e responsabilità dell’agire<hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><hi><ref target="xml_10.html#footnote-000">1</ref></hi></hi></p><p rend="h1_author">Sara Benvenuti, Andrea Butelli</p><p rend="h2 ParaOverride-1">1. L’alpinismo come fenomeno giuridico e culturale</p><p rend="text">Nella prospettiva giuridica, l’alpinismo si colloca in una zona di confine fra autodeterminazione individuale e potere regolativo dell’ordinamento. Se per un verso, infatti, tale pratica ha insita «la libertà di sbagliare e di essere padroni del proprio destino» (Levi 2005, 405-6), per un altro, la stessa confluisce in una sfera di rilevanza e di possibile controllo giuridico, in ragione del rischio che l’attività alpinistica di per sé comporta. </p><p rend="text">Una simile affermazione certamente niente aggiunge rispetto all’osservazione superficiale di molte altre situazioni di ‘limite’ meritevoli di tutela giuridica e come tali aventi una specifica disciplina. Tuttavia, l’alpinismo conserva una peculiarità ontologica rispetto ad attività più <hi rend="italic">mainstream</hi> (Butelli 2024, 2; Simoni, Romoli 2016, 1330), socialmente tipizzate e orientate a un risultato utile (esterno ed evidente), ossia si fonda sul movente (interno e personalissimo) dell’inutilità. L’alpinista non persegue uno scopo economico o produttivo, bensì la sola esperienza del rischio e della libertà. Egli, di frequente, intende sfuggire alla regolamentazione delle condotte che caratterizza sempre più la società contemporanea, realizzando con la pratica alpinistica un’azione ‘antisociale’ che vale per ciò che rappresenta, non per ciò che produce. L’elemento del rischio (peraltro mai del tutto assente) concorre a questa ‘antisocialità’, poiché rende difficile comprendere le ragioni profonde dell’alpinismo a coloro che non lo praticano (Simoni, Romoli 2016, 1321; Causarano 2008, 146).</p><p rend="text">Nelle società moderne industrializzate, la previsione e la prevenzione del rischio costituiscono elementi fondativi di un ordine proteso alla realizzazione, solo in apparenza possibile, di una «società della sicurezza» (Causarano 2008, 147 e, soprattutto, il rinvio a Luhmann 2003; Douglas 1996, 34). Rispetto a questa, l’alpinista rappresenta una figura di rottura. La sua identità, infatti, prescinde dalla eliminazione normativa del pericolo, fondandosi invece sulla capacità fattuale di governarlo: la paura e l’incertezza possono servire quali strumenti di conoscenza e di autodisciplina complementari alle proprie capacità tecniche. Tale antropologia del rischio, nella quale l’individuo trova definizione e simbolo attraverso la consapevole esposizione al pericolo, entra in tensione con la logica – da un lato utilitaristica, dall’altro protettiva – del diritto moderno. Quest’ultimo, fondato su prevedibilità e imputazione, tende a ridurre il rischio a devianza; l’alpinismo, al contrario, lo assume come presupposto identitario (cfr. Berger e Luckmann 1997). L’‘inutilità’ dell’azione alpinistica diviene allora il punto di massima divergenza epistemologica tra diritto e pratica, poiché essa sfida la funzione ordinante della norma.</p><p rend="text">Da qui il fenomeno quasi paradossale della giuridificazione dell’alpinismo: il tentativo dell’ordinamento di disciplinare ciò che per natura è indeterminato (Dreuille 2020, 128). Laddove la norma cerca di tipizzare la condotta, l’alpinismo oppone la variabilità del contesto naturale e la libertà tecnica dell’individuo. Si generano così ‘malintesi strutturali’ fra diritto e montagna, sia con i tentativi di inquadramento normativo più recenti (si veda ad es. D.Lgs. 28 febbraio 2021, n. 40) che con quelli più risalenti (ad es. artt. 426 e 449 c.p.). Il diritto è chiamato, in definitiva, a misurarsi con la sfida di garantire sicurezza senza annullare la libertà. È in questo spazio che si sviluppano le riflessioni di chi scrive sui concetti di rischio e ipertecnologia, colpa e responsabilità, che verranno affrontati nei paragrafi seguenti.</p><p rend="h2">2. Rischio e diritto: la specificità alpinistica</p><p rend="text">Il rischio costituisce uno degli elementi strutturali dell’alpinismo. Come si è accennato, per l’ordinamento è tradizionalmente un’anomalia da prevenire o, quantomeno, compensare; per l’alpinismo è una componente costitutiva. Da questa divergenza discende la difficoltà di ricondurre la pratica alpinistica entro categorie giuridiche ordinarie. E in questo tentativo di vana tassonomia merita rimarcare che il rischio nell’alpinismo non può essere assimilato ad altra situazione giuridica ben più familiare, ossia il rischio sportivo in senso stretto. Negli sport codificati, l’adesione alle regole comporta l’accettazione di un rischio tipizzato; nell’alpinismo, invece, la condotta corretta varia secondo l’interazione tra due fattori, ossia le circostanze naturali e le competenze individuali (si veda oltre, in particolare parr. 5.2 e 6.2). In altre parole, nella pratica alpinistica la fonte primaria di rischio è, di fatto, estranea all’esercizio stesso dell’attività, risiedendo prima di tutto <hi rend="italic">in re ipsa </hi>nell’ambiente circostante; le competenze tecniche si relazionano innanzitutto con l’ambiente e solo in via eventuale – o appunto, incidentale – con un sistema di norme. La situazione è dunque ben diversa da quanto riscontrabile negli altri sport ad alta componente di rischio.</p><p rend="text">Come osservato in dottrina (Lenti 2007, 432), rispetto all’alpinismo vi è, inoltre, la profonda consapevolezza dell’esistenza di un rischio mai del tutto eliminabile, che induce chi lo pratica a governare le proprie azioni secondo un particolare spirito di solidarietà e un senso di responsabilità che non sono rinvenibili entro le comuni definizioni di sport. Ne consegue la convinzione che ogni eventuale antigiuridicità debba trovare soluzione ­– e, se del caso, sanzione – sul piano sociale, piuttosto che giuridico. La scarsità del contenzioso in materia riflette tale diversa cultura. </p><p rend="text">Resta il fatto che la prima regola che incontra chi pratica alpinismo non è mai la sanzione sportiva, bensì direttamente la norma fondante la responsabilità civile o penale. Al contrario, nell’ipotesi della sanzione sportiva, anche severa, vi è una sostanziale esclusione del regime di ordinaria responsabilità per il condiviso intento dei partecipanti di aderire ad un codice prestabilito, all’interno del quale si realizzano, peraltro, anche condotte normalmente illecite ma che sono, in tal contesto, tuttavia scriminate. Così, l’uso della forza è tanto tollerato nell’incontro di pugilato quanto variabilmente sanzionato nella partita di calcio; solo in casi estremi – assolutamente travalicanti i confini di quanto previsto e accettato nell’incontro sportivo – fonda responsabilità civile o penale. Si tratterebbe, in tali casi, di contesti di assoluta imprevedibilità o riferiti a modalità della condotta ritenute esorbitanti rispetto a quanto preventivamente stabilito (cfr. Scognamiglio 2022; Florio 2022).</p><p rend="text">Dunque, la principale frizione della pratica alpinistica con l’universo giuridico è proprio il naturale coinvolgimento della variabile di rischio nell’attività, a fronte della sostanziale ‘tolleranza zero’ di alcune parti dell’ordinamento. Anche per tale ragione, da più voci in letteratura (cfr. Simoni, Romoli 2016; Butelli 2024) proviene una critica all’automatismo sanzionatorio, che trasforma il rischio inevitabile in immediata potenziale fonte di responsabilità. </p><p rend="text">Su questa linea, alcuni arresti giurisprudenziali recenti propongono un diverso equilibrio basato sul riconoscimento di una autoresponsabilità della parte offesa: la posizione di garanzia dell’accompagnatore o dell’organizzatore deve essere valutata alla luce della consapevole assunzione del rischio da parte del praticante (Helfer 2019, 49). L’autoresponsabilità non elimina la tutela, ma la distribuisce proporzionalmente al livello di competenza e alla volontarietà dell’esposizione. In tal modo, la responsabilità penale tende a essere ‘relazionale’, misurata sul contesto concreto, piuttosto che su standard astratti di diligenza spesso di impossibile realizzazione.</p><p rend="text">L’alpinismo diviene così un laboratorio per il diritto penale, in cui sperimentare forme di imputazione più flessibili. Il diritto non rinuncia alla tutela, ma ne ridimensiona la portata in funzione della consapevolezza dell’agente: è il passaggio da una logica di sicurezza assoluta ad una di corresponsabilità, più aderente alla realtà del rischio naturale e al valore dell’autodeterminazione.</p><p rend="h2">3. Alpinismo e ambiente: tra patrimonio culturale e sostenibilità</p><p rend="text">Negli ultimi anni, il discorso giuridico sull’alpinismo si è progressivamente aperto e connesso al tema della tutela ambientale e culturale, riconoscendo nella montagna un bene complesso.</p><p rend="text">Con la decisione del 2019, l’UNESCO ha inserito ‘l’alpinismo’ nella Lista rappresentativa del patrimonio culturale immateriale dell’Umanità, approvata il 12 dicembre 2019, durante la 14ª sessione del Comitato intergovernativo a Bogotá (14.COM 10.B.12 – v. UNESCO 2019).</p><p rend="text">La candidatura congiunta presentata da Francia, Italia e Svizzera reca il titolo ufficiale <hi rend="italic">L’alpinismo – L’</hi><hi rend="italic">arte di scalare vette e pareti in alta montagna</hi> (<hi rend="italic">Alpinism</hi><hi rend="italic"> – The art of climbing summits and walls in high</hi><hi rend="italic"> mountains</hi>) (UNESCO 2022). Secondo la motivazione ufficiale, l’alpinismo è «un insieme di conoscenze, valori e pratiche condivise che coniugano cultura, natura e solidarietà e che si trasmettono di generazione in generazione».</p><p rend="text">L’UNESCO ne ha riconosciuto il carattere di pratica culturale complessa, che unisce più valori, quali: la conoscenza dell’ambiente montano, l’autonomia e la responsabilità personale, lo spirito di cordata e i valori di solidarietà e libertà. L’alpinismo è dunque considerato un’attività educativa e valoriale, oltre che fisico-tecnica, capace di promuovere il rispetto dell’ambiente, la consapevolezza dei limiti individuali e l’autodisciplina.</p><p rend="text">La trasmissione del sapere avviene mediante pratica diretta, scuole e guide alpine, ma anche attraverso narrazioni, scritti, film e osservazione in montagna: elementi che l’UNESCO ha individuato come decisivi ai fini della salvaguardia. L’iscrizione è stata motivata con riferimento ai criteri necessari per la Convenzione 2003 sulla salvaguardia del patrimonio immateriale (UNESCO 2024). </p><p rend="text">In particolare, si evidenzia (par. 1.3.1) che l’alpinismo costituisce un insieme di conoscenze e valori condivisi che esprimono una relazione armoniosa tra esseri umani e tra questi e la natura (punto R.1). La sua iscrizione promuove, così, il dialogo interculturale e la consapevolezza della diversità culturale legata agli ambienti naturali (punto R.2). Le misure di salvaguardia comprendono formazione, educazione ambientale e archiviazione delle conoscenze (punto R.3). La candidatura è stata preparata con il consenso delle comunità e dei club alpini (punto R.4) e l’elemento è iscritto nei registri nazionali del patrimonio immateriale di Francia, Italia e Svizzera (punto R.5).</p><p rend="text">In un certo senso, la decisione, collocando l’alpinismo tra i beni culturali tutelati dal diritto internazionale, riconosce che la libertà di rischiare e la responsabilità ambientale costituiscono aspetti di un medesimo patrimonio. Il riconoscimento UNESCO istituzionalizza l’idea che l’alpinismo – pur caratterizzato da elementi intrinsecamente asociali, in quanto confliggenti con la società come rischio e imprevedibilità – sia un valore pubblico da salvaguardare e non solo un comportamento fuori schema da disciplinare rigidamente. L’iscrizione valorizza i saperi tecnici, l’etica della cordata e la trasmissione intergenerazionale delle conoscenze, riconoscendo nella pratica una cultura della responsabilità.</p><p rend="text">Sul piano interno, il Protocollo d’intesa tra il Ministero del Turismo e il CAI, siglato il 17 giugno 2021 e il successivo rinnovo del 25 maggio 2024, promuovono un modello di «turismo montano sostenibile e responsabile». </p><p rend="text">Analoga impostazione emerge nel Comunicato congiunto tra Protezione Civile e CNSAS del 16 ottobre 2025 sullo sviluppo dell’app GeoResQ: la digitalizzazione del soccorso migliora la gestione dell’emergenza, ma non sostituisce la responsabilità del singolo. La tecnologizzazione della sicurezza, se assolutizzata, rischia di generare un’illusione di certezza incompatibile con la realtà del rischio naturale.</p><p rend="h2">4. Le figure della responsabilità nell’esperienza alpinistica</p><p rend="text">Il giurista certamente conosce e distingue i diversi tipi di responsabilità da cui il fatto storico può far discendere uno o più tipi di conseguenze giuridicamente rilevanti. Del resto, è cultura giuridica anche la chiave di lettura con cui la realtà viene interpretata sotto la lente della responsabilità, in maniera, per così dire, quasi naturale.</p><p rend="text">Per l’alpinista, invece, così come per qualunque non giurista, la lente della responsabilità e delle conseguenze giuridiche da questa derivanti non è il primo strumento <hi rend="italic">automaticamente</hi> impiegato per decifrare la realtà. L’alpinista consapevole avanza sulla base di considerazioni elaborate sugli elementi a disposizione, ossia – più frequentemente di quel che si potrebbe pensare – di elementi parziali e tutto sommato considerati insufficienti secondo la sensibilità di maggioranza di stampo sicuritario (Butelli 2024, 1), insufficienti per standard di cautela ‘normali’, non alpinistici, tuttavia tali da giustificare – per sé o per la maggior parte dei praticanti – <hi rend="italic">quella</hi> specifica decisione presa in <hi rend="italic">quel </hi>dato momento. Così, ad esempio, può capitare di dover scegliere rapidamente la direzione da prendere trovandosi in una parete molto affollata di chiodi, senza ricevere particolare aiuto dalle relazioni a disposizione, semplicemente a causa del susseguirsi di ascensioni nel medesimo ambiente che ha stratificato negli anni una serie di alternative sovrapposte, creando un inestricabile mix di vie, alcune ancora battute, altre quasi abbandonate. Il caso nella mente di chi scrive, per sua mera vicinanza territoriale, potrebbe essere quello della parete nord del Pizzo d’Uccello (Alpi Apuane), in cui si verifica un vero e proprio affollamento di vie che, pur conosciuto da molti, può causare situazioni di difficoltà di non poco conto (si veda ad es. Sass Balòss s.d.). In questo, come in quei molti altri casi del contesto innevato, di cui si rinviene ben più ricca letteratura (Melchionda e Rossi 2019; Simoni e Romoli 2016, 1319-333) il fulcro decisionale prevalente per l’alpinista non può certo essere quello della responsabilità giuridica.</p><p rend="text">Nondimeno, la responsabilità giuridica, sia civile che penale, ha un ruolo preminente durante l’attività ed entra nel discorso quasi di pari passo rispetto ad altre obbligate considerazioni tecniche. Come si è anticipato <hi rend="italic">retro</hi>, a differenza delle attività sportive codificate in cui il coefficiente di rischio è ben incasellato nei confini regolamentari, gli ‘sport del verticale’ conservano una congenita attenzione per la responsabilità giuridica, un ‘pensiero’, se non una preoccupazione più concreta, che affianca le scelte squisitamente tecniche, specialmente nel caso di soggetto gravato da posizione di garanzia a qualunque titolo. L’affermazione, oltre a tentare di sintetizzare un ‘comune sentire’, come tale privo della profondità scientifica qui correttamente richiesta, incontra i risultati di un sondaggio che il gruppo di ricerca di <hi rend="italic">Homo horizontalis</hi> ha condotto su un campione di circa centottanta destinatari. Tale indagine si poneva come esplorativa, attraverso la predisposizione e la divulgazione di un questionario sull’alpinismo, finalizzato a raccogliere percezioni, rappresentazioni e atteggiamenti dei praticanti rispetto al rischio in montagna. L’iniziativa, pur non rivestendo carattere di rigore statistico, è stata concepita per offrire un riscontro pratico e immediato ai temi di ricerca di <hi rend="italic">Homo Horizontalis</hi>, in particolare con riferimento al rapporto tra cultura alpinistica individuale e percezione soggettiva del rischio. Delle quarantatré risposte valide ricevute, circa la metà mostrava una certa premura per l’aspetto della responsabilità giuridica.</p><p rend="text">Ebbene, per una prima distinzione tra i profili di responsabilità giuridica nell’alpinismo merita ripercorrere una riflessione già elaborata in letteratura, per gradi: 1) la responsabilità civile, come noto, pur nei fatti occorrendo al verificarsi di determinati presupposti giuridici, resta proceduralmente da azionare e, pertanto, il contenzioso rimane, in linea teorica, meramente eventuale; 2) la responsabilità penale, per converso, è sostanzialmente immanente all’attività medesima, non essendo solo eventualmente azionabile al verificarsi dell’incidente, ma obbligatoriamente tratta in giudizio dall’esercizio dell’azione penale del pubblico ministero, nel nostro sistema costituzionalmente tenuto alla stessa (art. 112 Costituzione), a differenza di quello francese, ad esempio (Taleb-Karlsson 2020); 3) l’osservazione del diverso esito giudiziale/stragiudiziale tra i due tipi di responsabilità, civile e penale (laddove stragiudiziale va inteso in senso ampio, includendo anche l’ipotesi di nessun esito specifico, specialmente in contesti di rapporti puramente amicali), produce non secondarie considerazioni ‘etiche’ sull’adesione a un sistema di regole non positivizzato, un ‘codice non scritto’ tipico di chi frequenta la montagna con l’ovvia compresenza della disciplina incardinata nell’ordinamento giuridico italiano. Da queste premesse, l’ultima in particolare, la nostra analisi affluisce nel paragrafo che segue. </p><p rend="h2">5. Alpinismo e responsabilità civile</p><p rend="text">I profili di responsabilità civile incontrati nell’esercizio della pratica alpinistica forniscono un punto prospettico peculiare nell’osservazione della cultura giuridica alpinistica. L’affermazione necessita certamente di una spiegazione e di uno sviluppo argomentativo più esteso. In primo luogo, come si è osservato in dottrina (Lenti 2007, 426 nota 1) e già <hi rend="italic">retro</hi> anticipato, l’accesso alla giustizia civile è ipotesi <hi rend="italic">eventuale</hi>, ossia <hi rend="italic">eventualmente </hi>azionabile dal soggetto danneggiato che, quindi, si rende attore costituendosi nel processo civile. Di conseguenza, il danneggiante – a qualunque titolo e senza in questa prima fase approfondire – non subisce automaticamente le conseguenze giuridiche della responsabilità civile prospettate dalle norme dell’ordinamento. Ebbene, si è anticipato, la decisione stessa di non accedere ai rimedi della giustizia civile è un comportamento del soggetto agente non privo di significato, che racchiude l’adesione del singolo a un codice etico caratterizzato da accettazione del rischio e responsabilità condivisa.</p><p rend="text">Pertanto, la riflessione sulla responsabilità civile nell’alpinismo consente di misurare, più di altri ambiti dell’esperienza umana, la distanza che separa la cultura giuridica di maggioranza da quella alpinistica e di cogliere le linee di una peculiare <hi rend="italic">grammatica del rischio</hi> che solo parzialmente trova corrispondenza nei modelli normativi positivi. Il diritto, tende per sua natura a ordinare, prevedere e imputare; l’alpinismo, al contrario, nasce e si sviluppa entro una logica di incertezza accettata, di esposizione – non per forza desiderata – al pericolo, di sperimentazione dei limiti propri e naturali. Ne deriva una frizione strutturale tra due paradigmi di razionalità: quello giuridico, orientato alla sicurezza, e quello alpinistico, orientato all’autonomia.</p><p rend="text">Ciò premesso, il dato empirico di una rarità del contenzioso civile a fronte di una significativa frequenza di eventi lesivi non può essere ridotto a mera contingenza statistica. Esso riflette una specifica antropologia del rischio (Butelli 2024, 1), radicata nella comunità alpinistica e contrapposta all’atteggiamento securitario della società contemporanea: laddove l’ordinamento tende a neutralizzare l’incertezza attraverso la codificazione e l’assicurazione, l’alpinista riconosce nel rischio un elemento costitutivo e formativo dell’esperienza, accettandolo come parte del patto implicito che regge il rapporto con la montagna. La rinuncia al contenzioso civile diviene così un indicatore di cultura: segno tangibile di una responsabilità che si esercita e si consuma all’interno di un sistema di regole consuetudinarie, non scritte, basate sulla solidarietà reciproca e sulla condivisione di valori comuni. In questo senso, la montagna non è soltanto lo scenario dell’azione, ma il luogo di una micro-giuridicità autonoma, in cui l’idea stessa di obbligazione si declina in termini etici più che legali (sul contesto e la sua specialità si veda ad es. (Ounoughi 2018, 45). In tale prospettiva, la rinuncia all’azione giudiziale da parte del danneggiato non costituisce semplice inerzia processuale, ma rappresenta l’esito coerente di una concezione della responsabilità come fatto umano prima che giuridico ed esprime l’adesione a un codice etico di autodeterminazione e corresponsabilità, che riconosce nella libertà e nella consapevolezza del rischio i propri fondamenti assiologici. In questa prospettiva, la decisione di non azionare i meccanismi della responsabilità civile diventa un atto di cultura, attraverso il quale il soggetto riafferma la priorità della libertà personale rispetto alla tutela risarcitoria.</p><p rend="text">L’alpinista che subisce un danno raramente percepisce l’evento come il risultato di un illecito: più spesso lo interpreta come esito di una concatenazione di circostanze inscindibili dal contesto naturale e dalla propria libertà di scelta. L’imputazione soggettiva, che per il diritto rappresenta il momento costitutivo della responsabilità, viene qui relativizzata, quasi dissolta nella consapevolezza della fragilità umana di fronte alla natura. La montagna, per la sua stessa imprevedibilità, agisce come fattore di <hi rend="italic">de-giuridificazione</hi> dell’evento: il danno non è conseguenza di una colpa, ma manifestazione di un ordine superiore di forze, in cui l’uomo partecipa senza mai poterne disporre pienamente (cfr. Douglas 1996, 34).</p><p rend="text">L’ordinamento civile, che tradizionalmente opera secondo la logica della compensazione economica e dell’imputazione causale, si trova così a misurarsi con una cultura del limite che resiste alla semplice traduzione monetaria della perdita. Inoltre, merita aggiungere che nel paradigma alpinistico la responsabilità non si estingue con il ristoro patrimoniale: permane come coscienza morale, come memoria condivisa dell’errore, come dovere di prudenza verso la comunità dei praticanti (sul concetto di comunità cfr. Causarano 2009, 146). In questo senso, se vogliamo, opposto al precedente, la ‘cultura del limite’ non è negazione del diritto, ma critica della sua misura, una forma di resistenza al riduzionismo economico-giuridico che tende a monetizzare l’esperienza del rischio e, eventualmente, del dolore.</p><p rend="h3">5.1 Il contratto di assicurazione come elemento perturbatore?</p><p rend="text">Nei rapporti tra alpinismo e responsabilità civile si è rilevata una tendenza all’ampliamento degli spazi del contenzioso in parallelo alla crescente ‘giuridificazione’ delle pratiche di montagna e alla progressiva centralità della copertura assicurativa; si tratta di rilevazioni qualitative e non di statistiche consolidate, che emergono principalmente dal dibattito dottrinale e dai risultati della stessa ricerca giurisprudenziale condotta da <hi rend="italic">Homo Horizontalis</hi>, tuttavia riflettono un comune sentire, sempre più spesso riportato nella letteratura giuridica (Lenti 2007, 426 nota 1, Montalenti 2013, 121-22). </p><p rend="text">In questa cornice, la dialettica tra tutela e autoresponsabilità viene letta come uno snodo centrale: l’‘eccesso di protezione’ può persino alimentare un eccesso di confidenza e, di riflesso, la propensione a traslare l’esito dannoso nella sfera della garanzia patrimoniale piuttosto che in quella dell’‘etica del limite’ (Montalenti 2013, 121-22).</p><p rend="text">Muovendo da questa impostazione, la dottrina civilistica più avvertita ha formulato l’interrogativo se l’assicurazione della responsabilità civile introduca un principio eteronomo nella tradizionale ‘grammatica’ della responsabilità alpinistica, sino a fungere da stimolo al contenzioso: l’azione risarcitoria, che il danneggiato non promuoverebbe contro il compagno o l’accompagnatore per ragioni etiche e di solidarietà, diviene più ‘accettabile’ quando il debitore finale è il garante assicurativo (Lenti 2007, 427). La tesi, che qui si assume come ipotesi ordinante e non come prova empirica, coglie il profilo perturbatore dell’assicurazione non già in chiave antitetica rispetto alla tutela, bensì quale variabile culturale e istituzionale idonea a spostare il baricentro dalla responsabilità personale alla mediazione patrimoniale del danno; in altre parole, un ‘corpo estraneo’ con cui misurarsi.</p><p rend="text">Al di là di questa premessa, senza la pretesa di alcuna esaustività, è possibile dare una qualche misura dogmatica alle questioni inerenti l’assicurazione in montagna, in via riassuntiva rispetto alle principali riflessioni sollevate in letteratura. In primo luogo, emerge il gemellaggio imperfetto tra responsabilità civile e assicurazione: l’idea, talora sottintesa, che ogni figura di responsabilità trovi automaticamente una ‘gemella’ assicurativa è fuorviante; la trasferibilità del rischio dipende da strutture e limiti del mercato e non è garantita neppure dalla previsione legale di obblighi assicurativi, potendo diffondersi polizze che non coprono l’intera area della responsabilità configurata dall’ordinamento (Candian 1994, 16). In secondo luogo, come accade spesso con ogni categoria giuridica ‘traslata in montagna’ la ricalibratura delle categorie civilistiche in ambito montano: la qualificazione dei rapporti intersoggettivi, il rapporto tra norme generali e regole tecniche, nonché la distribuzione dell’onere della prova, condizionano in modo decisivo l’operatività della garanzia assicurativa e la tracciabilità causale del pregiudizio (Montalenti 2013, 122-23). Infine, non va sottovalutato il punto di equilibrio tra tutela e autoresponsabilità: la copertura non può neutralizzare il principio di autoresponsabilità del praticante; anzi, è proprio una protezione sovrabbondante quella che rischia di spiazzare gli equilibri tradizionali di cooperazione e prudenza, accrescendo «l’aspettativa di etero-tutela» e, con essa, la spendibilità processuale della pretesa (Montalenti 2013, 121).</p><p rend="text">Ne discende una conclusione provvisoria per il breve <hi rend="italic">excursus</hi> di questo paragrafo: l’assicurazione non è ‘perturbatrice’ in sé; lo diventa se modifica le condizioni <hi rend="italic">ex ante</hi> della scelta (se e come agire) e le aspettative <hi rend="italic">ex post</hi> (chi paga, come e quanto), in un settore nel quale l’ordinamento civile continua a richiedere una ricostruzione fine dei doveri di protezione, dell’affidamento e del nesso causale. La via assicurativa – mentre offre copertura e stabilità redistributiva – esige dunque una contestuale cura delle categorie civilistiche impiegate in montagna e una vigilanza regolatoria sul contenuto effettivo delle polizze, per evitare scarti tra responsabilità giuridica e garanzia e, soprattutto, non può assolutamente sostituirsi e non dovrebbe intaccare quel sistema di regole di autoresponsabilità/responsabilità diffusa tipiche dell’universo alpinistico, ma, al limite, soltanto aggiungersi.</p><p rend="h3">5.2 Profili di emersione della responsabilità civile nell’alpinismo: <lb/>un tentativo di inquadramento sistematico</p><p rend="text">La responsabilità civile in ambito alpinistico si articola in più profili che riflettono la diversa natura dei rapporti tra i soggetti coinvolti e il differente grado di tipicità della norma applicabile. Si possono individuare tre distinti piani di responsabilità, interni all’ordinamento civile, ma eterogenei per fondamento e funzione: 1) la responsabilità contrattuale di origine professionale; 2) la responsabilità extracontrattuale tra privati o ‘compagni di cordata’; 3) la responsabilità oggettiva o quasi-oggettiva derivante da situazioni di custodia o organizzazione.</p><p rend="text">Il primo profilo si riferisce alle ipotesi in cui la relazione tra i soggetti sia fondata su un vincolo giuridico tipizzato, come accade per guide alpine, accompagnatori professionali o scuole di alpinismo (si veda legge 2 gennaio 1989, n. 6). In questi casi, la fonte della responsabilità è contrattuale, con applicazione dell’art. 1218 c.c., e la misura della diligenza è quella qualificata ex art. 1176, co. 2, c.c., secondo il parametro della perizia tecnica professionale. Il professionista risponde per inadempimento non solo delle regole generali di prudenza, ma anche delle norme tecniche e organizzative proprie dell’attività. La responsabilità ha quindi carattere presuntivo, gravando sull’obbligato l’onere di dimostrare di aver adottato tutte le cautele idonee ad evitare il danno. Tale presunzione non deve essere interpretata come una forma di oggettivizzazione della colpa: l’alpinismo rimane attività intrinsecamente rischiosa, nella quale il principio di causalità adeguata deve essere valutato in modo rigorosamente contestuale. Non ogni evento lesivo, anche in presenza di rapporto contrattuale, è dunque imputabile: l’alea naturale dell’ambiente montano delimita l’ambito della prevedibilità e, con esso, l’estensione dell’obbligazione di sicurezza (si veda ad es. Tribunale Civile di Udine, 19 novembre 2015 Foro it. 2016, 10, I, 3312).</p><p rend="text">Il secondo profilo riguarda i rapporti tra alpinisti non legati da vincolo contrattuale, come i compagni di cordata o i membri di un gruppo escursionistico indipendente. Qui trova applicazione la regola generale dell’art. 2043 c.c., ma la valutazione della colpa è fortemente condizionata dal contesto: la dottrina ha escluso l’applicabilità automatica dell’art. 2050 c.c. (Lenti 2007, 432-33) poiché l’alpinismo non impone un rischio a terzi da una posizione di garanzia, ma implica una compartecipazione volontaria al rischio stesso.</p><p rend="text">Un terzo profilo, sempre interno alla responsabilità civile, è quello che emerge nei casi di organizzazione di attività collettive, gestione di rifugi, scuole o manifestazioni sportive.<lb/>Qui la responsabilità aggravata può assumere tratti quasi-oggettivi, fondandosi non tanto sulla colpa individuale, quanto sull’esistenza di un rischio organizzativo imputabile a chi gestisce la situazione pericolosa. Pur non potendo applicarsi in modo automatico l’art. 2050 c.c. (si veda anche Cass. civile, sez. III, 27 marzo 2019 n. 8449 e Cass. civile, sez. III, 24 luglio 2012 n. 12900 riguardo agli accertamenti richiesti in concreto al giudice), si evidenzia come l’ordinamento tenda ad ampliare gli obblighi di prevenzione a carico dei soggetti organizzatori, sulla base dei principi generali di affidamento e sicurezza. In tali ipotesi, la responsabilità si avvicina a quella da custodia o da posizione di garanzia, in cui il profilo soggettivo si attenua e prevale fortemente il dovere di controllo (cfr. sentenze appena citate).</p><p rend="text">Infine, sebbene estranea all’ambito strettamente alpinistico, per affinità di materia merita richiamare la direzione intrapresa dal legislatore in tema di autoresponsabilità nella fruizione dei sentieri di montagna. Pur non traducendosi in un riconoscimento normativo espresso, come auspicato nelle proposte di emendamento al disegno di legge originario, la recente l. 12 settembre 2025, n. 131 offre un primo segnale di attenuazione della responsabilità in contesti connotati da variabili di rischio intrinseche. L’art. 22, comma 4, della legge qualifica infatti il fatto colposo del fruitore del percorso escursionistico come «caso fortuito» ai fini della responsabilità per i danni dallo stesso subiti, richiamando l’art. 1227 c.c.; il comma 5 ne estende l’ambito, «in quanto compatibili», anche a strade poderali e piste forestali nei comuni montani, determinando così una riduzione dell’esposizione dei gestori e dei manutentori rispetto ai danni auto procurati dal fruitore. La valorizzazione, seppure limitata al caso richiamato, di un principio di autoresponsabilità normativa costituisce un primo segnale di cambiamento culturale: riconoscere un coefficiente di rischio accettato come dato fisiologico del territorio montano significa cominciare a costruire un diritto che, lungi dal neutralizzare il rischio, lo integra nella misura della libertà individuale e della responsabilità personale. A parere di chi scrive, è in questa direzione che dovrebbe svilupparsi il futuro della disciplina giuridica della montagna, estendendo tale equilibrio anche alle pratiche alpinistiche, come del resto pare indicare autorevole dottrina penalistica richiamata nei paragrafi che seguono.</p><p rend="h2">6. Intersezioni tra alpinismo e responsabilità penale</p><p rend="text">Una premessa forse banale, ma, a nostro avviso, sempre utile, è la precisazione che non esiste un diritto dell’alpinismo, nel senso che non esiste una branca autonoma del diritto che presenta un <hi rend="italic">corpus</hi> di specificità tale da poter identificare una materia autonoma, come avviene invece per altre porzioni della realtà che ottengono specifica disciplina dall’ordinamento. Dunque, certamente non esiste un ‘diritto penale dell’alpinismo’, ma esistono cruciali momenti di intersezione tra alpinismo e responsabilità penale. Come si è detto, tali momenti non presentano solo un’eventualità dell’intervento giudiziale, ma obbligatorietà.</p><p rend="text">Ebbene, ciò detto, l’inevitabilità del diritto penale, unitamente alla mancanza di una specificità di disciplina alpinistica, produce incontri obbligati tra le categorie penalistiche generali, applicate al particolare contesto alpinistico non senza difficoltà. Così, è naturale che dal verificarsi di un incidente alpinistico possa derivare l’applicazione degli artt. 589 e 590 c.p., rispettivamente per l’omicidio colposo e le lesioni colpose.</p><p rend="text">Tuttavia, la montagna nel codice penale ha ottenuto una sua porzione di specificità, racchiusa nella previsione, ‘squisitamente alpinistica’, dell’evento valanghivo sorretto dall’elemento soggettivo della colpa, ossia nel combinato disposto tra l’art. 426 c.p., che incrimina la caduta di una valanga quale forma tipica di disastro, e l’art. 449 c.p., che ne estende la rilevanza alla fattispecie colposa. Su questo aspetto merita soffermarsi.</p><p rend="h3">6.1 La specificità normativa dell’evento valanghivo e i suoi effetti</p><p rend="text">La disciplina penalistica della valanga rivela qualche criticità ed inadeguatezze strutturali che segnano profondamente il rapporto tra diritto penale e ambiente montano. Come evidenziato in letteratura (Simoni e Romoli 2016, 1325), la scelta del legislatore del 1930 di includere la valanga tra i delitti di comune pericolo non fu il frutto di un’elaborazione tecnico-scientifica consapevole, bensì di una rappresentazione semplificata e imprecisa del fenomeno. Il codice Rocco recepisce infatti un’immagine della valanga che non corrisponde alla sua fenomenologia reale: una sorta di massa nevosa che rotola e si accresce, una visione ‘cinematografica’, non rispondente al vero, lontana dalla dinamica a lastroni che caratterizza quasi tutti i distacchi causati dal passaggio di un individuo (Cagnati 2019, 9-20).</p><p rend="text">Questo scarto originario genera una prima, decisiva criticità: la asimmetria ontologica tra fattispecie penale e fenomeno naturale: l’art. 426 c.p. punisce la «caduta di una valanga» senza definire che cosa, tecnicamente, debba intendersi per valanga; la fattispecie viene tipizzata come «disastro» sulla base di una concezione intuitiva, non fondata su parametri fisici riconoscibili. Il diritto penale interviene così su un oggetto giuridico che non ha un contenuto naturalistico determinato, demandando alla giurisprudenza e alla perizia tecnica il compito di colmare un vuoto che il legislatore non aveva strumenti per definire: di fatto questa quantificazione è avvenuta proprio attraverso le pronunce della giurisprudenza. Inoltre, in presenza di una valanga si pone il tema del perimetro di «pubblica incolumità», ulteriore rispetto al cagionare il decesso o il ferimento di uno o più individui: da un lato, l’evento si sviluppa in un contesto circoscritto; dall’altro, però, l’energia distruttiva del fenomeno può eccedere il perimetro dei diretti interessati, specie in aree frequentate. In altre parole, la valanga «penalmente rilevante» presuppone che il distacco della massa nevosa si verifichi in un’area nella quale sia probabile la presenza di persone, ossia in una zona antropizzata (cfr. Cass. pen., Sez. IV, 10 giugno 2024, n. 23048).</p><p rend="text">A ciò si aggiunge un’ulteriore criticità, più propriamente contestuale. La fattispecie del 1930 non fu concepita pensando alla moderna frequentazione invernale della montagna: lo sci-alpinismo, il freeride, il fuoripista erano attività allora marginali o del tutto inesistenti. La norma nasce, dunque, per un contesto che non esiste più e viene oggi applicata a fenomeni radicalmente diversi, segnati da un’interazione molto più complessa tra scelta individuale, tecnica sportiva e condizioni nivologiche (Simoni e Romoli 2016, 1328). Ne deriva un evidente scollamento regolatorio, che non dipende da una specificità dell’alpinismo, ma dall’assenza di una riflessione legislativa aggiornata; le criticità evidenziate in letteratura mostrano come la ‘specificità’ della valanga nel codice penale sia, in realtà, la manifestazione di una incompiutezza sistemica: una norma costruita su presupposti non più attuali, che tenta di disciplinare un fenomeno naturale complesso con categorie concettuali inadatte. La distanza tra sapere scientifico, pratica sportiva contemporanea e tipizzazione penale genera incertezza applicativa e problemi di proporzione. Tutto ciò considerato, è certamente da preferire un’assenza di disciplina e di specificità normativa, rispetto ad una disciplina che presenta tali criticità.</p><p rend="text">Quanto richiamato non esaurisce, peraltro, la complessità del tema. La distanza tra tipizzazione normativa e fenomeno naturale si interseca infatti con un ulteriore dato: l’incertezza scientifica che caratterizza la dinamica valanghiva è ancora oggi un dato ineliminabile del tutto. Gli incidenti che coinvolgono anche praticanti esperti mostrano che una quota di rischio rimane fisiologicamente incomprimibile; la decisione di ‘quanto rischiare’ si radica in una serie di scelte progressive, spesso assunte in condizioni di forte complessità ambientale, il che rende fragile qualsiasi valutazione ex ante fondata sui canoni tradizionali della prevedibilità e dell’evitabilità dell’evento.</p><p rend="text">A tal proposito va sempre tenuto in considerazione un dato ulteriormente paradossale: chi provoca, anche solo per errore di valutazione, il distacco di una valanga è quasi sempre il primo a esporsi alle conseguenze della propria condotta. Ne consegue che il potenziale deterrente della pena è spesso meno incisivo della pericolosità intrinseca dell’ambiente innevato; il sovrapporre alla minaccia naturale una ‘seconda minaccia’, quella dell’intervento punitivo, non va certo incontro alle sperate esigenze generalpreventive.</p><p rend="text">È dunque in questo intreccio tra incertezza fisiologica del fenomeno, limiti conoscitivi della scienza nivologica, scelte individuali cariche di variabili non standardizzabili e inadeguatezza della tipizzazione normativa che si colloca il vero nodo problematico; è precisamente su questo terreno che si misura la tenuta delle categorie penalistiche della colpa, cui è necessario riservare un’autonoma riflessione.</p><p rend="h3">6.2 Colpa e attività di montagna: il rapporto tra posizioni di garanzia, regole cautelari e autoresponsabilità</p><p rend="text">Nel dibattito penalistico, l’analisi della colpa nelle attività di montagna trova un nodo concettuale cruciale nel rapporto tra posizioni di garanzia e regole cautelari, rapporto che l’ambiente alpino rende particolarmente evidente per la varietà delle situazioni di rischio e per l’elevata autonomia operativa dei praticanti. Due modelli teorici vengono usualmente distinti. Il primo attribuisce alle posizioni di garanzia un ruolo così esteso da inglobare il contenuto stesso delle cautele, trasformandole in veri e propri obblighi impeditivi dell’evento, con un effetto di forte irrigidimento degli standard comportamentali (Bartoli 2023, 36). In questa impostazione, la responsabilità tende a gravitare quasi interamente attorno alla figura del garante, mentre la dimensione decisionale degli altri partecipanti risulta sostanzialmente irrilevante. Il secondo orientamento mantiene invece una distinzione netta: la posizione di garanzia individua chi deve attivarsi, ma sono le regole cautelari a definire il contenuto dell’agire dovuto e queste ultime, nelle attività rischiose lecite, non mirano a impedire l’evento, bensì a governare il rischio entro limiti ragionevoli (Bartoli 2023, 37). Le cautele assumono, dunque, natura situazionale, adattandosi alle variabili ambientali, al livello tecnico dei partecipanti e alle modalità concrete di progressione. Ciò implica che il potere di controllo esercitabile dal garante non è mai pieno né assoluto, ma parziale e condizionato, intrecciandosi con le autonome scelte dei componenti del gruppo. In questa prospettiva, la responsabilità colposa deve essere proporzionata al concreto margine di intervento che il garante poteva esercitare, evitando di attribuirgli obblighi modellati su contesti altamente standardizzati, ad esempio come la sicurezza industriale, che presuppongono una capacità di controllo molto più ampia (Bartoli 2023, 44).</p><p rend="text">A completare questo quadro si aggiunge il comportamento imprudente della vittima in prospettiva di autoresponsabilità (Bartoli 2023, 49), su cui la letteratura ha avuto modo di insistere nell’affrontare gli snodi problematici delle attività sportive invernali ad alto rischio. Il tema acquista particolare rilevanza nelle situazioni in cui la vittima abbia volontariamente assunto un rischio tipico della pratica sportiva, concorrendo alla formazione della situazione di pericolo (Helfer 2019, 49-68). In tali ipotesi, la valutazione della colpa non può prescindere dal contributo causale dell’infortunato, soprattutto quando quest’ultimo abbia scelto liberamente di esporsi a condizioni ambientali complesse o a itinerari non protetti.</p><p rend="text">L’autoresponsabilità opera così come limite intrinseco all’estensione delle posizioni di garanzia: non vi è ragione di attribuire al garante un obbligo di protezione illimitato quando l’attività si svolge in un ambiente che, per sua natura, non consente di coltivare aspettative di sicurezza assoluta e nel quale ogni praticante conserva un margine inevitabile di autodeterminazione. La responsabilità del garante deve essere valutata tenendo conto dell’effettivo comportamento dell’infortunato, poiché la scelta consapevole di muoversi in un ambiente ad alto rischio incide sugli standard di prevedibilità che possono essere ragionevolmente esigiti da terzi. </p><p rend="text">La giurisprudenza di merito ha mostrato aperture significative in questa direzione (si veda G.U.P. Tribunale Sondrio 10 marzo 2005 in Rossi 2013, 9; Helfer 2019, 60 nota 25), riconoscendo che condotte dell’infortunato quali l’esecuzione di manovre particolarmente ardite, l’utilizzo di tracciati non preparati o l’avventurarsi in percorsi fuoripista appartengono alla normale sfera decisionale dello sportivo e non possono essere integralmente traslate su chi riveste posizioni di garanzia (Helfer 2019, 61-2). In tali casi, l’evento lesivo si colloca nell’alveo della scelta individuale e non in quello dell’omissione cautelare altrui.</p><p rend="text">Infine, come conseguenza naturale, l’autoresponsabilità rileva come criterio di ridimensionamento della pretesa punitiva: l’esposizione volontaria al pericolo da parte della vittima può incidere sulla graduazione della colpa, quando non condurre a escluderla, ove il garante abbia adottato le cautele esigibili e l’infortunato abbia assunto un rischio aggiuntivo del tutto personale. Ne deriva un modello più equilibrato di responsabilità, coerente con la fisiologia delle attività di montagna, che richiedono una personalizzazione della valutazione colposa e un adattamento delle categorie tradizionali ai contesti caratterizzati da rischio intrinseco e autonomia decisionale elevata.</p><p rend="h2">7. Rilievi conclusivi per una lettura congiunta di diritto e cultura alpinistica</p><p rend="text">L’intero percorso argomentativo svolto in questo contributo consente di affermare che l’alpinismo rappresenta un banco di prova paradigmatico per misurare la capacità del diritto di confrontarsi con forme di esperienza che non si lasciano catturare integralmente dalle categorie giuridiche. La montagna, in questo quadro, si rivela molto più che un semplice ‘luogo’ dell’azione: essa costituisce uno spazio nel quale il diritto incontra i propri limiti naturali, mostrando la tensione fra razionalità normativa e imprevedibilità dell’ambiente, fra volontà ordinante e resistenza della realtà. Difatti, sin dall’analisi iniziale, è emerso con chiarezza che il nucleo di frizione tra alpinismo e ordinamento non è contingente, ma strutturale. L’alpinismo non è semplicemente un’attività rischiosa: è un sistema culturale che assume il rischio come parte costitutiva della propria identità, in una misura che contraddice frontalmente la dilagante logica securitaria contemporanea. Se per il diritto il rischio è deviazione dalla normalità, l’alpinismo non può che collocarlo al centro della propria antropologia: la libertà dell’individuo non si esercita nonostante il pericolo, ma <hi rend="italic">anche attraverso</hi> di esso.</p><p rend="text">Questo paradosso ontologico rende comprensibile la difficoltà del diritto nel costruire una tipizzazione coerente della pratica: non essendovi un modello di condotta socialmente ‘utile’, il diritto tende a intervenire non sulla strutturalità del rischio, ma sui suoi esiti. L’alpinismo, tuttavia, non è riducibile all’evento lesivo; il rischio non è automaticamente incidente, ma precondizione, così come la libertà non è esenzione dalla cura, ma forma di responsabilità. Da questa elaborazione deriva la quasi impossibilità di una ‘normativa dell’alpinismo’ in senso proprio: ogni tentativo di regolazione risulta, inevitabilmente, insufficiente (se tenta di essere flessibile) o sovrabbondante (se tenta di essere prescrittiva). La questione non è quantitativa, ma qualitativa: manca la tipicità (<hi rend="italic">in re ipsa</hi>, si potrebbe dire) dunque manca la norma.</p><p rend="text">Il riconoscimento UNESCO, letto in questa prospettiva, non introduce soltanto un prestigio simbolico, ma restituisce una chiave interpretativa che il diritto fatica ad articolare: l’alpinismo è anzitutto una cultura della libertà, della solidarietà tecnica, della conoscenza del limite e dunque una pratica che non può essere compresa se separata dalla responsabilità personale che la sostiene. L’UNESCO riconosce l’alpinismo come patrimonio culturale proprio perché esso unisce, in una sorta di <hi rend="italic">continuum</hi> indivisibile, natura, tecnica, educazione ed etica: un complesso che sfugge al binarismo dovere/proibizione. </p><p rend="text">L’ordinamento, tuttavia, mostra una crescente tendenza alla giuridificazione dell’ambiente montano. L’obbligo dell’equipaggiamento in caso di rischio valanghe, i protocolli di sicurezza, lo sviluppo di tecnologie come GeoResQ: tutti elementi che rivelano una crescente volontà di ridurre il margine di indeterminatezza. A questo punto, val la pena specificare che gli autori sono perfettamente consapevoli dell’importanza delle nuove tecnologie per la sicurezza, ma questa tensione regolatoria porta con sé un rischio speculare: quello di produrre un surplus di affidamento nella tecnologia, generando quella ‘illusione di certezza’ come fonte di squilibrio tra autonomia personale e protezione istituzionale. La tecnologia in montagna non neutralizza il rischio, lo sposta e, talvolta, lo amplifica, quando induce a sopravvalutare il grado di controllo ottenibile su un ambiente che, per definizione, resta non standardizzabile.</p><p rend="text">Il cuore dogmatico del problema emerge con particolare nettezza nella sezione dedicata alla responsabilità civile. Qui la montagna mostra una ‘micro-cultura’ del rischio che sfugge alla dicotomia diritto/assenza di diritto. La tendenziale rinuncia al contenzioso civile non rappresenta un’anomalia statistica, ma il sintomo di un’etica del limite che non coincide con la logica risarcitoria del diritto comune. L’alpinista non percepisce il danno come risultato di un obbligo violato, ma come esito di una concatenazione di fattori nella quale la causalità giuridica si sovrappone, spesso impropriamente, alla complessità del reale. L’evento infortunoso non è imputazione, ma espressione della fragilità umana nel confronto con il naturale: da qui la forza del ‘codice non scritto’ che si sostituisce, di fatto, a molte delle funzioni redistributive del diritto privato. L’assicurazione, in questo schema, agisce come elemento di rottura culturale: non perché distorca il sistema civile, ma perché altera la grammatica relazionale della montagna, trasla il rischio da dimensione condivisa a dimensione patrimoniale, spostando l’asse dal ‘noi’ della cordata al ‘chi paga’ del conflitto giuridico. La responsabilità in montagna è misurabile solo se misurata nel contesto, pertanto, qualsiasi dispositivo che modifichi quel contesto, sia esso assicurativo, normativo o tecnologico, incide inevitabilmente sulla distribuzione del rischio e sul senso stesso della responsabilità.</p><p rend="text">Ancora più radicale è il nodo penalistico. La responsabilità penale opera, per sua intrinseca natura, secondo una logica di automatismo istituzionale. L’incidente attiva il diritto penale indipendentemente dalla volontà dei soggetti coinvolti. Questo automatismo, trasportato in un ambiente caratterizzato da imprevedibilità naturale e da autonomia tecnica dei partecipanti, genera una tensione particolarmente acuta. L’esempio della valanga è, in questo, paradigmatico: una fattispecie costruita nel 1930 su un’immagine arcaica del fenomeno, oggi applicata a contesti nei quali la scienza stessa ammette limiti conoscitivi strutturali. Tuttavia la fattispecie sopravvive, imponendo al giudice l’onere improprio di ricostruirla in giudizio a partire dal sapere tecnico contemporaneo. Da qui il paradosso <hi rend="italic">retro</hi> evidenziato: una specificità normativa che, anziché garantire certezza, produce incertezza.</p><p rend="text">Dalle riflessioni sulla colpa si evince che l’alpinismo è uno degli ambiti che chiede al diritto penale di rivedere le proprie categorie fondamentali: la posizione di garanzia non può trasformarsi in obbligo impeditivo totale. La prevedibilità non può essere valutata ex post con parametri standardizzati; l’autoresponsabilità della vittima non è attenuante eventuale, ma elemento strutturale del fatto. La responsabilità penale in montagna è responsabilità relazionale: un intreccio di scelte autonome, margini di controllo limitati, variabili ambientali non comprimibili.</p><p rend="text">Da tutte queste riflessioni emerge un quadro coerente: la montagna non chiede un diritto speciale, ma un diritto consapevole del proprio limite, che non trasformi l’incertezza in colpa, che non confonda la fatalità con l’imprudenza, che riconosca la differenza tra rischio evitabile e rischio intrinseco. L’alpinismo, riconosciuto patrimonio culturale immateriale, mostra così al diritto una verità semplice ma radicale: non tutto ciò che è rischioso deve essere impedito o normato in modo tale da esserlo. Il futuro della disciplina giuridica della montagna passa da qui: dalla capacità dell’ordinamento di misurarsi con il limite senza trasformarlo in colpa; di accettare che, talvolta, la responsabilità non è che la forma giuridica della libertà.</p><p rend="h2">Riferimenti bibliografici</p><p rend="bib_indx_bib">Bartoli, R. 2023. “Responsabilità penale per colpa in montagna: problematiche dogmatiche.” In <hi rend="italic">Rischio e responsabilità penale in montagna. </hi><hi rend="italic">Gestione e prevenzione in prospettiva comparata</hi>, a cura di M. Helfer, A. Melchionda, e K. Summerer, 35-56. Torino: Giappichelli.</p><p rend="bib_indx_bib">Berger, P. L., e T. Luckmann. 1997. <hi rend="italic">La realtà come </hi><hi rend="italic">costruzione sociale</hi>. Bologna: il Mulino.</p><p rend="bib_indx_bib">Bianchi, A. et al., a cura di. 2016. <hi rend="italic">Scritti per Luigi Lombardi Vallauri</hi>. 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					<item><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><ref target="xml_10.html#footnote-000-backlink">1</ref></hi> Il contributo è frutto della riflessione condivisa degli autori. Tuttavia, i parr. 1, 2, 3 sono da attribuirsi a Sara Benvenuti, i parr. 4, 5, 6 a Andrea Butelli.</p></item>
				</list><p rend="editorial_metadata_author">Sara Benvenuti, University of Florence, Italy, <ref target="mailto:sara.benvenuti@unifi.it">sara.benvenuti@unifi.it</ref></p><p rend="editorial_metadata_author">Andrea Butelli, University of Florence, Italy, <ref target="mailto:andrea.butelli%40unifi.it?subject=">andrea.butelli@unifi.it</ref></p><p rend="editorial_metadata_polices">Referee List (DOI 1<ref target="https://doi.org/10.36253/fup_referee_list">0.36253/fup_referee_list</ref>)</p><p rend="editorial_metadata_polices">FUP Best Practice in Scholarly Publishing (DOI <ref target="https://doi.org/10.36253/fup_best_practice">10.36253/fup_best_practice</ref>)</p><p rend="editorial_metadata_book">Sara Benvenuti, Andrea Butelli, <hi rend="italic">Alpinismo e diritto: fondamenti culturali del rischio e responsabilità dell’agire,</hi> © Author(s), <ref target="https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode">CC BY 4.0</ref>, DOI <ref target="https://doi.org/10.36253/979-12-215-0891-8.10">10.36253/979-12-215-0891-8.10</ref>, in Mirko Alagna, Sara Benvenuti, Giovanna Lo Monaco (edited by), <hi rend="CharOverride-1">Homo Horizontalis</hi><hi rend="italic">. Ascesi fisiche e ascese alpinistiche</hi>, pp. -118, 2026, published by Firenze University Press, ISBN 979-12-215-0891-8, DOI <ref target="https://doi.org/10.36253/979-12-215-0891-8">10.36253/979-12-215-0891-8</ref></p>
      
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