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        <title type="main" level="a">2. Diritto e Alpinismo</title>
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            <forename>Andrea</forename>
            <surname>Butelli</surname>
            <placeName type="affiliation">University of Florence, Italy</placeName>
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          <resp>This is a section of <title>&lt;i&gt;Homo Horizontalis&lt;/i&gt;</title>(DOI: <idno type="DOI">10.36253/979-12-215-0891-8</idno>) by </resp>
          <name>Mirko Alagna, Sara Benvenuti, Giovanna Lo Monaco</name>
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        <publisher>Firenze University Press</publisher>
        <pubPlace>Florence</pubPlace>
        <date when="2026">2026</date>
        <idno type="DOI">https://doi.org/10.36253/979-12-215-0891-8.18</idno>
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          <p>Available for academic research purposes</p>
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          <p>Copyright Author(s)</p>
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            <p>Content licence CC BY 4.0</p>
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        <p>This is original content, published for academic research purposes</p>
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      <abstract xml:lang="en">
        <p>In the following pages, selected Italian case-law examines how courts allocate responsibility in mountaineering settings, addressing dangerous activities, professional duties, risk assessment, burden of proof, and the legal limits of protection where risk is inherent and not fully eliminable</p>
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            <item>Mountaineering risk</item>
            <item>Responsibility</item>
            <item>Dangerous activities</item>
            <item>Burden of proof</item>
            <item>Case-law analysis</item>
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      <p>It is available online at https://doi.org/10.36253/979-12-215-0891-8.18<ref target="https://doi.org/10.36253/979-12-215-0891-8.18" /></p>
      <p rend="h1_chapter">2. Diritto e Alpinismo</p><p rend="h1_author ParaOverride-1">Andrea Butelli</p><p rend="h2">Introduzione</p><p rend="text">La ricerca giurisprudenziale che fa da sfondo alle cinque schede di analisi qui raccolte è stata condotta secondo criteri metodologici uniformi, fondati su un’analisi sistematica e trasversale delle pronunce, con un’attenzione integrata ai profili penalistici, civilistici e amministrativi della responsabilità connessa alla frequentazione alpinistica dell’ambiente montano. L’obiettivo non è stato quello di offrire una rassegna meramente descrittiva di decisioni eterogenee, bensì di interrogare la giurisprudenza quale luogo privilegiato di emersione delle tensioni che attraversano il diritto quando è chiamato a confrontarsi con attività strutturalmente esposte al rischio, come l’alpinismo.</p><p rend="text">In una prima fase, l’attività di ricerca si è concentrata su un ampio reperimento del materiale giurisprudenziale, effettuato attraverso le principali banche dati specialistiche (in particolare, ma non solo: <hi rend="italic">Foroplus</hi> – già <hi rend="italic">Il Foro Italiano</hi> – <hi rend="italic">DeJure</hi> e <hi rend="italic">One Legale W.K.</hi>), adottando una strategia di consultazione volutamente estesa. Le chiavi di interrogazione utilizzate – quali, ad esempio, «alpin*», «valanga», «CAI AND montagna» – sono state costruite in modo inclusivo, così da intercettare non soltanto la giurisprudenza direttamente riferita all’attività alpinistica in senso stretto, ma anche quella afferente ad ambiti contigui e funzionalmente rilevanti per l’analisi del rischio in ambiente naturale. Tale approccio ha consentito di raccogliere un primo <hi rend="italic">corpus </hi>‘grezzo’ di circa settecento decisioni, eterogenee per contesto, materia e oggetto.</p><p rend="text">La fase successiva ha richiesto un lavoro di selezione rigoroso, orientato dall’esigenza di valorizzare esclusivamente le pronunce che presentassero, in modo diretto o anche solo indiretto, profili utili alla ricostruzione dei criteri di imputazione della responsabilità nell’alpinismo. Il filtraggio non è stato dunque operato sulla base di una classificazione formale delle decisioni, ma attraverso l’individuazione di quegli snodi concettuali ricorrenti che attraversano i diversi settori dell’ordinamento e che risultano decisivi per comprendere come il diritto reagisca all’alea propria dell’attività alpinistica.</p><p rend="text">Attraverso tale percorso metodologico, un insieme inizialmente frammentato di decisioni è stato progressivamente ricondotto a una struttura coerente e leggibile, articolata in cinque aree tematiche. Esse non rappresentano compartimenti stagni, ma prospettive di osservazione complementari di un medesimo fenomeno: la difficoltà, per l’ordinamento, di calibrare la responsabilità giuridica in un contesto caratterizzato da un rischio elevato, accettato dai praticanti e in larga parte non eliminabile. Le schede che seguono intendono quindi offrire strumenti di lettura capaci di mettere in relazione tra loro ambiti tradizionalmente separati del diritto, mostrando come la giurisprudenza costruisca, caso per caso, un equilibrio non sempre stabile tra tutela, libertà e rischio.</p><p rend="text">In questa prospettiva, la struttura complessiva del lavoro consente una lettura trasversale dei profili di responsabilità analizzati, pienamente coerente con le finalità del progetto <hi rend="italic">Homo Horizontalis</hi>, interrogando il diritto nei suoi punti di attrito con le pratiche culturali e sociali che si sviluppano ai margini dei contesti ordinari di regolazione. Le cinque schede si inseriscono dunque in un percorso di ricerca più ampio, nel quale la montagna diviene spazio di osservazione privilegiato per riflettere sui limiti e sulle possibilità del diritto contemporaneo di governare il rischio senza snaturarne il significato.</p><p rend="h2">Scheda 1</p><p rend="h2">La valanga come evento penalmente rilevante</p><p rend="h3">1. Introduzione al tema</p><p rend="text">Pare opportuno soffermarsi su un tema a sé stante tra i momenti di incontro tra diritto e alpinismo, ossia la rilevanza penale del fatto storico dell’evento valanghivo e i suoi riscontri giurisprudenziali. Difatti, non poche voci in letteratura hanno messo in luce l’importanza del tema, che presenta un <hi rend="italic">quid </hi>di specificità rispetto ad altri momenti di responsabilità giuridica generati dalla frequentazione alpinistica della montagna: in primo luogo, è l’unica fattispecie di reato specificamente indirizzata alla progressione alpinistica (Simoni e Romoli 2016, 1319-333; Butelli 2024); in secondo luogo, presenta risultati di ricerca giurisprudenziale più numerosi sul medesimo tema (ad es. Melchionda e Rossi 2019) a corollario del precedente punto e in correlazione con l’obbligatorietà dell’esercizio dell’azione penale, perno costituzionale della procedura penale nell’ordinamento italiano (cfr. Taleb-Karlsson 2020, 131-49); in terzo luogo, conserva criticità nella sua imperfetta formulazione normativa di remota stesura (cfr. Simoni e Romoli 2016, 1323-329); infine, tocca altre questioni giuridiche di diritto penale, certamente non secondarie, che rendono l’alpinismo terreno sperimentale e ‘laboratorio’ del diritto penale (Bartoli 2023).</p><p rend="text">Pertanto, pur richiamando, più oltre e rapidamente, la giurisprudenza sul tema, evidenziandone unicamente le massime, si intende adesso far ricadere il <hi rend="italic">focus</hi> principale sulla vicenda giuridica più recente avente ad oggetto la valanga del Colle Chamolé (Pila, Charvensod, Valle d’Aosta), occorsa il 7 aprile 2018 durante un corso di scialpinismo del CAI cui parteciparono circa venti tra allievi e istruttori. Durante la progressione su un pendio con forte inclinazione e accumuli recenti, il passaggio del gruppo anticipò il distacco di una valanga che investì vari componenti, provocando la morte di due partecipanti al corso e il ferimento di altri membri. Il fatto storico ha generato un percorso processuale composto da tre gradi di giudizio (Aosta 2021; Torino 2023; Cassazione 2024) che racchiude e ripercorre una serie di snodi interpretativi sul terreno della colpa in ambiente naturale: dal perimetro dell’agente modello alla prevedibilità <hi rend="italic">ex ante</hi>, dalla posizione di garanzia alla cooperazione colposa, fino alla qualificazione stessa della valanga come «disastro colposo» (art. 449 c.p.). Anche la discussione dottrinale attorno alla vicenda, che si confronta con l’inevitabile alea della frequentazione alpinistica, oscilla tra i dubbi sul dovere di protezione del garante e il riconoscimento di un rischio fisiologico consentito, che non può essere neutralizzato integralmente dall’ordinamento penale senza effetti distorsivi (Ruga Riva 2023, 7; Butelli 2024).</p><p rend="h3">2. I primi due gradi di giudizio</p><p rend="h4 ParaOverride-2">2.1 Tribunale di Aosta, 24 febbraio 2021, n. 65</p><p rend="text">Il primo giudice accoglie il quadro prospettato dalla pubblica accusa individuando scelte organizzative e decisionali ritenute imprudenti: selezione di un itinerario con acclività significativa e precedenti distacchi, gestione di gruppo numeroso con distanziamento inadeguato (in particolare cfr. Ruga Riva 2023, 6), orario di partenza non congruo rispetto all’evoluzione nivometeorologica e mancata acquisizione di informazioni locali qualificate (la colpa generica si fonda su una sorta di <hi rend="italic">checklist </hi>formulata dall’accusa, cfr. Ruga Riva 2023, 4). L’evento viene apprezzato come prevedibile ed evitabile <hi rend="italic">ex</hi><hi rend="italic"> ante</hi> alla luce dei bollettini e del bagaglio tecnico esigibile dall’istruttore qualificato (cfr. p. 17 sentenza), escludendo la completezza del condotta, non corrispondente all’agire dell’agente modello. Questa premessa, che imposta il nesso tra prevedibilità, regola cautelare e posizione di garanzia (cfr. sentenza p. 37), diverrà il filo conduttore anche dei gradi successivi.</p><p rend="h4">2.2 Corte d’Appello di Torino, 14 febbraio 2023 n. 1066</p><p rend="text">Il Secondo Grado torinese conferma la responsabilità (con riduzione di pena e riconoscimento delle attenuanti generiche) (Appello Torino, p. 37), rimarcando un giudizio di colpa riferito all’agente modello qualificato, cioè all’istruttore medio dotato di adeguata perizia e prudenza nel settore specifico (Appello, p. 26). Nel ragionamento di appello assumono nuovamente rilievo: la prevedibilità <hi rend="italic">ex ante</hi> dell’innesco valanghivo alla luce delle condizioni di pendio e dell’orario prescelto; la criticità della scelta di itinerario, valutata non solo in un’ottica comparativa tra «migliori alternative», ma anche in termini di rinuncia ove il rischio risulti non governabile secondo lo standard professionale (Appello, p. 27); la configurabilità del disastro colposo per dimensioni dell’evento valanghivo e il contesto del suo sviluppo. Sulla cooperazione, invece, la sentenza valorizza la concertazione delle decisioni operative, quale indice di gestione unitaria del rischio<hi rend="notes_number CharOverride-1"><hi><ref target="xml_18.html#footnote-001">1</ref></hi></hi>.</p><p rend="h3">3. Il giudizio di legittimità: Cass. pen., Sez. IV, 10 giugno 2024, n. 23048</p><p rend="text">La Corte di Cassazione, con sentenza 10 giugno 2024, n. 23048, ha confermato integralmente l’impianto decisorio della Corte d’Appello di Torino, respingendo i ricorsi proposti dagli imputati. La motivazione della Suprema Corte si concentra nuovamente su tre nuclei fondamentali: prevedibilità dell’evento valanghivo, scelta dell’itinerario e condotta esigibile dell’istruttore qualificato, cooperazione colposa nella gestione della gita. La Corte di Cassazione non introduce profili realmente innovativi rispetto a quanto già affermato dalla Corte d’Appello di Torino, ma si limita a ribadire e consolidare le valutazioni ivi svolte.</p><p rend="h3">4. Le principali riflessioni</p><p rend="h4 ParaOverride-2">4.1 Colpa, agente modello, prevedibilità</p><p rend="text">Nel contesto cui ci riferiamo, la distinzione tra colpa generica e colpa specifica assume rilievo centrale per comprendere la struttura dell’imputazione. La seconda tipologia, fondata sulla violazione di norme cautelari formalizzate e prescrizioni espresse, trova applicazione solo in presenza di indicazioni normativamente inquadrate che disciplinino in modo preciso la condotta da seguire. Tali ipotesi, dall’operazione ermeneutica evidentemente più agevole, risultano tuttavia molto limitate nel contesto preso in esame, giacché l’attività non è normalmente regolata da obblighi tipizzati che fissino standard comportamentali vincolanti. L’elemento soggettivo si colloca, quindi, quasi sempre nell’ambito della colpa generica, che viene individuata attraverso l’individuazione di regole cautelari a partire dalle conoscenze tecniche consolidate, dalle buone pratiche professionali e dall’esperienza operativa maturata nel settore specifico di riferimento; ne consegue che in assenza di prescrizioni tassative, il contenuto della regola cautelare deriva dalle modalità prudenti esigibili secondo gli standard tecnici generalmente riconosciuti dagli operatori qualificati.</p><p rend="text">È in tale prospettiva che assume rilievo la figura dell’agente modello, che consente di definire il livello di diligenza e perizia atteso nell’attività fuori pista. La regola cautelare non è ricavata in via astratta, ma costruita attraverso un processo valutativo che considera le migliori conoscenze disponibili, la formazione tecnica e le prassi operative del settore, che il c.d. agente modello avrebbe dovuto applicare alle circostanze concrete del caso, così da giungere all’effettiva possibilità di prevedibilità <hi rend="italic">ex ante</hi>. È attraverso la configurabilità di questi comportamenti che nei tre gradi di giudizio si ribadisce la possibilità di pervenire a un sufficiente margine di prevedibilità dell’evento.</p><p rend="text">Dunque, la prevedibilità <hi rend="italic">ex ante</hi> dell’innesco valanghivo non è certamente fondata su un mero apprezzamento intuitivo, ma sul riconoscimento tecnico degli indicatori di instabilità del manto nevoso, della recente evoluzione del pendio, delle condizioni meteorologiche previste, dell’esposizione del versante e dell’orario di progressione. Secondo le elaborazioni giurisprudenziali consolidate nei tre gradi di giudizio, la prevedibilità è, pertanto, ancorata a criteri oggettivi riconoscibili da un agente qualificato e doveva essere valutata in relazione al quadro informativo disponibile prima dell’evento, soprattutto evitando qualsiasi deformazione retrospettiva: nello specifico, tale valutazione è stata ritenuta possibile, ma non correttamente completata.</p><p rend="text">Merita precisare che un ulteriore corollario è che la prevedibilità non si traduce soltanto in «scelta del percorso meno rischioso», bensì anche in sospensione o rinuncia quando l’alea superi la soglia di dominabilità per l’agente modello (Appello, p. 27). Tuttavia, è anche opportuno brevemente avvisare che l’indicazione, se non adeguatamente contenuta, rischia di arrivare quasi sempre al rinunciare del tutto all’attività (Simoni e Romoli 2016, 1333).</p><p rend="h4">4.2 I dubbi sul ruolo della posizione di garanzia e sua influenza</p><p rend="text">Un ulteriore suggestione proviene dalla particolare figura dell’istruttore CAI e da come questa viene valutata nel corso del procedimento. Innanzitutto: si potrebbe affermare che gli istruttori rivestono di fatto una posizione di garanzia verso gli allievi, fondata sul rapporto di affidamento e sul trasferimento di competenze nella gestione del rischio, ma va anche precisato che tale forma di affidamento, a differenza della guida alpina, non è tipizzata in alcuna norma giuridica. Ciò detto, l’intensità della posizione di garanzia va misurata caso per caso, soprattutto evitando – questo, sempre, anche nel caso della guida alpina – che il garante diventi una sorta di ‘assicuratore penale’ dell’evento attraverso l’espansione dei canoni civilistici di responsabilità. L’assunzione di una posizione di protezione non giustifica, in ambito penale, l’automatica trasposizione dei criteri civilistici di responsabilità. L’innalzamento dello standard cautelare tipico della responsabilità contrattuale o aquiliana non è compatibile con il principio di tipicità e con la struttura dell’elemento soggettivo della colpa a fondamento della responsabilità penale. Ebbene, in mancanza di un’indicazione normativa per gli istruttori CAI pari a quella della legge 6 del 1989, il riferimento quasi ‘automatico’ del giudice è all’art. 2043 c.c. </p><p rend="text">Ci sembra opportuno qua avvisare, riprendendo un avvertimento già presente in letteratura (Ruga Riva 2023, 7), che la sovrapposizione dei due piani introdurrebbe una forma surrettizia di responsabilità aggravata, in cui la violazione del dovere di protezione verrebbe interpretata come inadempimento di un’obbligazione valutata <hi rend="italic">ex post</hi> più che come mancata osservanza di una regola cautelare concretamente individuabile. Ciò determinerebbe uno slittamento verso esiti oggettivizzanti, incompatibili con il principio di colpevolezza e con la necessaria verifica dell’esigibilità <hi rend="italic">ex ante</hi>. Per evitare una sorta di responsabilità penale ‘a contenuto assicurativo’, occorre dunque ben distinguere il fondamento dell’obbligo di garanzia ex art. 40 c.p. (che richiede che l’eventuale comportamento omissivo sia chiaramente individuato e non presupposto) dalla colpa generica, certamente senza derivazione automatica dai criteri civilistici. In sostanza, come si è correttamente osservato, il dovere giuridico di impedire l’evento e la colpa generica hanno basi completamente differenti (Ruga Riva 2023, 7-8).</p><p rend="h4">4.3 Cooperazione colposa e responsabilità condivisa</p><p rend="text">La cooperazione colposa (art. 113 c.p.) costituisce il ponte dogmatico per attribuire responsabilità condivise quando il rischio è gestito unitariamente e le decisioni sono concertate; in altre parole realizzando l’estensione della responsabilità dal ‘capo gita’ agli altri istruttori coinvolti. </p><p rend="text">Secondo l’indirizzo consolidato della Suprema Corte, ribadito in due pronunce particolarmente note, ossia i già menzionati casi ThyssenKrupp e alluvione di Genova (cfr. <hi rend="italic">retro</hi>, par. 2.2), la cooperazione nel delitto colposo si configura quando l’intervento simultaneo e integrato di più persone è imposto dalla legge, da esigenze organizzative connesse alla gestione del rischio oppure rappresenta comunque una contingenza oggettiva di cui tutti i soggetti sono pienamente consapevoli. In tali contesti, l’intreccio delle condotte e la compartecipazione alla gestione del rischio fondano la rilevanza penale anche di comportamenti atipici, incompleti o meramente partecipativi, nella misura in cui essi si combinano e si integrano con le condotte tipiche degli altri. Ne deriva, in sostanza, che ciascun soggetto è tenuto a modulare il proprio agire tenendo conto del ruolo e delle scelte altrui; il vincolo cooperativo instaurato opera non solo sul piano dell’azione, ma anche sul piano più ampio di quanto doveroso, poiché il regime cautelare richiede a ciascuno di rapportarsi anche alla condotta degli altri e di preoccuparsene. </p><p rend="text">In tale prospettiva, nella vicenda processuale si è superato il dato formale della presenza di un unico leader operativo, rilevando come tutte le decisioni siano state assunte collegialmente, con il contributo concreto degli altri istruttori, i quali hanno partecipato alla formazione del processo decisionale, assumendone la responsabilità. La Corte d’Appello, in linea, ha fatto leva sul carattere collegiale delle scelte (Appello, p. 25) punto che la Cassazione ha considerato poi compatibile col paradigma del concorso colposo.</p><p rend="h3">5. Il disastro colposo e la soglia di rilevanza</p><p rend="text">La contestazione del disastro colposo ex art. 449 c.p. in presenza di una valanga, pone il tema del perimetro di ‘pubblica incolumità’, ulteriore rispetto al cagionare il decesso o il ferimento di uno o più individui: da un lato, l’evento si sviluppa in un contesto circoscritto; dall’altro, però, l’energia distruttiva del fenomeno può eccedere il perimetro dei diretti interessati, specie in aree frequentate. In altre parole, la valanga ‘penalmente rilevante’ presuppone che il distacco della massa nevosa si verifichi in un’area nella quale sia probabile la presenza di persone, ossia in una zona antropizzata. In proposito, il DPCM 12 agosto 2019 (G.U. Serie Generale n. 231 del 02.10.2019) chiarisce che per aree antropizzate devono intendersi quei contesti territoriali caratterizzati da forme significative e riconoscibili di presenza umana (Crucioli 2021, 4). I giudizi di merito recepiscono la cornice di disastro (cfr., per entrambi ad es. Appello, pp. 8, 16, 24); la Cassazione, sul piano sistemico, ritiene la valanga, per dimensioni e potenzialità, idonea a integrare la fattispecie senza ridursi al solo evento lesivo immediato. </p><p rend="h3">6. Prospettive teoriche tra garanzia ‘forte’ vs. ‘debole’</p><p rend="text">Infine, ci si concede una riflessione di chiusura inspirata da autorevole letteratura (Bartoli 2023) che ha mostrato come la montagna sia un ‘laboratorio’ per mettere alla prova il rapporto tra posizione di garanzia e regola cautelare. Difatti, una lettura ‘forte’ tende ad assorbire in sé la cautela. Si è detto «così forte da condizionare pesantemente l’individuazione e la forgiatura delle cautele», con uno standard di pretesa comportamentale da parte del garante totale ed assoluto, con la conseguente responsabilizzazione del garante e la speculare deresponsabilizzazione del garantito. In breve, l’elaborazione teorica appena esposta disegna un quadro di responsabilità in cui è già ben definito – <hi rend="italic">aprioristicamente</hi> – l’autore del reato (il garante) e la vittima (il garantito). Viceversa, una lettura ‘debole’ impone di specificare la violazione concretamente rimproverabile, mantenendo ben distinti obbligo di garanzia e contenuto delle cautele ed escludendo di addossare una logica impeditiva dell’evento sul garante. In tal modo si realizza una autonomizzazione della regola cautelare idonea e compatibile alla dinamica relazionale del rischio tipica della frequentazione alpinistica, ben più favorevole alle ben note ipotesi di partecipazione della vittima al rischio (Bartoli 2023, 36). L’esempio del caso in oggetto, pur esigendo standard elevati, richiede che la specificazione cautelare resti verificabile in concreto rendendo la regola il più possibile oggettiva.</p><p rend="h3">Giurisprudenza citata in nota</p><list rend="bulleted">
				<item>Tribunale di Aosta, 24 febbraio 2021, n. 65 (Primo Grado, Aosta 2021).</item>
				<item>Corte d’Appello di Torino, Sez. III pen., 14 febbraio 2023, n. 1066 (Appello, Torino 2023).</item>
				<item>Corte di Cassazione, Sez. IV, 10 giugno 2024, n. 23048 (Cassazione, 2024).</item>
				<item><hi >Cass., </hi><ref target="http://SS.UU"><hi >SS.UU</hi></ref><hi >., 24 aprile 2014, n. 38343, (</hi><hi rend="italic" >ThyssenKrupp</hi><hi >)</hi><hi >.</hi></item>
				<item><hi >Cass., Sez. </hi>IV, 12 aprile 2019, n. 22214, (alluvione di Genova).</item>
				<item>Cass., Sez. I, 19 novembre 2014, n. 7941, in CED Cass., 2015 (per il profilo del ‘macroevento’ in tema di disastro).</item>
			</list><p rend="text">Di seguito si riportano ulteriori pronunce giurisprudenziali in tema di valanghe, selezionate in quanto coerenti con i profili penalistici emersi nella vicenda oggetto di analisi, pur collocandosi in contesti fattuali differenti.</p><p rend="text">Le decisioni richiamate concorrono a delineare il quadro interpretativo entro cui l’evento valanghivo viene inquadrato dal giudice penale, con particolare riferimento alla nozione di disastro colposo, alla soglia di offensività richiesta, al carattere presunto o concreto del pericolo per la pubblica incolumità e al criterio di valutazione <hi rend="italic">ex ante</hi> della condotta.</p><p rend="text">Le prime tre massime sono formulate dall’autore; le successive derivano dalla ricerca effettuata sulle principali banche dati giurisprudenziali citate in introduzione.</p><p rend="h3">Corte di cassazione penale, Sez. III, 8 luglio 2010, n. 29615</p><p rend="text">La causazione colposa di una valanga può essere imputata all’agente anche quando l’innesco derivi da un sovraccarico apparentemente modesto, purché la condotta imprudente si inserisca in un contesto di accertata instabilità del manto nevoso e le ipotesi causali alternative restino meramente possibilistiche, non raggiungendo, alla luce delle acquisizioni processuali, un grado di concreta probabilità idoneo a interrompere il nesso causale. (Sci-alpinista che risale un canalone con gli sci, nonostante il pericolo segnalato, provocando il distacco di una valanga che investe altri escursionisti a valle). </p><p rend="h3">Corte di cassazione penale, Sez. IV, 30 giugno 2008, n. 26116</p><p rend="text">In tema di valanghe, l’adozione di singole misure precauzionali non è sufficiente ad escludere la colpa qualora la scelta complessiva dell’itinerario e la gestione del gruppo risultino incompatibili con il grado di rischio segnalato e con le condizioni ambientali, dovendo la condotta dell’agente essere valutata unitariamente alla luce della prevedibilità ex ante dell’evento e della concreta esigibilità di una condotta alternativa più prudente, ivi compresa la rinuncia all’attività.</p><p rend="text">(Guida alpina e maestro di sci che accompagna un gruppo numeroso in discese fuori pista, nonostante bollettino valanghe con grado di rischio elevato).</p><p rend="h3">Corte di cassazione penale, Sez. IV, 27 gennaio 2006, n. 3367</p><p rend="text">La responsabilità penale per evento valanghivo può essere affermata quando la condotta dell’agente qualificato, valutata <hi rend="italic">ex ante</hi> secondo le conoscenze tecniche esigibili e le informazioni nivometeorologiche disponibili, si ponga in violazione delle regole di prudenza proprie dell’attività svolta, risultando causalmente rilevante nell’innesco o nell’aggravamento dell’evento, senza che possa invocarsi l’imprevedibilità del fenomeno naturale ove il rischio fosse riconoscibile e governabile secondo lo standard professionale. (Guida alpina che conduce un gruppo di sciatori fuori pista in presenza di segnalazioni di pericolo e di condizioni favorevoli al distacco di valanghe).</p><p rend="h3">Cassazione penale, sez. IV, 14 novembre 2018, n. 14263</p><p rend="text">Ai fini della configurabilità del delitto di disastro colposo, costituente un reato di pericolo astratto, va comunque accertata l’offensività in concreto del fatto, verificando con giudizio <hi rend="italic">ex ante</hi>, se, alla luce degli elementi concretamente determinatisi, dell’espansività e della potenza del danno materiale, il fatto fosse in grado di esporre a pericolo l’integrità fisica di un numero potenzialmente indeterminato di persone (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la sentenza che aveva riconosciuto la responsabilità di due sciatori che, usciti dalla pista battuta in violazione di uno specifico divieto previsto da un regolamento regionale, avevano provocato tre valanghe di «cospicua portata», ritenendo irrilevante che il versante in cui si era prodotta la valanga non fosse antropizzato, non potendosi escludere la possibilità di danni ad altre persone che avessero impiegato il pendio fuori pista sciando o passeggiando). </p><p rend="text">Cfr. con Cassazione penale, sez. I, 16 marzo 1984 (rif. Cass. pen. 1985, 1826, s.m.)</p><p rend="text">Quando, per un delitto doloso, il pericolo per la pubblica incolumità è presunto dalla legge, tale presunzione (sia essa iuris tantum oppure iuris et de iure) vale anche per il corrispondente delitto colposo, salvo che la legge non disponga altrimenti. Se, invece, per la sussistenza di un delitto doloso, sia richiesta la insorgenza concreta di un pericolo per la pubblica incolumità, se ne deve accertare la presenza anche nel corrispondente delitto colposo. (In base a tale principio è stato ritenuto presunto il pericolo per la pubblica incolumità nel reato di inondazione sia dolosa che colposa).</p><p rend="h3">Tribunale di Sondrio, sez. uff. indagini prel., 10 marzo 2005 </p><list rend="numbered">
				<item>È responsabile di valanga colposa per imprudenza lo scialpinista che, a fronte di indizi di prevedibilità di valanga (quali il pericolo marcato sul bollettino delle valanghe, la rilevante quantità di neve fresca, la presenza di venti a tratti moderati causa di trasporto di neve, la precedente caduta di valanghe spontanee nei giorni precedenti nella stessa zona), ancorché in presenza anche di segnali favorevoli (la risalenza a quattro giorni prima della precipitazione nevosa, l’assenza di segnali di allarme evidenti, come rumori di woum, fratture o valanghe fresche, la frequenza dell’escursione, l’andamento delle temperature che non faceva presagire rialzi), effettua la scelta, diversamente da tutti gli altri scialpinisti in loco, di salire a zig-zag su un ripido pendio per raggiungere la vetta di un monte seguendo un percorso insolito e scostato rispetto al percorso regolare, mentre la prudenza avrebbe consigliato, tenuto conto delle circostanze del giorno, o di limitare la salita fermandosi prima della vetta (come fatto da tutti gli altri escursionisti) o, tutt’al più, di togliersi gli sci e salire a piedi (come fatto da un altro escursionista).</item>
				<item>Ben può essere qualificato valanga a norma degli art. 426 e 449 c.p. una massa di neve che si distacca dalla montagna e, crescendo progressivamente, precipita in un punto più basso, sempre che abbia le caratteristiche del disastro, ossia sia tale da mettere in pericolo un numero indeterminato di persone (<hi rend="italic">Foro ambrosiano</hi> 2005, 10).</item>
			</list><p rend="h2">Scheda 2</p><p rend="h2">L’accompagnamento in montagna e i confini delle professioni coinvolte</p><p rend="h3 ParaOverride-2">1. Premessa</p><p rend="text">L’applicazione dell’art. 348 c.p. alle attività di accompagnamento in montagna rappresenta un terreno esposto a oscillazioni interpretative nel senso oltre esposto. La L. 6/1989 individua il nucleo delle attività riservate alla guida alpina, mentre le Regioni possono disciplinare la figura dell’accompagnatore di media montagna (A.M.M.). Sullo sfondo resta, invece, l’attività della Guida Ambientale Escursionistica (G.A.E.), in un regime sostanzialmente privo di disciplina e inquadrabile in una delle professioni non organizzate esercitata ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4. </p><p rend="text">Tuttavia, l’attività amministrativa regionale ha contribuito a una definizione poco chiara delle rispettive figure e del loro relativo e conseguente assoggettamento all’una o all’altra disciplina, introducendo figure parallele con competenze parzialmente sovrapponibili. </p><p rend="h3">2. Le figure professionali rilevanti e il loro inquadramento normativo</p><p rend="text">Nel delineare il perimetro delle attività suscettibili di integrare l’esercizio abusivo della professione, è indispensabile chiarire il quadro delle figure che operano in ambiente montano, poiché molte incertezze applicative derivano dalla sovrapposizione tra profili professionali distinti e da livelli normativi eterogenei.</p><p rend="text">La figura centrale è quella della guida alpina – maestro di alpinismo, disciplinata dalla L. 2 gennaio 1989, n. 6. Ebbene, l’art. 2, comma 2, attribuisce alle guide alpine lo svolgimento esclusivo delle attività su «qualsiasi terreno e senza limiti di difficoltà […] laddove possa essere necessario l’uso di tecniche e di attrezzature alpinistiche». Il discrimine, cui fare costantemente riferimento quale bussola ermeneutica, è quindi di natura tecnico-funzionale: quando si assume la guida di una progressione che coinvolge tecniche e attrezzature alpinistiche allora si sta svolgendo l’attività tipica della professione richiamata.</p><p rend="text">La stessa legge, all’art. 21, prevede la figura professionale dell’accompagnatore di media montagna, la cui attività è limitata alle escursioni su terreni che non richiedono l’uso di tecniche o materiali alpinistici, ponendosi dunque fuori dall’area riservata. L’art. 21 rimanda alla legislazione regionale l’ulteriore specificazione normativa.</p><p rend="text">A queste due figure si affiancano le guide ambientali escursionistiche (GAE), regolate da normative regionali e dalla L. 4/2013. L’attività delle GAE è focalizzata sulla conduzione naturalistica e non comporta competenze alpinistiche. La giurisprudenza di merito ha esplicitamente e stabilmente riconosciuto la natura lecita dell’accompagnamento escursionistico semplice<hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><hi><ref target="xml_18.html#footnote-000">2</ref></hi></hi>. Val la pena anticipare che questo assetto multilivello contribuisce alle tensioni interpretative sul confine tra attività libera e attività riservata.</p><p rend="h3">3. Corte cost., 14 dicembre 2005, n. 459</p><p rend="text">La sentenza n. 459 del 2005 della Corte costituzionale rappresenta il principale punto di emersione giurisprudenziale del criterio tecnico quale chiave di distinzione tra l’attività riservata alle guide alpine e le altre liberamente attribuibili ad altre figure di accompagnamento in montagna. Il giudizio trae origine dall’impugnazione, dinanzi al TAR Emilia Romagna, della legge regionale n. 4 del 2000, nella parte in cui riconosceva alla guida ambientale escursionistica la possibilità di operare anche in «ambienti montani». Le guide alpine, i maestri di alpinismo e gli accompagnatori di montagna avevano visto, in tale previsione, una sovrapposizione indebita tra le funzioni della nuova figura regionale e l’area di riserva delineata dalla L. 6/1989.</p><p rend="text">Nel dichiarare non fondata la questione, la Corte chiarisce anzitutto che l’ambito di competenza delle guide alpine, come definito dalla legge statale, non coincide con una generica attività di accompagnamento in aree montane, ma con l’accompagnamento «su qualsiasi terreno che comporti l’uso di tecniche e attrezzature alpinistiche o l’attraversamento di aree particolarmente pericolose». È questo il nucleo della riserva: ciò che rileva non è il semplice fatto che l’attività si svolga in montagna, bensì il contenuto tecnico della progressione e il livello di esposizione al rischio che giustifica l’esclusività della professione ordinistica.</p><p rend="text">Muovendo da tale premessa, la Corte valorizza la scelta del legislatore regionale di configurare la guida ambientale escursionistica come figura distinta, essenzialmente vocata all’illustrazione degli aspetti naturalistici e ambientali del territorio e, soprattutto, espressamente esclusa dai percorsi che richiedono l’impiego di corde, piccozze, ramponi o altre tecniche alpinistiche. Proprio questa esclusione consente di affermare che la disciplina regionale non erode l’area riservata alle guide alpine, ma si colloca nello spazio che la legge quadro statale lascia alla discrezionalità regionale in materia di professioni turistiche di accompagnamento.</p><p rend="h3">4. Cass. Pen., Sez. IV, 27 novembre 2023, n. 47433</p><p rend="text">La sentenza si inserisce nel contesto del procedimento relativo agli eventi delle Gole del Raganello. La contestazione muoveva dall’assunto che l’attività organizzata dagli imputati, qualificata come «torrentismo», presupponesse competenze tecniche proprie della professione regolamentata dalla L. 6/1989. La Corte, pur dichiarando inammissibile il motivo di ricorso sul punto, che avrebbe richiesto valutazioni di fatto non consentite in sede di giudizio di legittimità, sviluppa alcune considerazioni che consentono di rimarcare l’orientamento assolutamente prevalente in giurisprudenza, conformemente al principio di valutazione tecnica fissato dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 459/2005.</p><p rend="text">In primo luogo, la Cassazione ribadisce che la riserva professionale individuata dall’art. 2, comma 2, L. 6/1989 opera solo quando l’attività concreta presenti un effettivo contenuto tecnico-alpinistico. Non è sufficiente che l’accompagnamento avvenga in ambiente montano o in contesti potenzialmente rischiosi; ciò che rileva è la necessità, nella progressione, dell’impiego di attrezzature o tecniche alpinistiche. In assenza di tale elemento qualificante, la condotta non può essere attratta nell’ambito delle attività riservate né, di conseguenza, nella sfera penalmente tutelata dall’art. 348 c.p.</p><p rend="text">La Corte richiama inoltre la figura dell’accompagnatore di media montagna, prevista dall’art. 21 L. 6/1989, quale indice sistemico dell’esistenza nell’ordinamento di un accompagnamento non tecnico pienamente legittimo e non soggetto a riserva. Il fatto che il legislatore abbia riconosciuto espressamente uno spazio professionale distinto da quello della guida alpina conferma che l’ambiente montano non è, di per sé, sufficiente a determinare l’operatività della riserva.</p><p rend="text">Un ulteriore passaggio significativo (cfr. punto 5 della motivazione) riguarda l’irrilevanza, ai fini della qualificazione penale della condotta, dei regolamenti o degli atti amministrativi locali che impongano la presenza di guide alpine in specifiche aree o per specifiche attività. Tali disposizioni possono incidere sulla gestione dell’area o sulla regolazione dell’accesso, ma non hanno il potere di ampliare l’ambito di applicazione della riserva professionale, né certamente di ridefinire ‘dal basso’ della gerarchia delle fonti il perimetro dell’esercizio abusivo. La Corte riafferma così il principio per cui l’area delle attività riservate deve essere individuata esclusivamente alla luce della normativa statale.</p><p rend="text">Nel complesso, la sentenza – pur non introducendo elementi di novità interpretativa – contribuisce a chiarire che la valutazione dell’esercizio abusivo non può prescindere da un rigoroso accertamento del contenuto tecnico dell’attività svolta, evitando automatismi fondati sul solo contesto ambientale o su esigenze funzionali di gestione territoriale.</p><p rend="h3">5. TAR Abruzzo, 19 maggio 2021, n. 306, uno scostamento dal criterio di apprezzamento tecnico?</p><p rend="text">L’avviso pubblico emanato dall’Ente Parco Majella-Morrone il 30 luglio 2020 costituiva il punto di partenza della vicenda decisa con sentenza n. 306/2021 (cfr. anche, a cura di S. Rossi l’“Osservatorio sugli sport invernali” su <hi rend="italic">Rivista di</hi><hi rend="italic"> Diritto Sportivo – CONI</hi>). In tale Avviso, l’Ente aveva sostanzialmente equiparato la figura dell’Accompagnatore di Media Montagna alla Guida Ambientale Escursionistica, ammettendo quest’ultima alla procedura selettiva per il conferimento del titolo di “Guida del Parco”.</p><p rend="text">Contro tale equiparazione veniva proposto ricorso dal Collegio Regionale Guide Alpine Abruzzo, Elenco Speciale Accompagnatori di Media Montagna, che contestava la possibilità di attribuire alle GAE un ruolo professionale sovrapponibile a quello delle figure disciplinate dalla L. 6/1989 e dalla normativa regionale di attuazione, specialmente in considerazione del fatto che in tal modo si consentiva a chi non aveva superato l’iter selettivo di A.M.M. – o non lo aveva affatto intrapreso – il vantaggio di poter svolgere la medesima attività, circondata dai medesimi rischi.</p><p rend="text">Nel merito, il TAR ha accolto il ricorso. La sentenza richiama anzitutto il quadro normativo: la L. 2 gennaio 1989, n. 6, quale legge quadro sull’ordinamento delle guide alpine, ha istituito a livello nazionale un sistema professionale ordinistico che disciplina le professioni di accompagnamento in montagna; la L.R. Abruzzo 16 settembre 1998, n. 86 ha dato attuazione alla legge statale, prevedendo l’istituzione dell’Albo regionale delle Guide alpine-maestri di alpinismo, degli Aspiranti guida e degli Accompagnatori di media montagna.</p><p rend="text">Va detto che nel caso della normativa abruzzese, la distinzione delle competenze è ben identificata nell’art. 16, comma 3, della L.R. Abruzzo n. 86/1998, secondo la quale la Guida esclusiva del Parco può essere svolta solo dagli A.M.M. per espressa previsione legislativa. L’Avviso pubblico impugnato pone, invece, in modo illegittimo la figura delle G.A.E. su un piano di perfetta equiparazione con quella degli A.M.M. Sulla base di tale impianto, il TAR ha ritenuto che nella Regione Abruzzo le professioni di accompagnamento in montagna non possano essere esercitate senza l’iscrizione nel relativo Albo regionale, trattandosi di attività ricondotte dalla normativa regionale all’ordinamento professionale derivante dalla L. 6/1989.</p><p rend="text">L’Avviso pubblico è stato dunque giudicato illegittimo nella parte in cui ammetteva alla selezione la figura della Guida Ambientale Escursionistica ai sensi della L. 4/2013, poiché ciò avrebbe implicato il riconoscimento della possibilità di esercitare la professione di accompagnamento in montagna anche a soggetti non iscritti all’Albo regionale delle Guide alpine o all’Elenco speciale degli Accompagnatori di Media Montagna.</p><p rend="h3">6. Tribunale di Pescara, 7 maggio 2019, n. 245</p><p rend="text">Il procedimento in oggetto, già richiamato retro, riguardava una Guida Ambientale Escursionistica (GAE) imputata di esercizio abusivo della professione per avere condotto un gruppo su un itinerario escursionistico. Il Tribunale ha assolto l’imputata con una motivazione che contribuisce a definire con precisione il perimetro applicativo dell’art. 348 c.p. di nuovo secondo i canoni dell’espressione tecnica della progressione.</p><p rend="text">In primo luogo, il giudice ha accertato che l’attività concretamente svolta non comportava in alcun modo l’impiego di tecniche o attrezzature alpinistiche. Il percorso interessato non richiedeva corde, progressioni su roccia o ghiaccio, né l’utilizzo di dispositivi tipici dell’alpinismo; si trattava, invece, di un itinerario escursionistico riconducibile al normale accompagnamento ambientale. Dunque, <hi rend="italic">repetita iuvant</hi>: in assenza di un contenuto tecnico qualificato, la condotta non può essere ricondotta all’ambito riservato individuato dall’art. 2, comma 2, L. 6/1989.</p><p rend="text">La sentenza sottolinea inoltre che l’attività delle GAE, come disciplinata dalle normative regionali e inquadrata nella L. 4/2013, si colloca su un piano diverso rispetto a quello delle guide alpine. La loro funzione è prevalentemente interpretativa e divulgativa dell’ambiente naturale e non implica la gestione di terreni complessi o l’adozione di manovre tecniche specialistiche. Pretendere che tali attività ricadano nella sfera riservata significherebbe ampliare la portata della L. 6/1989 ben oltre i limiti stabiliti dal legislatore.</p><p rend="text">Un passaggio rilevante della pronuncia riguarda anche il richiamo all’assetto del settore nel contesto regionale: il Tribunale riconosce come l’ordinamento ammetta la coesistenza di più figure professionali operanti in montagna, ciascuna con confini propri e come la distinzione tra esse risponda a una precisa scelta legislativa. La GAE non è una figura abusiva in sé: diventa tale solo se esercita attività riservate, ossia attività tecnico-alpinistiche. Nel complesso, la decisione offre un ulteriore esempio concreto di applicazione del criterio tecnico-funzionale e rappresenta un punto di equilibrio tra la tutela delle professioni ordinistiche e la necessità di preservare uno spazio di legittimo esercizio per le attività escursionistiche semplici.</p><p rend="h3">7. Una riflessione sull’espansione impropria della riserva professionale</p><p rend="text">Secondo l’impostazione prevalente, la disciplina dettata dalla L. 6/1989 presenta un nucleo chiaramente delimitato: la riserva riguarda esclusivamente le attività che, per loro natura, richiedono tecniche e attrezzature alpinistiche. Ogni ampliamento dell’area riservata fondato su elementi diversi da quelli normativamente indicati, quali il semplice rischio ambientale, la complessità del territorio o la generica esigenza di tutela dell’utenza, risulta, per ciò stesso, privo di base legislativa.</p><p rend="text">Alcune amministrazioni locali hanno talvolta adottato interpretazioni funzionali a logiche extragiuridiche, attribuendo carattere riservato a forme di accompagnamento che non presentano contenuto tecnico-alpinistico. Si tratta di un approccio che tende a trasformare l’art. 348 c.p. in uno strumento di controllo generalizzato delle attività escursionistiche, con il rischio di restringere ingiustificatamente la sfera delle professioni non organizzate e delle attività libere riconosciute dalla L. 4/2013.</p><p rend="text">Un ulteriore profilo critico riguarda la tendenza a far discendere l’obbligo di abilitazione da esigenze organizzative o regolamentari di enti territoriali, come se il mero inserimento di un’area in un contesto protetto o la sua individuazione come luogo a rischio potesse modificare il perimetro della riserva. La dottrina segnala (cfr. Melchionda 2019), invece, che solo il legislatore statale può definire l’ambito delle professioni ordinistiche e che nessuna disposizione regionale o regolamentare può incidere sulla fattispecie incriminatrice dell’art. 348 c.p.</p><p rend="text">Nel complesso, l’analisi mette in guardia contro l’uso estensivo dell’esercizio abusivo quale strumento di regolazione del mercato delle professioni legate alla montagna. Un’interpretazione conforme ai principi di legalità e tipicità impone di mantenere ferma la distinzione tra attività tecniche riservate e attività escursionistiche semplici, che devono poter continuare a svolgersi senza indebite restrizioni.</p><p rend="h2">Scheda 3</p><p rend="h2">La posizione di garanzia del datore di lavoro e i rischi della progressione alpinistica (Tribunale di Trento, 11 novembre 2015, n. 867)</p><p rend="h3 ParaOverride-2">1. Massima</p><p rend="text">In tema di attività lavorativa svolta in ambiente naturale, non risponde di omicidio colposo il dirigente individuato quale datore di lavoro ex d.lgs. 81/2008 quando l’evento mortale, verificatosi durante la progressione a piedi lungo una cresta escursionistica, sia frutto di una caduta improvvisa e non riconducibile, con elevata probabilità logica, ad accertate carenze del documento di valutazione dei rischi o a omissioni organizzative imputabili al garante.</p><p rend="h3">2. I fatti essenziali</p><p rend="text">Il 4 ottobre 2012 due operatori del Servizio Catasto della Provincia Autonoma di Trento, P.E. e N.C., venivano trasportati in elicottero nella zona del Monte Pavione per svolgere rilievi topografici. Durante uno spostamento a piedi su una cresta erbosa con tratti esposti, P.E. precipitava improvvisamente nel pendio sottostante, perdendo la vita.</p><p rend="text">Secondo quanto accertato, i due operatori non erano in quel frangente dotati di mezzi di assicurazione Il Documento di Valutazione dei Rischi (d’ora in avanti DVR) pur contemplando le attività in quota e la possibilità di coinvolgere guide alpine, risultava lacunoso nelle procedure di valutazione e decisione relative all’adozione di tali dotazioni e alle modalità di progressione in sicurezza.<lb/><hi rend="CharOverride-2">3. L’individuazione del datore </hi><hi rend="CharOverride-2">di lavoro ex d.lgs. 81/2008</hi></p><p rend="text">Il rilievo preliminare è necessariamente sull’individuazione all’interno della Pubblica Amministrazione della figura del ‘datore di lavoro’ gravato dai connessi obblighi di garanzia. Sebbene sia ormai pacifico l’orientamento giurisprudenziale stabile sulla base della <hi rend="italic">littera </hi>dell’art. 2, c.1 lett. b) del d.lgs. 81/2008, che invero lascia poco spazio ad altri percorsi ermeneutici, nel corso del giudizio emerge il tentativo della difesa verso un’interpretazione della normativa provinciale tesa a sottrarre l’imputato alla qualifica di datore di lavoro: «La teste S.G., dirigente del Servizio Personale della P.A.T. ha reso dichiarazioni interpretative della normativa provinciale volte a negare la qualifica in capo all’imputato di datore di lavoro dei dipendenti del Servizio Catasto». Il Tribunale respinge nettamente questa impostazione: «Innanzitutto e a dispetto delle dichiarazioni interpretative della normativa provinciale resa dalla dirigente S.G., la qualifica di datore di lavoro in capo all’imputato […] appare inoppugnabile».</p><p rend="text">Il giudice valorizza la posizione apicale dell’imputato come dirigente del Servizio Catasto e i poteri gestionali effettivamente esercitati, come l’autorizzazione diretta alla missione. Le testimonianze tecniche, tra cui quella di M.A. dell’ASL, confermano che l’imputato era il datore di lavoro nel senso inteso dal d.lgs 81/2008 indipendentemente dalle ricostruzioni interne. È richiamato anche il criterio residuale previsto in caso di incertezza: il datore coincide con il dirigente dell’unità organizzativa. La qualifica datoriale deriva dunque non da scelte formali dell’ente, ma dalla titolarità effettiva di poteri organizzativi e decisionali.</p><p rend="h3">4. DVR, gestione del rischio e adempimento del datore di lavoro</p><p rend="text">In sentenza sorge il tema delle carenze del DVR: difatti, nel corso del giudizio si rileva che pur contemplando le attività in quota e l’eventuale ricorso a guide alpine, il documento non disciplinava in modo dettagliato le procedure per decidere l’adozione dei mezzi di assicurazione, né in quale occasione concretamente ricorrere ai presidi di sicurezza previsti, lasciando la valutazione agli operatori sul posto. </p><p rend="text">A tal proposito va ricordato che il DVR costituisce certamente il fulcro del sistema prevenzionistico, ma non può fungere da schermo di responsabilità. È uno strumento dinamico, che richiede aggiornamento costante e che, soprattutto, non sottrae il datore all’obbligo di vigilanza attiva. Difatti, secondo orientamento stabile della Suprema Corte «La redazione del DVR da parte di un professionista e l’adozione delle misure previste non escludono la responsabilità del datore quando questi possa rilevare ulteriori rischi o l’inadeguatezza delle misure adottate»<hi rend="italic"> </hi>(Cass. pen., sez. IV, 20 dicembre 2023, n. 15406); e ancora:<hi rend="italic"> </hi>«Il datore di lavoro deve prevenire qualunque rischio che si presenti in concreto, anche se non contemplato nel DVR»<hi rend="italic"> </hi>(Cass. pen., sez. IV, 3 febbraio 2021, n. 4075).</p><p rend="text">Tuttavia, nel caso di specie, il Tribunale riconosce anche la lacunosità del DVR, ma ritiene che l’evento non sia riconducibile a un rischio sottovalutato bensì a una caduta improvvisa non prevenibile. Il giudice, in sostanza, esclude la rilevanza causale rimuovendo aprioristicamente ogni valutazione circa l’adeguatezza o meno del DVR o dell’eventuale obbligo di garanzia suppletivo del datore, valorizzando la natura escursionistica ‘nella media’ del tratto, considerando, inoltre, l’esperienza degli operatori e la loro valutazione diretta del percorso come non critico.</p><p rend="h3">5. Il nesso causale: la caduta come evento improvviso e le eventuali cautele</p><p rend="text">La caduta è descritta come improvvisa e per cause ignote, lungo un tratto escursionistico sì di cresta, ma privo di criticità particolari, dettaglio questo che nel corso del giudizio viene reso evidente dalle deposizioni rese. Due misure vengono ipotizzate dall’accusa, ma ritenute evidentemente non idonee, ossia l’utilizzo della tecnica di corda corta e la presenza delle guide alpine. Per quanto attiene la prima cautela, emerge quanto la tecnica pretesa dall’accusa, oltre ad essere, come noto, piuttosto desueta, avrebbe addirittura potuto produrre effetti più gravi se utilizzata non correttamente da chi ben la conosce e la pratica, ben potendo trascinare nel vuoto anche il compagno. Per quanto riguarda, invece, la presenza di guide alpine, ebbene questa non può dirsi giustificata da alcun elemento del terreno. Il Tribunale fissa un rilievo centrale per la nostra analisi: «Anche volendo pensare che la presenza delle guide avrebbe scongiurato l’evento, un addebito per l’omessa richiesta di tale intervento rischia di configurare una “colpa d’autore”, finendo per pretendere dall’imputato più di quanto ragionevolmente esigibile».</p><p rend="text">Il giudice rifiuta un’attribuzione di responsabilità fondata su simili pretese totalizzanti e conclude che nessuna misura ragionevolmente esigibile avrebbe impedito l’evento.</p><p rend="h3">6. Una breve riflessione</p><p rend="text">La sentenza si colloca in un crocevia estremamente delicato, ove si intrecciano la posizione di garanzia datoriale e la fisiologica pericolosità dell’ambiente montano. È un terreno in cui, come si è osservato (Bartoli 2023, 35-56), il rischio di scivolare verso una concezione ‘forte’ e totalizzante della posizione di garanzia è sempre presente.</p><p rend="text">La pronuncia del Tribunale di Trento assume perciò rilievo perché: evita esiti irragionevolmente rigorosi, mantenendo ferma la distinzione tra posizione di garanzia e regole cautelari e ricostruendo il nesso causale in modo concreto: in altre parole viene respinta un’eventuale impostazione tesa all’individuare forme di <hi rend="italic">colpa d’autore</hi> basate sulla sola posizione di garanzia. In questa prospettiva, la sentenza evita quegli effetti deflagranti derivanti dall’applicazione del diritto penale della sicurezza al rischio alpino e ricolloca la responsabilità datoriale entro confini compatibili con il principio di esigibilità, evitando derive verso responsabilità oggettive e valorizzando la natura imprevedibile dell’evento.</p><p rend="h2">Scheda 4</p><p rend="h2">La responsabilità della guida alpina e l’onere della prova (Tribunale civile di Udine, 19 novembre 2015 – <hi rend="boldItalic">Foro it. </hi>2016, 10, I, 3312)</p><p rend="h3 ParaOverride-2">1. Massima</p><p rend="text">È onere della guida alpina professionista, impegnatasi contrattualmente all’accompagnamento nell’escursione, dimostrare di aver adempiuto alla prestazione con la diligenza, prudenza e perizia proprie della sua qualifica, ovvero che l’incidente sia riconducibile a una causa a lui non imputabile, quale il caso fortuito o la forza maggiore.</p><p rend="h3">2. Fatti essenziali</p><p rend="text">S.V. e C.F. si rivolgono a C. M., guida alpina regolarmente abilitata, affinché le accompagni lungo una via di arrampicata nelle Dolomiti, concordando un corrispettivo per la prestazione. L’escursione si svolge su terreno misto e con uno sviluppo verticale significativo; nel corso della salita il meteo subisce un progressivo peggioramento, inducendo C. M. a rivalutare il prosieguo dell’itinerario.</p><p rend="text">Tenendo conto delle condizioni atmosferiche e dell’esposizione della parete, C. M. decide di interrompere l’ascensione e organizzare il rientro in corda doppia. Le prime due calate si svolgono senza criticità, mentre durante la terza – realizzata su un ancoraggio interamente predisposto dalla guida – si verifica il cedimento della sosta. S.V. precipita per diversi metri, trascinando anche C. F., che rimane vincolata alla stessa corda. Le due riportano traumi gravi.</p><p rend="text">C. M. sostiene che l’evento sia stato determinato dall’«improvviso e inspiegabile cedimento» dell’ancoraggio, che al momento della manovra appariva solido. Le clienti agiscono per il risarcimento dei danni, deducendo l’inadeguatezza tecnica dell’ancoraggio e la condotta imprudente della guida. C. F. definisce la controversia transattivamente con l’assicurazione; resta in giudizio la sola S.V.</p><p rend="h3">3. Questioni giuridiche principali</p><p rend="h4 ParaOverride-2">3.1 Natura del rapporto e configurazione della posizione professionale</p><p rend="text">Il Tribunale qualifica il rapporto come contratto di accompagnamento professionale, riconducibile allo schema del contratto d’opera intellettuale e connotato da una prestazione altamente tecnica, rivolta a clienti prive del medesimo bagaglio di competenze.</p><p rend="text">L’analisi si fonda su un presupposto di fondo: l’attività della guida alpina non consiste nella mera esecuzione di manovre tecniche, ma nell’assunzione di un ruolo direttivo che determina non solo la scelta dell’itinerario e delle modalità di progressione, ma anche la valutazione del rischio, la gestione delle alternative e la predisposizione dei presidi di sicurezza. Da ciò discende un affidamento particolarmente intenso da parte degli accompagnati, i quali si rimettono integralmente al professionista per una serie di decisioni che, almeno in linea teorica, potrebbero anche non aver la capacità di comprendere né di valutare criticamente.</p><p rend="text">È proprio questo affidamento a modulare l’ampiezza del dovere di protezione: maggiore è la distanza tecnica tra le parti, più elevata è la diligenza esigibile dalla guida (cfr., a più riprese, Lenti 2007, 426).</p><p rend="h4">3.2 Il regime della responsabilità contrattuale e la distribuzione dell’onere probatorio</p><p rend="text">Il giudice applica il paradigma dell’art. 1218 c.c., che nelle obbligazioni professionali complesse assume una conformazione particolarmente rigorosa: al creditore è richiesto soltanto di allegare l’inadempimento, mentre al debitore professionale spetta l’onere di dimostrare l’esatto adempimento o la causa non imputabile.</p><p rend="text">Questo meccanismo probatorio, saldamente consolidato nella giurisprudenza della Suprema Corte (cfr. Cass., sez. un., 30 ottobre 2001, n. 13533 e successive pronunce, ad es. Cass. 15 luglio 2011, n. 15659, Cass. 20 gennaio 2015, n. 826, Cass. 22 dicembre 2015, n. 25767) riflette il principio secondo cui, quando la prestazione presenta contenuti tecnici specialistici non accessibili al cliente, la prova dell’adempimento ricade su chi possiede la competenza necessaria per fornirla.</p><p rend="text">Nel caso concreto, S.V. adempie al proprio onere allegando l’inadeguatezza dell’ancoraggio e la dinamica del cedimento. C. M., invece, non fornisce prova positiva della corretta esecuzione della manovra né della tenuta dell’ancoraggio prima della calata: la semplice affermazione che la sosta «appariva solida», secondo il Tribunale non integra una verifica tecnica documentata né un’indagine sulla adeguatezza del materiale utilizzato.</p><p rend="text">Il Tribunale sottolinea che l’ancoraggio era interamente nella disponibilità della guida: egli lo ha scelto, costruito, valutato e fatto utilizzare alle clienti, pertanto, se ne assume integralmente la responsabilità tecnica.</p><p rend="h4">3.3 L’ancoraggio e la questione del caso fortuito</p><p rend="text">Uno dei passaggi più significativi della motivazione è il rigetto della tesi difensiva secondo cui il cedimento sarebbe stato «inspiegabile». Come noto, la preparazione della sosta costituisce elemento centrale della sicurezza in calata e la sua predisposizione richiede una valutazione concreta della qualità della roccia, dell’idoneità dei punti di ancoraggio, dell’usura degli elementi presenti e della necessità di integrare o sostituire materiali preesistenti.</p><p rend="text">A tal riguardo, il giudice evidenzia che la guida non ha descritto alcuna verifica approfondita del chiodo utilizzato, né ha giustificato l’assenza di integrazioni tecniche tramite ulteriori protezioni. L’imprevedibilità, per essere qualificata come caso fortuito, deve essere oggettiva e non riconducibile a una condotta del debitore; ma qui l’ancoraggio è un prodotto della manovra eseguita dal professionista, il cedimento, pertanto, non può essere considerato un evento esterno, bensì il risultato di una manovra non diligente.</p><p rend="h4 ParaOverride-3">3.4 Il concorso di colpa delle danneggiate e il riparto dell’onere probatorio</p><p rend="text">Il Tribunale esclude recisamente che l’evento possa essere anche solo in parte ricondotto a una condotta imprudente di S.V. o di C.F. La motivazione richiama un principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità: chi invoca la colpa del danneggiato deve allegarla e provarla in modo specifico, non essendo sufficiente un riferimento generico alla possibilità di comportamenti imprudenti.</p><p rend="text">In particolare, vengono citate Cass. 15750/2015 e Cass. 23148/2014, secondo cui, in tema di responsabilità civile, l’onere di provare la colpa concorrente della vittima incombe integralmente sulla parte che intenda avvalersene (normalmente il convenuto). Tale onere riguarda sia l’allegazione di fatti concreti idonei a integrare un comportamento colposo, sia la dimostrazione della loro incidenza causale sull’evento di danno.</p><p rend="text">Applicando tali principi, il giudice osserva che né C.M. né l’assicurazione hanno indicato circostanze specifiche dalle quali desumere una condotta colposa di S.V. o C.F.: non risultano inosservanze agli ordini della guida, né manovre autonome o imprudenti che avrebbero potuto contribuire al verificarsi dell’incidente. Le due accompagnate si sono attenute alle istruzioni ricevute e hanno partecipato alla discesa in corda doppia secondo le modalità indicate da C.M.</p><p rend="text">Conseguentemente, il concorso di colpa viene escluso sia sul piano probatorio sia su quello causale: l’evento è interamente riconducibile all’inadempimento del professionista nella predisposizione dell’ancoraggio, mentre nessun comportamento delle accompagnate risulta avere deviato dal modello di diligenza esigibile da persone prive di specifica esperienza tecnica e affidate alla guida.</p><p rend="h3">4. Sintesi finale</p><p rend="text">La sentenza del Tribunale di Udine rappresenta un esempio chiaro dell’applicazione del modello delle obbligazioni professionali complesse al settore dell’accompagnamento alpino. La guida professionista opera in un contesto in cui gli accompagnati si affidano totalmente alla sua esperienza: ne deriva un dovere di protezione ampio, che abbraccia tanto le scelte strategiche quanto la verifica puntuale dei presidi tecnici utilizzati durante l’escursione.</p><p rend="text">La decisione valorizza due elementi chiave: in primo luogo l’affidamento massimo generato dalla relazione professionale, che amplifica l’obbligo di diligenza; in secondo luogo, la necessità di una prova positiva dell’adempimento, in linea con la giurisprudenza su medici e altri professionisti tecnici.</p><p rend="text">Secondo un’impostazione che, ad avviso di chi scrive, conserva qualche criticità, il cedimento dell’ancoraggio non costituisce evento imprevisto, ma rientra nella sua sfera di controllo del professionista che lo ha costruito e valutato, costituendo l’esatto o inesatto adempimento. La responsabilità viene quindi ricondotta allo schema dell’art. 1218 c.c., che impone una diligenza tecnica elevata e una capacità di gestione del rischio proporzionata alla pericolosità dell’ambiente e all’asimmetria di competenze tra guida e accompagnati.</p><p rend="h2">Scheda 5</p><p rend="h2">L’attività alpinistica come attività pericolosa ex art. 2050 c.c.</p><p rend="h3 ParaOverride-2">1. Massima</p><p rend="text">Rientrano nell’ambito applicativo dell’art. 2050 c.c. le attività che, per natura o per i mezzi utilizzati, presentano una spiccata potenzialità offensiva tale da rendere probabile e non semplicemente possibile il verificarsi di un danno. La qualificazione non dipende dall’esistenza di una disciplina normativa specifica, poiché ciò che rileva è esclusivamente la natura dell’attività e dei mezzi impiegati, indipendentemente dal fine perseguito o dalla gratuità o finalità educativa dell’organizzatore.</p><p rend="text">La pericolosità deve essere valutata in concreto, con attenzione alle specifiche caratteristiche del caso, alle modalità di svolgimento e al livello di esperienza dei partecipanti, considerato che anche attività apparentemente semplici, quali le escursioni alpinistiche introduttive o le calate passive su parete, presentano elementi di rischio elevato per soggetti inesperti. Ne consegue che le attività alpinistiche e para-alpinistiche, anche se proposte in forma volontaria o didattica, rientrano nell’alveo dell’art. 2050 c.c., imponendo all’organizzatore l’onere di dimostrare l’adozione di tutte le misure idonee ad evitare il danno.</p><p rend="h3">2. I fatti essenziali</p><p rend="h4 ParaOverride-2">2.1 Cass. Civ., sez. III, 24 luglio 2012, n. 12900</p><p rend="text">La vicenda trae origine da un corso di alpinismo per principianti organizzato dalla Società Escursionisti Milanesi (SEM), sezione del CAI. Dopo una lezione teorica introduttiva, gli allievi venivano condotti su una via ferrata sulla Grigna. Durante l’ascensione, l’allievo A. perdeva l’appoggio del piede e scivolava lungo il cavo d’acciaio cui era assicurato, impattando contro un predellino metallico. La sentenza ricostruisce espressamente che: «durante la scalata […] perse l’appoggio del piede sinistro, scivolò per alcuni metri lungo il cavo d’acciaio cui era assicurato e, ruotando nel vuoto, riportò la frattura della caviglia destra nell’urto contro il predellino d’acciaio». L’azione risarcitoria veniva accolta nei primi due gradi di giudizio; la SEM ricorreva insistendo sull’assenza di pericolosità dell’attività e sulla natura volontaristica della propria funzione.</p><p rend="h4">2.2 Cass. Civ., sez. III, 27 marzo 2019, n. 8449</p><p rend="text">Nel 2019 la Corte esamina un caso relativo a un’attività outdoor organizzata da un istituto scolastico di Bressanone e condotta da una società esterna. L’attività consisteva in una calata passiva da parete rocciosa. Durante l’esercizio, la corda utilizzata si spezzava per sfregamento contro uno sperone («la corda, urtando contro uno spigolo della roccia, si ruppe e il giovane precipitò al suolo riportando gravissime lesioni»). Il giudice applicava l’art. 2050 c.c. ritenendo l’attività intrinsecamente pericolosa. La Provincia e i soci della società contestavano la pericolosità, appellandosi alla finalità educativa dell’attività e alla preparazione degli studenti. La Corte rigetta: l’attività presentava i caratteri tipici delle discipline alpinistiche e comportava rischi strutturali non eliminabili.</p><p rend="h3">3. La qualificazione della pericolosità come giudizio in concreto</p><p rend="text">La giurisprudenza ribadisce che la qualificazione della pericolosità, ai fini dell’applicazione dell’art. 2050 c.c., deve essere svolta in concreto, valutando circostanze, mezzi, contesto, esperienza dei partecipanti. La Corte del 2012 sottolinea che è «erroneo l’assumere che la pericolosità dell’attività non possa essere apprezzata in relazione alle specifiche caratteristiche proprie del caso concreto». Analogo principio nella sentenza 2019, che invita a guardare al «reale contenuto intrinseco dell’attività effettivamente svolta».</p><p rend="text">La valutazione in concreto comporta che anche attività apparentemente semplici possano essere pericolose quando coinvolgono soggetti inesperti, poiché «anche le escursioni alpinistiche più facili presentano elementi di rischio elevato per soggetti sprovvisti o che hanno appena appreso le tecniche». Nel 2019 la Cassazione rileva la prevedibilità ex ante della rottura della corda, avvenuta «per lo sfregamento contro uno spigolo della roccia»: si tratta di un rischio tipico dell’ambiente verticale, non un evento eccezionale o accidentale. Da qui la formula: l’attività è pericolosa quando rende «probabile e non semplicemente possibile il verificarsi di un evento dannoso».</p><p rend="h3">4. La linea di confine tra condotta e attività: 2043 vs 2050 c.c.</p><p rend="text">La sentenza del 2019 valorizza un principio decisivo: la distinzione tra pericolosità della condotta (art. 2043 c.c.) e pericolosità dell’attività (art. 2050 c.c.). La Corte, inoltre, richiama il precedente del 2012: «questa Corte […] ha già ricondotto, in passato, lo svolgimento dell’attività alpinistica alla previsione di cui all’art. 2050 c.c.».</p><p rend="text">Riprende, quindi, la definizione già elaborata in precedenza: «si deve sempre operare una netta distinzione tra pericolosità della condotta e pericolosità dell’attività in sé considerata». La prima riguarda «un’attività normalmente innocua» che diventa pericolosa per negligenza dell’operatore; la seconda concerne attività «potenzialmente dannose di per sé per l’alta percentuale di danni che possono provocare in ragione della loro natura o della natura dei mezzi adoperati» (Cass. 20357/2005); attività alpinistiche e para-alpinistiche rientrano nell’art. 2050 c.c. in quanto «rendono probabile e non semplicemente possibile il verificarsi di un evento dannoso». </p><p rend="text">Il consolidamento della qualificazione della pericolosità passa attraverso un criterio valutativo di tipo prognostico, come chiarito dalla giurisprudenza: «il giudizio di pericolosità deve essere espresso non già sulla base dell’evento dannoso effettivamente verificatosi, sebbene secondo una prognosi postuma, che il giudice deve compiere sia facendo uso delle nozioni della comune esperienza, sia in relazione alle circostanze di fatto che si presentavano al momento dell’esercizio dell’attività e che erano conosciute o conoscibili dall’agente in considerazione del tipo di attività esercitata» (richiamando Cass. Sez. III, 20334/2004).</p><p rend="text">Si tratta di un orientamento costante, al quale si affianca l’ulteriore principio secondo cui «la valutazione in concreto se un’attività, non espressamente qualificata pericolosa da una disposizione di legge, possa essere considerata tale per la sua natura o la spiccata potenzialità offensiva dei mezzi adoperati, implica un accertamento di fatto», accertamento che è «rimesso in via esclusiva al <hi rend="italic">giudice </hi><hi rend="italic">di merito</hi>, la cui valutazione è insindacabile in sede di legittimità ove correttamente e logicamente motivata» (Cass. Sez. III, 20 maggio 2015, Rv. 635443-01; in senso conforme già Cass. Sez. III, n. 20334/2004 cit.; nonché Cass. Sez. III, 17 gennaio 2007, n. 1195, Rv. 595635-01). Conseguentemente, anche quanto alla mancata ammissione della CTU ‘tecnico-alpinistica’, la corte specifica che il giudice di merito ha potere discrezionale: «il giudizio sulla necessità ed utilità di far ricorso allo strumento della consulenza tecnica rientra nel potere discrezionale del giudice del merito, la cui decisione è, di regola, incensurabile in Cassazione». </p><p rend="h3">5. Il regime probatorio ex art. 2050 c.c.</p><p rend="text">Diversamente da quanto accade nel perimetro dell’art. 2043 c.c., secondo cui è il danneggiato a dover provare la colpa dell’autore del danno, nell’ambito dell’art. 2050 c.c. opera un meccanismo di inversione dell’onere della prova: una volta accertato che l’attività rientra tra quelle pericolose, spetta al danneggiante dimostrare di aver adottato «tutte le misure idonee ad evitare il danno».</p><p rend="text">La giurisprudenza ha sempre interpretato in senso rigoroso tale formula, escludendo che sia sufficiente provare un comportamento diligente in via generale: occorre dimostrare la predisposizione di tutte le cautele astrattamente idonee a prevenire il rischio (cfr. anche Cass. civ. n. 16170/2022). L’esimente si configura solo se il danneggiante prova di aver posto in essere un apparato organizzativo e tecnico completo, adeguato e proporzionato alla natura dell’attività e non semplicemente «le misure normalmente impiegate» nello stesso contesto.</p><p rend="text">In entrambe le sentenze ad oggetto di questa nota il principio è applicato con particolare rigore. Nella sentenza del 2012 la Corte rileva che l’associazione organizzatrice non aveva fornito prova sufficiente di un sistema di protezioni adeguato alla presenza di principianti, richiamando il fatto che la via ferrata presentava «una progressione su parete verticale di duecento metri» e che l’esperienza degli allievi era estremamente limitata. Ciò rendeva insufficiente ogni misura generica, imponendo una predisposizione di cautele rafforzate, non provata da parte convenuta.</p><p rend="text">Analogamente, nella sentenza del 2019, la Corte ritiene decisivo il mancato uso della corda doppia, definita dagli atti «la più elementare precauzione di ridondanza nelle manovre di calata». La mancata predisposizione di tale misura impedisce all’organizzatore di invocare l’esimente: il regime probatorio dell’art. 2050 c.c. non ammette, infatti, margini di tolleranza per omissioni relative a strumenti di sicurezza elementari, specie quando l’attività coinvolga studenti minorenni o soggetti inesperti. </p><p rend="text">Un ulteriore aspetto che caratterizza il regime probatorio è il ruolo della prevedibilità del rischio. Secondo la Cassazione, la pericolosità deve essere valutata attraverso una prognosi postuma, che richiama ciò che «doveva essere conosciuto e prevedibile al momento dello svolgimento dell’attività». Da ciò discende che l’organizzatore deve dimostrare di aver considerato e neutralizzato i rischi tipici dell’attività («La prevedibilità del danno è <hi rend="italic">in re ipsa</hi>»; cfr. anche la Relazione del Ministro Guardasigilli D. Grandi al Codice Civile del 1942, p. 180, par. 795) e quelli specifici delle condizioni concrete: ambiente, attrezzatura, meteo, inesperienza dei partecipanti.</p><p rend="h3">6. Rilievi conclusivi sulla rilevanza oggettiva dell’attività</p><p rend="text">Indiscutibilmente, l’art. 2050 c.c. opera a prescindere dalla qualificazione giuridica soggettiva che esercita l’attività e indipendentemente dallo scopo, lucrativo o non lucrativo, perseguito. Ciò che conta è la natura dell’attività e la struttura dei mezzi impiegati, non la missione istituzionale, educativa o sociale dell’operatore. In altre parole, la valutazione fa perno principalmente su elementi oggettivi del fatto, da valutare di caso in caso.</p><p rend="text">A tal proposito, come inciso conclusivo va detto che, a modesto parere di chi scrive, l’affermazione riguardante l’inidoneità della corda singola in calata non convince del tutto, ma meriterebbe un approfondimento certamente non possibile senza conoscere del tutto i fatti e gli atti prodotti nel giudizio di merito. Però, una considerazione – assolutamente superficiale – si può ipotizzare: non è astrattamente detto che in fase di calata passiva una corda singola (non mezza-corda) non offra standard di sicurezza sufficienti. Di conseguenza, la qualificazione della doppia corda come strumento di cautela elementare non pare così automatica. </p><p rend="text">Ad ogni modo, la Cassazione ha definitivamente superato la precedente, più risalente lettura soggettiva dell’art. 2050 (ad es. Cass., sez. un., 23 febbraio 1956 n. 507; poi cfr. Cass., 27 febbraio 1984, n. 1393 per l’inizio del percorso in parola, verso l’oggettivizzazione), valorizzando l’identità materiale delle attività svolte da operatori diversi (pubblici, privati, associativi, educativi), chiarendo che «ciò che rileva non è chi esercita l’attività, ma che cosa si fa e con quali mezzi». Questo principio trova piena conferma nelle sentenze Cass. 12900/2012 e 8449/2019 citate: la natura volontaria del CAI o quella formativa dell’istituto scolastico non incidono sulla natura intrinsecamente pericolosa dell’attività alpinistica. La responsabilità aggravata discende dalla struttura del rischio, non dallo status dell’organizzatore. </p><p rend="h2">Riferimenti bibliografici</p><p rend="bib_indx_bib">Bartoli, R. 2023. “Responsabilità penale per colpa in montagna: problematiche dogmatiche.” In <hi rend="italic">Rischio e</hi><hi rend="italic"> responsabilità penale in montagna. Gestione e prevenzione in prospettiva comparata</hi>, a cura di M. Helfer, A. 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Consultato dicembre 2025. &lt;<ref target="https://rivistadirittosportivo.coni.it/it/rivista-di-diritto-sportivo/osservatorio-sugli-sport-invernali/omicidio-colposo-e-valanga-un-caso-paradigmatico-di-riccardo-crucioli.html">https://rivistadirittosportivo.coni.it/it/rivista-di-diritto-sportivo/osservatorio-sugli-sport-invernali/omicidio-colposo-e-valanga-un-caso-paradigmatico-di-riccardo-crucioli.html</ref>&gt; (2025-12).</p><p rend="bib_indx_bib">Lenti, L. 2007. “La responsabilità civile degli accompagnatori non professionali nell’alpinismo e nello scialpinismo.” <hi rend="italic">La Nuova Giurisprudenza </hi><hi rend="italic">Civile Commentata</hi> 11: 426.</p><p rend="bib_indx_bib">Melchionda, A. 2019. “L’opinione del giurista sull’esercizio della professione di Guida Ambientale Escursionistica.” <hi rend="italic">Rivista di </hi><hi rend="italic">Diritto Sportivo</hi> 1.</p><p rend="bib_indx_bib">Melchionda, A., e S. 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					<item><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><ref target="xml_18.html#footnote-001-backlink">1</ref></hi> Appello, pp. 25-26; cfr. anche Crucioli 2021, 10-11, nota 12, richiamando Cass., <ref target="http://SS.UU">SS.UU</ref>., 24.04.2014 n. 38343 (caso ThyssenKrupp) e Cass., 12.04.2019, n. 22214 (caso dell’alluvione di Genova).</p></item>
					<item><p rend="layout_notes"><hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><ref target="xml_18.html#footnote-000-backlink">2</ref></hi> Gli esempi sono molteplici e alcuni sono raccolti e disponibili in free access sul sito ufficiale Aigae, &lt;<ref target="https://www.aigae.org/">https://www.aigae.org/</ref>&gt;: cfr. ad es. Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bolzano n. 2481/18 R.G.n.R. – Bolzano, 26/06/2018 Richiesta di archiviazione art. 408/411 c.p.p., 125 e 126 D.Lv. 271/89; Tribunale di Pescara, Ufficio del Giudice per le Indagini Preliminari Sent.245/19 – Depositata il 7.5.19 n. 2802/18 R.G.N.R. – n. 3566/18 R.G.I.P.; Procura della Repubblica presso il Tribunale di Teramo, Richiesta di archiviazione art. 408/411 c.p.p., 125 e 126 D.Lv. 271/89; n. 821-2015 RG.PM(M21) Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pesaro, Richiesta di Archiviazione.</p></item>
				</list><p rend="editorial_metadata_author">Andrea Butelli, University of Florence, Italy, <ref target="mailto:andrea.butelli@unifi.it">andrea.butelli@unifi.it</ref></p><p rend="editorial_metadata_polices">Referee List (DOI 1<ref target="https://doi.org/10.36253/fup_referee_list">0.36253/fup_referee_list</ref>)</p><p rend="editorial_metadata_polices">FUP Best Practice in Scholarly Publishing (DOI <ref target="https://doi.org/10.36253/fup_best_practice">10.36253/fup_best_practice</ref>)</p><p rend="editorial_metadata_book">Andrea Butelli, <hi rend="italic">2. Diritto e Alpinismo,</hi> © Author(s), <ref target="https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode">CC BY 4.0</ref>, DOI <ref target="https://doi.org/10.36253/979-12-215-0891-8.18">10.36253/979-12-215-0891-8.18</ref>, in Mirko Alagna, Sara Benvenuti, Giovanna Lo Monaco (edited by), <hi rend="CharOverride-3">Homo Horizontalis</hi><hi rend="italic">. Ascesi fisiche e ascese alpinistiche</hi>, pp. -365, 2026, published by Firenze University Press, ISBN 979-12-215-0891-8, DOI <ref target="https://doi.org/10.36253/979-12-215-0891-8">10.36253/979-12-215-0891-8</ref></p>
      
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        <listBibl>
          <head>References</head>
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          <bibl n="221982">Butelli, A. 2024. “Alpinismo e cultura del rischio nel prisma del diritto: spunti di comparazione italo-francese.” Rassegna di Diritto ed Economia dello Sport 2: 1-13.</bibl>
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          <bibl n="221932">Melchionda, A., e S. Rossi, a cura di. 2019. Prevenzione dei sinistri in area valanghiva. Attivit&amp;#224; sportive, aspetti normativo-regolamentari e gestione del rischio. Napoli: Editoriale Scientifica (Collana Quaderni della Facolt&amp;#224; di Giurisprudenza dell’Universit&amp;#224; degli Studi di Trento).</bibl>
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