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        <title type="main" level="a">Le risorse documentarie dell’Istituto di Teoria e Tecniche dell’Informazione Giuridica del CNR per un’analisi di termini giuridici rilevanti: il caso di studio della parola «razza»</title>
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          <resp>This is a section of <title>Terminologie e vocabolari</title>(DOI: <idno type="DOI">10.36253/978-88-5518-364-2</idno>) by </resp>
          <name>Claudio Grimaldi, Maria Teresa Zanola</name>
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        <publisher>Firenze University Press</publisher>
        <pubPlace>Firenze</pubPlace>
        <date when="2021">2021</date>
        <idno type="DOI">https://doi.org/10.36253/978-88-5518-364-2.06</idno>
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          <p>Available for academic research purposes</p>
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          <p>Copyright Author(s)</p>
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        <p>This is original content, published for academic research purposes</p>
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      <abstract xml:lang="en">
        <p>Part of public opinion believes that Article 3 of the Italian Constitution should be reformulated by eliminating the word "race", because of its historical meanings. Some jurists disagree with this opinion believing that this presence is still justified by the need to fight possible discrimination or to protect minority rights. Biologists have also entered the debate, asserting that this word cannot be used to refer to human races because there’s no scientific basis for race. Cleared up any doubt about the origin of the term and the use that should be made of it, to contribute to today's debate, we have verified how this term was used in the language of law, using the terminological resources of the Institute of Legal Informatics and Judicial Systems (IGSG) – CNR databases.</p>
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            <item>race discrimination</item>
            <item>minority rights</item>
            <item>language of law</item>
            <item>terminological resources</item>
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      <p>It is available online at https://doi.org/10.36253/978-88-5518-364-2.06<ref target="https://doi.org/10.36253/978-88-5518-364-2.06" /></p>
      
      
      
      <p rendition="simple:h1_chapter">Le risorse documentarie dell’Istituto di Teoria e Tecniche dell’Informazione Giuridica del CNR per un’analisi di termini giuridici rilevanti: il caso di studio della parola «razza»</p><p rendition="simple:h1_author">Antonio Cammelli, Chiara Fioravanti, Francesco Romano</p><p rendition="simple:h2">1. Introduzione</p><p rendition="simple:text">Si discute da anni circa l’opportunità di usare il termine «razza» per riferirsi alle persone in quanto, come osserva Salvatore Battaglia nel suo celebre dizionario, questa parola nel linguaggio comune viene usata per riferirsi a un gruppo etnico «non senza implicazioni ideologiche di natura nazionalista o discriminatoria nei confronti delle razze non-bianche o non-omogenee» (Battaglia 1990, 586)<hi rendition="simple:notes_numbersimple:CharOverride-1"><hi xml:id="footnote-024-backlink"><ref target="OP05354_06.html#footnote-024">1</ref></hi></hi>. C’è chi si è spinto a ipotizzare di «abolire del tutto il vocabolo “razza” e parlare di “gruppi etnici”» (Salza 1976, 846).</p><p rendition="simple:text">La questione diviene ancora più delicata e politicamente sensibile quando si discute se mantenere o meno tale parola all’interno della norma fondamentale del nostro come di altri ordinamenti e cioè all’interno della Costituzione.</p><p rendition="simple:text">Come noto, in Francia è stato emendato l’articolo 1 della Costituzione, dalla quale sono stati eliminati tutti i riferimenti sia alle differenze di razza che a quelle di genere<hi rendition="simple:notes_numbersimple:CharOverride-1"><hi xml:id="footnote-023-backlink"><ref target="OP05354_06.html#footnote-023">2</ref></hi></hi>.</p><p rendition="simple:text">In Italia, il dibattito si riaccende periodicamente, anche se non bisogna dimenticare che già in seno all’Assemblea costituente ci fu chi propose di sostituire tale termine con quello di «stirpe» (Melzi d’Eril, Vigevani 2018). Tuttavia anche a quest’ultimo termine facevano riferimento alcuni fra i firmatari del <hi rendition="simple:italic">Manifesto della razza</hi> del 1938 sostenendo un ‘nazional-razzismo’ che vedeva «combinare la nozione biologica di razza con quella culturale-spirituale di nazione» e appunto di stirpe (Pisanty 2018, 4). Infatti il termine «razza» «era strettamente collegato all’individuazione di caratteri» che potessero definire «l’identità di una nazione» che, dopo secoli di frammentazione era «alla continua ricerca di elementi unificanti» (Bonmassar 2019, 8).</p><p rendition="simple:h2">2. Le ragioni del sì e del no al mantenimento della parola «razza» nella Costituzione</p><p rendition="simple:text">Coloro che auspicano che la parola razza sia cancellata dalla Costituzione sostengono che non ha senso usare un termine non scientificamente rilevante, all’interno della<hi rendition="simple:italic"> </hi>norma fondamentale del nostro ordinamento (Redi, Monti 2017).</p><p rendition="simple:text">Un’ulteriore ragione per riconsiderare l’uso di questa parola nella Costituzione, e più in generale in qualsiasi testo proveniente dalle istituzioni, potrebbe essere avvalorata dalle considerazioni di chi rileva come anche il linguaggio giuridico, seppure involontariamente, possa contribuire a creare categorie che sono in grado di alimentare dei meccanismi di esclusione. Sarebbe quanto accaduto con alcune ordinanze, circolari, deliberazioni emanate da soggetti con autorità specifica in materia, che possono produrre effetti performativi sulla realtà sociale, anche quando rimangono inattuate. Tali atti diffondono visioni contenenti, più o meno implicitamente, categorizzazioni negative di gruppi di individui, contribuendo così a creare quella che è stata definita «l’alterità a livello comunale» (Gargiulo 2015, 15-19).</p><p rendition="simple:text">Sono tutte considerazioni che vanno a sommarsi a quelle di chi mette in guardia da un possibile uso ‘decomplessato’ di parole e concetti che sono complessi<hi rendition="simple:notes_numbersimple:CharOverride-1" ><hi xml:id="footnote-022-backlink"><ref target="OP05354_06.html#footnote-022">3</ref></hi></hi>.</p><p rendition="simple:text">In altre parole, nominando le razze, seppure inesistenti, non si farebbe altro che perpetuarle sia nel discorso pubblico che nella realtà sociale. Infatti anche un uso ‘anti-razzista’ della parola, teso a «denunciare l’indecenza dei pregiudizi» potrebbe contribuire al perpetuarsi di «un meta-razzismo: quello implicato nella legittimazione implicita della costruzione di categorie di persone sulla base di quelle caratteristiche» (Caronia 1996, 175; Olender 2014, 355). Inoltre, mantenere la parola «razza» nella Costituzione italiana servirebbe solo a contrastare un tipo di razzismo e cioè quello che Taguieff classificava come «razzismo ideologico esplicito» ma non quello insito nelle «nuove pratiche della razzizzazione», che secondo il filosofo francese sono piuttosto «ricentrate sulla doppia tematica dell’identità e della differenza» (Taguieff 1994, 15). Anche gli esperti dell’Unione europea hanno recentemente avallato la tesi di un razzismo che non ha bisogno di fare riferimento alla razza o alle origini etniche del bersaglio del proprio odio<hi rendition="simple:notes_numbersimple:CharOverride-1" ><hi xml:id="footnote-021-backlink"><ref target="OP05354_06.html#footnote-021">4</ref></hi></hi>.</p><p rendition="simple:text">Proprio dalla necessità di contrastare vecchi e nuovi razzismi partono coloro che ritengono che la parola debba invece rimanere nella Costituzione. Paolo Grossi, su tutti, ha ribadito che se è vero che la razza non esiste è altrettanto vero che «esistono i razzismi. E finché resta viva questa perversione, la parola razza deve rimanere nella Carta» (Fiori 2018, 11). Insomma sostenere che il concetto di razza non sia più credibile scientificamente<hi rendition="simple:notes_numbersimple:CharOverride-1"><hi xml:id="footnote-020-backlink"><ref target="OP05354_06.html#footnote-020">5</ref></hi></hi>, non significa che esso non esista più nella mentalità corrente<hi rendition="simple:notes_numbersimple:CharOverride-1"><hi xml:id="footnote-019-backlink"><ref target="OP05354_06.html#footnote-019">6</ref></hi></hi>. Anzi il linguaggio comune rivela uno iato tra modelli scientifici e modelli popolari che ha riflessi sia in ambito politico, che nel campo dell’analisi sociale. In realtà la nozione di razza non ha fatto presa solo nel linguaggio comune ma anche nelle «scienze universitarie degli ultimi due secoli» che testimoniano:</p><p rendition="simple:quotation_b">una permeabilità dei saperi più raffinati, più elaborati, rispetto agli stereotipi, ai <hi rendition="simple:italic">clichè</hi> più comuni della razza. Su questo – l’erudizione e gli stereotipi che alimentano il diritto –, le giurisdizioni razziali dell’Europa del XX secolo rimangono paradigmatiche (Olender 2014, 31).</p><p rendition="simple:text">Inoltre si sostiene che usare altre formule, come proponeva Targetti durante i lavori dell’Assemblea costituente, e cioè inserire il principio dell’uguaglianza di tutti i cittadini di fronte alla legge (espressione presente nello Statuto Albertino), non ha impedito le nefandezze delle leggi razziali (Villani 2018, 205).</p><p rendition="simple:text">Anche la sostituzione con altri termini quali «etnia<hi >»</hi> e simili non pare risolvere il problema, perché anche tali parole hanno come denominatore comune quello di ritenere predominare il sangue in questioni che riguardano il sociale (Kilani 2001, 317), oltre ad avere lo svantaggio di non essere chiare per chi non abbia dimestichezza con le scienze antropologiche, mentre il disvalore comunemente attribuito al termine «razza<hi >»</hi> e ai suoi derivati, pare sia riferibile anche all’uso in senso antidiscriminatorio che i Costituenti ne hanno fatto nella Legge fondamentale dell’Italia repubblicana (Villani 2018, 207).</p><p rendition="simple:text">Infine tale cancellazione dall’articolo 3 della Costituzione potrebbe essere perniciosa anche per il senso di rimozione del passato che potrebbe comportare. Non bisogna dimenticarsi infatti che questa parola va letta congiuntamente alla disposizione transitoria XII che vieta la ricostituzione del partito fascista (Villani 2018, 205).</p><p rendition="simple:text">Insomma più che la parola sarebbero le idee che ad essa si collegano che fanno ancora paura. Anche se si decidesse di eliminarla o di sostituirla con altri termini più neutri e meno contrastivi, non è detto che si arriverebbero a mettere in dubbio gli schemi mentali ormai radicati, essendo anzi probabile che pur accettando questi nuovi termini, si continuerebbe a «pensare e ragionare attraverso analogie e confronti avendo sempre come unità di misura il vecchio» (Bianconi 2015, 30).</p><p rendition="simple:text">Nelle pagine che seguono verificheremo, partendo dal campione costituito dai documenti giuridici antichi e contemporanei presenti in alcune banche dati, i vari usi che di questa parola sono stati fatti nel linguaggio del diritto (per lo più nel linguaggio legislativo e in quello della dottrina), al fine di contribuire al dibattito odierno, teso a capire se mantenere questa parola, anche con il suo carico storico di passività, nella Costituzione, oppure eliminarla per togliere ogni riferimento razzista.</p><p rendition="simple:text">Proveremo anche ad avanzare alcune proposte operative per combattere un uso discriminatorio di alcune parole anche nel linguaggio delle istituzioni, mostrando alcune esperienze applicative.</p><p rendition="simple:h2">3. Descrizione dei corpora</p><p rendition="simple:text">Le principali fonti documentarie usate in questa ricerca sono riconducibili ad alcune banche dati disponibili sul sito dell’Istituto di Teoria e Tecniche dell’Informazione Giuridica (ITTIG) del CNR, che nasce nel 1968 con la finalità di compilare un vocabolario della lingua giuridica, in stretta collaborazione con l’Accademia della Crusca<hi rendition="simple:notes_numbersimple:CharOverride-1"><hi xml:id="footnote-018-backlink"><ref target="OP05354_06.html#footnote-018">7</ref></hi></hi>. Le risorse documentarie oggi a disposizione degli studiosi sono le seguenti:</p><list type="unordered">
				<item>i moltissimi documenti selezionati e raccolti nel corso degli anni per la redazione di un vocabolario e che sono venuti a costituire due banche dati, molto consultate online. Si tratta degli archivi LLI (Lingua Legislativa Italiana), che colleziona documenti compresi fra il 1539 e il 2007 e LGI (Lessico Giuridico Italiano) che contiene gli spogli di circa duemila testi e documenti di legislazione, dottrina, prassi e altri d’interesse giuridico per un periodo che va dal secolo X al XX<hi rendition="simple:notes_numbersimple:_idGenCharOverride-1"><hi xml:id="footnote-017-backlink"><ref target="OP05354_06.html#footnote-017">8</ref></hi></hi>;</item>
				<item>le risorse linguistiche presenti nelle banche dati relative ai <hi rendition="simple:italic">Bandi medicei,</hi> che comprende la legislazione medicea nelle raccolte dell’Archivio di Stato di Firenze che copre un arco temporale che va dal 1532 al 1737 e alle <hi rendition="simple:italic">Gride di Milano</hi>, che presenta le gride e gli editti dello Stato di Milano nel periodo che va dal 1560 al 1796;</item>
				<item>i documenti del database normativo del Portale della Regione Toscana PAeSI (Pubblica Amministrazione e Stranieri Immigrati). Si tratta di una banca dati che comprende la legislazione italiana del settore dell’immigrazione che copre un arco temporale che va dal 1951 ad oggi<hi rendition="simple:notes_numbersimple:CharOverride-1" ><hi xml:id="footnote-016-backlink"><ref target="OP05354_06.html#footnote-016">9</ref></hi></hi>.</item>
			</list><p rendition="simple:text">L’arco temporale coperto dal corpus va quindi dal 960 d.c. ad oggi.</p><p rendition="simple:h2">4. Verifica del termine <hi >«</hi>razza<hi >»</hi> nei corpora di riferimento e analisi dei significati</p><p rendition="simple:text">Considerando i corpora sopra descritti, possiamo verificare la presenza ed analizzare il significato del termine «razza<hi >»</hi>. La parola si trova attestata nel corpus di riferimento LGI in documenti molto risalenti nel tempo. Si tratta del <hi rendition="simple:italic">Dottor volgare</hi> (1673)<hi rendition="simple:notes_numbersimple:CharOverride-1"><hi xml:id="footnote-015-backlink"><ref target="OP05354_06.html#footnote-015">10</ref></hi></hi> dove si legge:</p><p rendition="simple:quotation_b">Come ancora nella Sacra scrittura, e appresso molti gramatici, gli agnati si sogliono esplicare col vocabolo di cognati, e la cognazione si piglia per l’agnazione, ò all’incontro, e le parole <hi rendition="simple:italic">casa, ò casata, razza, linea, ceppo, tronco, sangue, ò consanguinei</hi>, hanno diverse significazioni secondo le diverse usanze di parlare.</p><p rendition="simple:text">Si tratta di uno dei significati attestati anche nei vocabolari. Nel dizionario Battaglia si trova infatti associata la parola «razza<hi >»</hi> al significato di stirpe, famiglia, schiatta, progenie e discendenza (Battaglia 1990, 587).</p><p rendition="simple:text">Nel De Luca si trova un significato ulteriore del termine, come si può notare nel seguente contesto: «Cagionarono ancora, senza dubbio, le suddette incursioni, e oppressioni de barbari, per conseguenza in queste parti, la distruzione delle razze de’ cavalli nobili e generosi […]» (De Luca 1673, 148). Il giurista lucano usa dunque tale termine riferendosi a quello che sempre il Battaglia definisce un «insieme di animali o piante della stessa specie»<hi rendition="simple:superscriptsimple:CharOverride-1"> </hi>(Battaglia 1990, 586). Si riferiscono alla parola «razza<hi >»</hi> avendo in mente il medesimo significato anche i banditori fiorentini di fine Seicento. È quanto emerge dalla <hi rendition="simple:italic">Legislazione medicea nelle raccolte dell’Archivio di Stato di Firenze</hi><hi rendition="simple:notes_numbersimple:CharOverride-1"><hi xml:id="footnote-014-backlink"><ref target="OP05354_06.html#footnote-014">11</ref></hi></hi><hi rendition="simple:italic">.</hi> Attraverso l’interrogazione dell’<hi rendition="simple:italic">Indice delle Cose notevoli</hi> digitando la parola «razza<hi >»</hi> si possono consultare due record: il primo relativo a un bando del 1691 e il secondo del 1692<hi rendition="simple:notes_numbersimple:CharOverride-1"><hi xml:id="footnote-013-backlink"><ref target="OP05354_06.html#footnote-013">12</ref></hi></hi>.</p><p rendition="simple:text">Nel primo del 30 maggio 1691 la parola «razza» si trova nel titolo: «Bando contro quelli che falsificano li merchi delle razze de’ cavalli di S.A.S.». Il secondo bando prevedeva, invece,<hi rendition="simple:italic"> </hi>che<hi rendition="simple:italic"> </hi>«in alcuni luoghi destinati per le razze de’ cavalli di S.A.S. non si possa tagliare, ne’ introdurre altri bestiami a pascolare»<hi rendition="simple:italic">.</hi></p><p rendition="simple:text">È la medesima accezione che si trova, facendo un salto di oltre cento anni, nella disposizione dell’11 luglio 1816 dove la parola «razza» si riferisce sempre ai «cavalli pel servizio dell’armata».</p><p rendition="simple:text">Questo significato è attestato anche in molti testi tratti dalla banca dati LLI. Ecco alcuni esempi:</p><list type="unordered">
				<item>«Razze di Cavalli» nel Codice di leggi, e costituzioni per gli Stati di Sua Altezza Serenissima;</item>
				<item>«giumenti di una razza altrui esistente nel regno» nel Codice per lo Regno delle Due Sicilie;</item>
				<item>«razze di majali» in un contesto tratto dal Codice civile per gli Stati di Parma Piacenza e Guastalla.</item>
			</list><p rendition="simple:text">Esempi analoghi si trovano anche nel Codice civile della Repubblica e Cantone del Ticino e nel Codice penale per gli Stati di S. M. il Re di Sardegna.</p><p rendition="simple:text">Per trovare il termine «razza» riferito alle persone o a gruppi di esse bisogna aspettare gli inizi del Novecento<hi rendition="simple:notes_numbersimple:CharOverride-1" ><hi xml:id="footnote-012-backlink"><ref target="OP05354_06.html#footnote-012">13</ref></hi></hi>. Sempre nell’archivio LGI troviamo una disposizione del codice civile della colonia di Eritrea del 1909 in base al quale lo</p><p rendition="simple:quotation_b">stato personale dei sudditi coloniali e le loro relazioni di diritto privato, salvo le disposizioni di leggi speciali, sono regolati secondo le consuetudini locali, le tradizioni e le <hi rendition="simple:italic">razze</hi>, in quanto non siano incompatibili con l’ordine pubblico<hi rendition="simple:notes_numbersimple:CharOverride-1" ><hi xml:id="footnote-011-backlink"><ref target="OP05354_06.html#footnote-011">14</ref></hi></hi>.</p><p rendition="simple:text">In un altro contesto si dice che «i commercianti sudditi coloniali od assimilati o appartenenti alla razza asiatica, che non siano piccoli commercianti sono sottoposti alla procedura e alle pene del fallimento». Nell’ordinamento giudiziario della Libia si afferma che nella scelta degli assessori che devono far parte di un collegio giudicante «il giudice terrà conto della razza, della religione e della condizione sociale dell’imputato»<hi rendition="simple:notes_numbersimple:CharOverride-1" ><hi xml:id="footnote-010-backlink"><ref target="OP05354_06.html#footnote-010">15</ref></hi></hi>.</p><p rendition="simple:text">L’archivio LGI ci restituisce anche contesti tratti da saggi della dottrina italiana degli anni Trenta dove si afferma che l’uso</p><p rendition="simple:quotation_b">dell’espressione minoranze di razza, va ricercata nel desiderio dei redattori dei trattati di adoperare una formula equivalente a quella di minoranze nazionali. E la razza apparve loro come uno dei primi elementi che costituiscono una nazione (Toscano 1931, 62).</p><p rendition="simple:text">Più avanti nel medesimo testo troviamo che il concetto di minoranza è definibile come</p><p rendition="simple:quotation_b">quella parte della popolazione permanente di uno Stato, che, legata da tradizioni storiche ad una porzione determinata del territorio, e fornita di una cultura propria, non può essere confusa colla maggioranza degli altri sudditi a causa della diversità della <hi rendition="simple:italic">razza</hi>, della lingua o della religione (Toscano 1931, 68).</p><p rendition="simple:text">Le leggi razziali del 1938 comportarono significativi mutamenti su più di una norma: di tali modifiche possiamo trovare traccia nell’archivio LLI. Basti pensare alle norme che regolavano l’ordinamento dello Stato civile<hi rendition="simple:notes_numbersimple:CharOverride-1" ><hi xml:id="footnote-009-backlink"><ref target="OP05354_06.html#footnote-009">16</ref></hi></hi> o l’ordinamento giudiziario<hi rendition="simple:notes_numbersimple:CharOverride-1" ><hi xml:id="footnote-008-backlink"><ref target="OP05354_06.html#footnote-008">17</ref></hi></hi> e a quelle del codice civile<hi rendition="simple:notes_numbersimple:CharOverride-1" ><hi xml:id="footnote-007-backlink"><ref target="OP05354_06.html#footnote-007">18</ref></hi></hi>, dal quale traiamo il seguente esempio: «Se uno dei coniugi è di razza non ariana, il tribunale dispone, salvo gravi motivi, che i figli considerati di razza ariana siano affidati al coniuge di razza ariana» (articolo 155, comma 2). Ma il termine è presente anche nella legislazione vigente. Oltre che nell’articolo 3 della Costituzione troviamo la parola «razza» in altri testi legislativi. È il caso dell’articolo 733, comma 2 del codice di procedura penale che impone al ministro di non dare seguito a rogatorie quando vi sia motivo di ritenere che:</p><p rendition="simple:quotation_b">considerazioni relative alla <hi rendition="simple:italic">razza</hi>, alla religione, al sesso, alla nazionalità, alla lingua, alle opinioni politiche o alle condizioni personali o sociali possano influire negativamente sullo svolgimento sull’esito del processo e non risulta che l’imputato abbia liberamente espresso il suo consenso alla rogatoria.</p><p rendition="simple:text">Nella legge sulla privacy (Legge 31 dicembre 1996, n. 675) troviamo un riferimento alla razza delle persone, o meglio alla loro «origine razziale ed etnica» in relazione al fatto che tali dati «possono essere oggetto di trattamento solo con il consenso scritto dell’interessato e previa autorizzazione del Garante».</p><p rendition="simple:text">Dal database del Portale PAeSI abbiamo potuto estrarre 77 atti di varia natura (leggi, decreti legislativi, d.p.r., circolari, accordi, decreti ministeriali per un arco di tempo che va dal 1977 al 2018) contenenti la parola «razza<hi >»</hi><hi rendition="simple:italic">, </hi>dei quali riportiamo di seguito alcuni esempi significativi:</p><list type="unordered">
				<item>Determinazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 17 novembre 2017: «Avviso rivolto ai Comuni per la promozione di azioni positive volte a favorire il contrasto a situazioni di svantaggio connesse alla razza o all’origine etnica […]»;</item>
				<item>Circolare del Ministero dell’istruzione dell’università e della ricerca del 24 febbraio 2016 n.1367: «UNAR Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali, istituito […] con il compito di promuovere la parità di trattamento e rimuovere le discriminazioni fondate sulla razza e l’origine etnica».</item>
			</list><p rendition="simple:text">In conclusione l’analisi effettuata ha fatto emergere i seguenti dati:</p><p rendition="simple:text_list">1.	i significati di razza nel corpus campione coincidono con quelli attestati dai maggiori dizionari.</p><p rendition="simple:text_list">2.	l’uso della parola «razza» per riferirsi a «ciascuno dei gruppi omogenei in cui si suddividerebbe l’umanità» o comunque a un «gruppo etnico» (Battaglia 1990: 586) inizia nel XX secolo (primo documento in LGI del 1909)<hi rendition="simple:notes_numbersimple:_idGenCharOverride-1"><hi xml:id="footnote-006-backlink"><ref target="OP05354_06.html#footnote-006">19</ref></hi></hi>;</p><p rendition="simple:text_list">3.	dalla seconda metà del XX secolo (dalla Costituzione ai nostri giorni) la parola è ancora usata, ma per combattere le possibili discriminazioni che possono ancora essere perpetrate.</p><p rendition="simple:h2">5. Criticità nell’uso attuale in leggi circolari e sentenze della parola <hi >«</hi>razza<hi >»</hi>: possibili rimedi</p><p rendition="simple:text">Come abbiamo potuto constatare dai risultati della verifica sopra riportati, la parola «razza» è ancora largamente diffusa nei documenti giuridici italiani anche se la sua presenza, come nel caso della Costituzione, è giustificata dalla necessità di arginare le possibili recrudescenze del fenomeno razzista. Tuttavia ci sembra che una riflessione sull’uso attuale di questa parola vada fatta.</p><p rendition="simple:text">In particolare abbiamo notato che in alcuni documenti estratti dalla banca dati del Portale PAeSI, seppure con l’intento di contrastare situazioni di svantaggio, il tenore della norma dia per scontato o come del tutto evidente, che alla razza si possano legare questioni di svantaggio (è il caso che abbiamo già riportato dell’<hi rendition="simple:italic">Avviso rivolto ai Comuni per la promozione di azioni positive volte a favorire il contrasto a situazioni di svantaggio connesse alla razza o all’origine etnica)</hi>.</p><p rendition="simple:text">Tale osservazione peraltro è già stata avanzata anche per l’uso del termine all’interno di altri tipi di documento giuridico – come nelle sentenze – dove il «lessema “razza”»<hi rendition="simple:italic"> </hi>è sovente adoperato <hi rendition="simple:italic">«</hi>in modo generico e incoerente, se non addirittura improprio» (Villani 2018, 206).</p><p rendition="simple:text">Possiamo chiederci quali soluzioni possano essere adottate circa l’uso di tale parola nei documenti giuridici, uso che anche nella dottrina nordamericana è considerato problematico<hi rendition="simple:notes_numbersimple:CharOverride-1" ><hi xml:id="footnote-005-backlink"><ref target="OP05354_06.html#footnote-005">20</ref></hi></hi>.</p><p rendition="simple:text">Dovendo escludere, anche per la loro impraticabilità «interventi prescrittivi sulla lingua comune» (Villani 2018, 206) le soluzioni adottabili si possono sintetizzare nelle seguenti:</p><p rendition="simple:text_list"><hi >1.	</hi>si prenda ad esempio quella fatta propria dal legislatore europeo nella Direttiva 2000/43/CE del Consiglio che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall’origine etnica dove nella premessa si precisa che «l’Unione europea respinge le teorie che tentano di dimostrare l’esistenza di razze umane distinte. L’uso del termine razza nella presente direttiva non implica l’accettazione di siffatte teorie»<hi rendition="simple:notes_numbersimple:CharOverride-1" ><hi xml:id="footnote-004-backlink"><ref target="OP05354_06.html#footnote-004">21</ref></hi></hi>. L’inserimento di formule di questo tipo nei documenti giuridici italiani potrebbe quindi essere una prima soluzione adottabile;</p><p rendition="simple:text_list"><hi >2.	</hi>una seconda opzione consiste nell’integrazione dei manuali per i redattori delle norme come nel caso, già sperimentato, della Regola 14 del Manuale rivolto agli esperti di drafting legislativo delle Regioni<hi rendition="simple:notes_numbersimple:CharOverride-1" ><hi xml:id="footnote-003-backlink"><ref target="OP05354_06.html#footnote-003">22</ref></hi></hi>. Tale regola rubricata come Espressioni non discriminatorie prescrive laconicamente di «evitare le espressioni discriminatorie».</p><p rendition="simple:text">In altri Paesi si hanno regole analoghe<hi rendition="simple:notes_numbersimple:CharOverride-1" ><hi xml:id="footnote-002-backlink"><ref target="OP05354_06.html#footnote-002">23</ref></hi></hi>. È il caso del Canada dove il Governo ha adottato il Manuale, <hi rendition="simple:italic">Canadian Style</hi>. La regola Elimination of Stereotyping in Written Communications fornisce indicazioni affinché le comunicazioni scritte dell’amministrazione pubblica non presentino stereotipi sessuali e garantiscano una rappresentazione equa delle minoranze etniche, delle popolazioni autoctone e delle persone con disabilità. Questa raccomandazione si articola in varie sotto-regole tra le quali evidenziamo la seguente nella quale si suggerisce il termine più idoneo per individuare i diversi gruppi di minoranze presenti nella società canadese per evitare stereotipi o clichés etnici:</p><p rendition="simple:quotation_b">14.12 Elimination of Racial and Ethnic Stereotyping, Identification of groups. Be aware of the current self-identification preferences of racial and cultural groups in Canada: Black(s), not Negro(es); ethnic (or cultural) minorities, not ethnics; Indigenous people(s) in Canada, not Indigenous Canadians; Inuk (singular), Inuit (plural), not Eskimo; Métis, not Metis<hi rendition="simple:notes_numbersimple:CharOverride-1" ><hi xml:id="footnote-001-backlink"><ref target="OP05354_06.html#footnote-001">24</ref></hi></hi>.</p><p rendition="simple:text">Sulla base di questi esempi si può dunque pensare di inserire una raccomandazione nei manuali di redazione di atti istituzionali (leggi, atti amministrativi, comunicazioni scritte della PA) che indichi una lista di parole identificate come a rischio ‘discriminatorio’ (tra le quali comprendere anche «razza») per proporre un termine sostitutivo, se esistente, oppure per inviare un monito al redattore circa l’uso di quel certo termine.</p><p rendition="simple:text">Ad esempio è noto che il termine «immigrato» è considerato in maniera negativa da più di un autore e che nel <hi rendition="simple:italic">Glossario dell’European Migration Network</hi> si propone di sostituirlo con «migrante»<hi rendition="simple:notes_numbersimple:CharOverride-1" ><hi xml:id="footnote-000-backlink"><ref target="OP05354_06.html#footnote-000">25</ref></hi></hi>. In maniera ancora più negativa è considerato il termine «badante» di cui si sconsiglia da parte di più di un autore l’uso in qualsiasi contesto e che può essere sostituito con termini quali «collaboratrice familiare», «assistente familiare», «assistente agli anziani», «lavoratrici di cura», «assistenti domiciliari» (Redattore sociale 2013). Abbiamo in passato già identificato molti di questi termini a rischio discriminatorio e ne abbiamo verificato la presenza in più di un documento istituzionale (Romano, Fioravanti 2014) perché riteniamo che sia giunto il momento di usare con cura termini che «possono costituire la premessa e la sostanza di pratiche manipolatorie, ma anche razziste, xenofobe o criminali» (Carofiglio 2010, 29).</p><p rendition="simple:h2">Riferimenti bibliografici</p><p rendition="simple:bib_indx_bib">Balibar, E., Wallerstein, I. 1991. <hi rendition="simple:italic">Razza, nazione, classe. Le identità ambigue</hi>. Roma: Edizioni associate.</p><p rendition="simple:bib_indx_bib">Battaglia, S. 1990. <hi rendition="simple:italic">Grande dizionario della lingua italiana</hi>, volume XV. Torino: Utet.</p><p rendition="simple:bib_indx_bib">Bianconi, V. 2015. “L’invenzione del linguaggio nella comprensione dei fenomeni giuridico-sociali”. In <hi rendition="simple:italic">Prometeo: studi sulla uguaglianza, la democrazia, la laicità dello Stato</hi>, a cura di A. Ballarini, 27-41. Torino: Giappichelli.</p><p rendition="simple:bib_indx_bib">Bonmassar, M. 2019. <hi rendition="simple:italic">Diritto e razza. Gli italiani in Africa</hi>. Roma: Armando.</p><p rendition="simple:bib_indx_bib">Cammelli, A., Mariani, P. 2012. “Documentazione e lingua giuridica italiana”. In <hi rendition="simple:italic">L’italiano giuridico che cambia</hi>. Atti del convegno, Firenze, Villa Medicea di Castello, 1 ottobre 2010, a cura di B. Pozzo, e F. Bambi, 215-23. Firenze: Accademia della Crusca.</p><p rendition="simple:bib_indx_bib">Campani, G. 2000.<hi rendition="simple:italic"> Genere, etnia e classe</hi>. Pisa: Edizioni ETS.</p><p rendition="simple:bib_indx_bib">Carofiglio, G. 2010. <hi rendition="simple:italic">La manomissione delle parole</hi>. Milano: Rizzoli.</p><p rendition="simple:bib_indx_bib">Caronia, L. 1996. “Costruire le differenze. Immagini di straniero e situazioni educative”. In <hi rendition="simple:italic">Educazione interculturale</hi>, a cura di E. Nigris, 144-97. Milano: Bruno Mondadori.</p><p rendition="simple:bib_indx_bib">Dal Lago, A. 2004. <hi rendition="simple:italic">Non persone l’esclusione dei migranti in una società globale.</hi> Milano: Feltrinelli.</p><p rendition="simple:bib_indx_bib">De Luca, G. B. 1673. <hi rendition="simple:italic">Il dottor volgare, attraverso il compendio di tutta la legge civile, canonica, feudale e municipale nelle cose più ricevute in pratica. </hi>Roma: Corvo.</p><p rendition="simple:bib_indx_bib">Delvaux, B. 2016. “Il giornalismo ai tempi del terrore”. La Repubblica, 1 agosto, 2016.</p><p rendition="simple:bib_indx_bib">Faloppa, F. 2009. “Comunicazione interculturale”. In <hi rendition="simple:italic">Conoscere l’immigrazione. Una cassetta per gli attrezzi</hi>, a cura di I. Ponzo, 151-75. Roma: Edizioni Carrocci.</p><p rendition="simple:bib_indx_bib">Farkas, L. 2017. <hi rendition="simple:italic">The meaning of racial or ethnic origin in EU law: between stereotypes and identities</hi>, European Union, Directorate-General for Justice and Consumers, Luxembourg, Publications Office of the European Union.</p><p rendition="simple:bib_indx_bib">Favilli, C. 2008. <hi rendition="simple:italic">La non discriminazione nell’Unione Europea</hi>. Firenze: Edizioni CUSL. </p><p rendition="simple:bib_indx_bib">Fioravanti, C., Rinaldi, M. 2010. “Il sistema informativo PAeSI: un accesso telematico unico a informazioni, norme e procedimenti in materia di immigrazione”. <hi rendition="simple:italic">Informatica e diritto</hi> 1-2: 93-131.</p><p rendition="simple:bib_indx_bib">Fioravanti, C., Romano, F. 2019. “Linee guida extraeuropee per la scrittura di testi amministrativi: un’analisi per un approccio interculturale”. In <hi rendition="simple:italic">Federalismi, diritti e poteri pubblici. Annuario 2018</hi>, a cura di B. Di Giacomo Russo, 103-22. Tricase: Libellula Edizioni. </p><p rendition="simple:bib_indx_bib">Fiori, S. 2018. “La parola razza rimanga nella Costituzione è un monito contro l’odio”. 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Bari: Dedalo.</p><p rendition="simple:bib_indx_bib">Leonardi, L. 2018. <hi rendition="simple:italic">Le parole hanno un peso. “Razza”</hi><hi rendition="simple:italic">, sinonimo di identità non umana</hi>. &lt;<ref target="https://accademiadellacrusca.it/it/contenuti/le-parole-hanno-un-peso-razza-sinonimo-di-identit-non-umana/7422">https://accademiadellacrusca.it/it/contenuti/le-parole-hanno-un-peso-razza-sinonimo-di-identit-non-umana/7422</ref>&gt; (2020-04-30).</p><p rendition="simple:bib_indx_bib">Lindqvist, S. 2003. <hi rendition="simple:italic">Diversi uomini, donne e idee contro il concetto di razza: 1750-1900.</hi> Milano: Ponte alle Grazie.</p><p rendition="simple:bib_indx_bib">Lubello, S. 2017. <hi rendition="simple:italic">La lingua del diritto e dell’amministrazione</hi>. Bologna: il Mulino.</p><p rendition="simple:bib_indx_bib">Mauro, E. 2018. <hi rendition="simple:italic">L’uomo bianco</hi>. Milano: Feltrinelli.</p><p rendition="simple:bib_indx_bib">Melzi d’Eril, C., Vigevani, G. E. 2018. “Razza, quella “parola maledetta” inserita nella Costituzione”. Il Sole 24 Ore, &lt;<ref target="https://st.ilsole24ore.com/art/commenti-e-idee/2018-01-24/la-parola-maledetta-costituzione-183850.shtml">https://st.ilsole24ore.com/art/commenti-e-idee/2018-01-24/la-parola-maledetta-costituzione-183850.shtml</ref>&gt; (2020-04-30).</p><p rendition="simple:bib_indx_bib">Olender, M. 2014.<hi rendition="simple:italic"> Razza e destino</hi>. Milano: Bompiani.</p><p rendition="simple:bib_indx_bib">Papini, L., Caso, M. 2009. <hi rendition="simple:italic">La legislazione medicea nelle raccolte dell’Archivio di Stato</hi><hi rendition="simple:italic"> di Firenze (1532-1737)</hi>. Napoli: ESI.</p><p rendition="simple:bib_indx_bib">Piasere, L. 2019. “La scienza stupida. La tesi di dottorato di Eva Justin sui <hi rendition="simple:italic">bambini zingari</hi> (1943)”. <hi rendition="simple:italic">Minori giustizie</hi> 1: 5-19.</p><p rendition="simple:bib_indx_bib">Pisanty, V. 2018. <hi rendition="simple:italic">Educare all’odio: “La difesa della razza” (1938-1943).</hi> Roma: Gedi Gruppo editoriale.</p><p rendition="simple:bib_indx_bib">Redattore sociale, a cura di. 2013. <hi rendition="simple:italic">Parlare civile. Comunicare senza discriminare</hi>. Milano: Bruno Mondadori editore.</p><p rendition="simple:bib_indx_bib">Redi, C. A., Monti M., a cura di. 2017. <hi rendition="simple:italic">No razza, sì cittadinanza. Cellula e genomi XV corso</hi>. Pavia: Ibis.</p><p rendition="simple:bib_indx_bib">Rivera, A. 2007. Voce <hi rendition="simple:italic">Razzismo</hi>, <hi rendition="simple:italic">Diritti umani. Cultura dei diritti e dignità della persona nell’epoca della globalizzazione</hi>. Torino: UTET.</p><p rendition="simple:bib_indx_bib">Romano, F., Fioravanti, C. 2014. “Il lessico delle discriminazioni nei testi normativi: metodi di analisi informatica”. <hi rendition="simple:italic">Informatica e diritto</hi> XXXIII-1: 143-80.</p><p rendition="simple:bib_indx_bib">Salza, B. 1976. “Razzismo”. In <hi rendition="simple:italic">Dizionario di politica</hi>, diretto da N. Bobbio, N. Matteucci. Torino: UTET.</p><p rendition="simple:bib_indx_bib">Taguieff, P. A. 1994. <hi rendition="simple:italic">La forza del pregiudizio. Saggio sul razzismo e sull’antirazzismo</hi>. Bologna: il Mulino.</p><p rendition="simple:bib_indx_bib">Toscano, M. 1931. <hi rendition="simple:italic">Le minoranze di razza, di lingua, di religione nel diritto internazionale.</hi> Torino: F.lli Bocca.</p><p rendition="simple:bib_indx_bib">Villani, P. 2018. “Tullio De Mauro, la lingua della Costituzione e la parola “razza” all’art. 3”<hi rendition="simple:italic">.</hi> In <hi rendition="simple:italic">Tullio De Mauro. Un intellettuale italiano</hi>, a cura di S. Gensini, M. E. Piemontese e G. Solimine, 199-212. Roma: Sapienza Università editrice.</p><p rendition="simple:layout_notes"><hi rendition="simple:notes_numbersimple:_idGenCharOverride-1"><ref target="OP05354_06.html#footnote-024-backlink">1</ref></hi>	Sul dibattito tra gli studiosi sull’origine del termine si veda (Leonardi 2018).</p><p rendition="simple:layout_notes"><hi rendition="simple:notes_numbersimple:_idGenCharOverride-1"><ref target="OP05354_06.html#footnote-023-backlink">2</ref></hi>	Si veda la notizia sul sito dell’UNAR <hi rendition="simple:italic">In Francia eliminata la parola “razza” dall’articolo 1 della Costituzione, </hi>(13 luglio 2018).</p><p rendition="simple:layout_notes"><hi rendition="simple:notes_numbersimple:_idGenCharOverride-1"><ref target="OP05354_06.html#footnote-022-backlink">3</ref></hi>	La citazione è a Béatrice Delvaux che parlando di una «ondata crescente di chi addita i capri espiatori ai facili anatemi e alle analisi semplicistiche» stigmatizza l’uso di parole «decomplessate» (Delvaux 2016, 21).</p><p rendition="simple:layout_notes"><hi rendition="simple:notes_numbersimple:_idGenCharOverride-1"><ref target="OP05354_06.html#footnote-021-backlink">4</ref></hi>	Nel report si dice infatti che: <hi >«</hi><hi >The memory of deplorable racist acts renders racist claims publicly unacceptable, but instead of preventing their dissemination, ‘censorship’ only exacerbates the complexity of contemporary racism, which seeks to conceal racial or ethnic origin as the basis of discrimination, hate speech and violence</hi><hi >»</hi> (Farkas 2017, 36).</p><p rendition="simple:layout_notes"><hi rendition="simple:notes_numbersimple:_idGenCharOverride-1"><ref target="OP05354_06.html#footnote-020-backlink">5</ref></hi>	In realtà l’esistenza di razze non è mai stata scientificamente credibile. Piuttosto, come recentemente ribadito da Piasere «il razzismo nazista si scagliò contro razze che si voleva eliminare pur sapendole inesistenti, per proteggere una razza inesistente che si voleva far esistere» (Piasere 2019, 8)</p><p rendition="simple:layout_notes"><hi rendition="simple:notes_numbersimple:_idGenCharOverride-1"><ref target="OP05354_06.html#footnote-019-backlink">6</ref></hi>	Su quanto tale considerazione sia attuale si veda ciò che sostiene nel suo recente saggio Ezio Mauro che a proposito del sentimento di ostilità che si sta manifestando in Italia nei confronti degli immigrati punta il dito su un «risentimento identitario» che diviene «sentimento indigeno risalendo istintivamente fino al mito dell’identità perpetua oggi in pericolo, con un concetto di popolo che torna a essere comunità biologica più che Stato o nazione: infine razza» (Mauro 2018, 95).</p><p rendition="simple:layout_notes"><hi rendition="simple:notes_numbersimple:_idGenCharOverride-1"><ref target="OP05354_06.html#footnote-018-backlink">7</ref></hi>	L’ITTIG dal 1 giugno 2019 è divenuto Istituto di Informatica Giuridica e Sistemi Giudiziari.</p><p rendition="simple:layout_notes"><hi rendition="simple:notes_numbersimple:_idGenCharOverride-1"><ref target="OP05354_06.html#footnote-017-backlink">8</ref></hi>	Per una migliore fruizione di queste risorse documentarie l’Istituto ha creato anche un indice semantico, IS-LeGI, che ha come base di dati una selezione di termini giuridicamente rilevanti presenti nelle due banche dati prima citate e che è in grado per ogni lemma esaminato di fornire le principali accezioni e la fraseologia significativa presente nel contesto di scheda (Cammelli, Mariani 2012).</p><p rendition="simple:layout_notes"><hi rendition="simple:notes_numbersimple:_idGenCharOverride-1"><ref target="OP05354_06.html#footnote-016-backlink">9</ref></hi>	Per una dettagliata descrizione della banca dati cfr. Fioravanti, Rinaldi 2010, 93-131. Il Portale è accessibile all’indirizzo &lt;<ref target="http://www.immigrazione.regione.toscana.it"><hi rendition="simple:CharOverride-2">http://www.immigrazione.regione.toscana.it</hi></ref>&gt; (2020-04-30).</p><p rendition="simple:layout_notes"><hi rendition="simple:notes_numbersimple:_idGenCharOverride-1"><ref target="OP05354_06.html#footnote-015-backlink">10</ref></hi>	Sull’opera del grande giurista lucano e sulla sua influenza sul linguaggio giuridico italiano cfr., ad esempio, Lubello 2017, 205.</p><p rendition="simple:layout_notes"><hi rendition="simple:notes_numbersimple:_idGenCharOverride-1"><ref target="OP05354_06.html#footnote-014-backlink">11</ref></hi>	&lt;<ref target="http://nir.ittig.cnr.it/bandi/bandiIntroduzione.php"><hi rendition="simple:CharOverride-2">http://nir.ittig.cnr.it/bandi/bandiIntroduzione.php</hi></ref>&gt; (2020-04-30).</p><p rendition="simple:layout_notes"><hi rendition="simple:notes_numbersimple:_idGenCharOverride-1"><ref target="OP05354_06.html#footnote-013-backlink">12</ref></hi>	La banca dati prevede una canonica interrogazione per campi e una per indici. Questi ultimi sono categorizzati per: Granduchi; Magistrature; Sottoscrittori; Banditori; Persone citate; Stampatori; Luoghi di stampa; Luoghi citati; Cose notevoli; Soggetti. Per una esaustiva descrizione delle fonti che compongono tale banca dati si veda (Papini, Caso 2009).</p><p rendition="simple:layout_notes"><hi rendition="simple:notes_numbersimple:_idGenCharOverride-1"><ref target="OP05354_06.html#footnote-012-backlink">13</ref></hi>	Secondo alcuni autori tuttavia, i concetti di razza e razzismo non sempre hanno implicato discriminazione e il termine <hi >«</hi>razza<hi >»</hi> in origine era neutrale anche quando usato per riferirsi a tribù primitive non europee. Lo afferma Sven Lindqvist citando a sua volta lo storico Jacob Katz e il suo <hi rendition="simple:italic">From prejudice to destruction, 1980</hi> (Lindqvist 2003, 10-11).</p><p rendition="simple:layout_notes"><hi rendition="simple:notes_numbersimple:_idGenCharOverride-1"><ref target="OP05354_06.html#footnote-011-backlink">14</ref></hi>	Regio decreto 28 giugno 1909, n. 589.</p><p rendition="simple:layout_notes"><hi rendition="simple:notes_numbersimple:_idGenCharOverride-1"><ref target="OP05354_06.html#footnote-010-backlink">15</ref></hi>	Regio decreto 27 giugno 1935.</p><p rendition="simple:layout_notes"><hi rendition="simple:notes_numbersimple:_idGenCharOverride-1"><ref target="OP05354_06.html#footnote-009-backlink">16</ref></hi>	Regio decreto 9 luglio 1939-XVII, n. 1238 in Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d’Italia, anno 1939-XVII, vol. VI, Roma, Istituto poligrafico dello Stato, 1939.</p><p rendition="simple:layout_notes"><hi rendition="simple:notes_numbersimple:_idGenCharOverride-1"><ref target="OP05354_06.html#footnote-008-backlink">17</ref></hi>	Regio decreto 30 gennaio 1941-XIX, n. 12: Ordinamento giudiziario, in Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d’Italia, anno 1941-XIX, vol. I, Roma, Istituto poligrafico dello Stato, 1941.</p><p rendition="simple:layout_notes"><hi rendition="simple:notes_numbersimple:_idGenCharOverride-1"><ref target="OP05354_06.html#footnote-007-backlink">18</ref></hi>	Codice civile, in Gazzetta ufficiale del Regno d’Italia, 4 aprile 1942, ed. straordinaria, n. 79, Roma, Istituto Poligrafico dello Stato, 1942.</p><p rendition="simple:layout_notes"><hi rendition="simple:notes_numbersimple:_idGenCharOverride-1"><ref target="OP05354_06.html#footnote-006-backlink">19</ref></hi>	Per analizzare in modo approfondito la «dimensione giuridica della nozione di razza, nel contesto del colonialismo italiano» cfr. il recente Bonmassar 2019.</p><p rendition="simple:layout_notes"><hi rendition="simple:notes_numbersimple:_idGenCharOverride-1"><ref target="OP05354_06.html#footnote-005-backlink">20</ref></hi>	«The term is currently used to provide protection and benefits to those who are deemed to be minorities that have suffered a history of discrimination and political powerlessness. Nevertheless, the concept of “race” remains problematic» (Hoffman 2004, 1096).</p><p rendition="simple:layout_notes"><hi rendition="simple:notes_numbersimple:CharOverride-1"><ref target="OP05354_06.html#footnote-004-backlink">21</ref></hi>	Tale precisazione è stata necessaria per venire incontro alle obiezioni «sollevate dalla Francia, contraria all’impiego del termine razza per non avallare, anche solo formalmente, la teoria della suddivisione dell’umanità in razze diverse» (Favilli 2008, 148). L’Unione europea sollevò un analogo distinguo anche durante la conferenza ONU di Durban del 2001 e anche in quel caso si è trovata una soluzione di compromesso, con le delegazioni di molti altri paesi che volevano che il termine rimanesse, inserendo un considerando analogo a quello presente nella direttiva del 2000 che condanna le «teorie di superiorità razziale e di distinzione dell’umanità in razze» (Favilli 2008, 149).</p><p rendition="simple:layout_notes"><hi rendition="simple:notes_numbersimple:CharOverride-1"><ref target="OP05354_06.html#footnote-003-backlink">22</ref></hi>	Cfr. <hi rendition="simple:italic">Regole e suggerimenti per la redazione dei testi normativi</hi>, manuale per le Regioni promosso dalla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, con il supporto scientifico dell’Osservatorio legislativo interregionale. Terza edizione, dicembre 2007.</p><p rendition="simple:layout_notes"><hi rendition="simple:notes_numbersimple:_idGenCharOverride-1"><ref target="OP05354_06.html#footnote-002-backlink">23</ref></hi>	Per un’analisi delle varie regole per la scrittura di atti pubblici in contesti extra europei cfr. Fioravanti, Romano 2019, 103-22.</p><p rendition="simple:layout_notes"><hi rendition="simple:notes_numbersimple:_idGenCharOverride-1"><ref target="OP05354_06.html#footnote-001-backlink">24</ref></hi>	Cfr. &lt;<ref target="http://www.btb.termiumplus.gc.ca/tcdnstyl-chap?lang=eng&amp;lettr=chapsect14&amp;info0=14#zz14"><hi rendition="simple:CharOverride-2">http://www.btb.termiumplus.gc.ca/tcdnstyl-chap?lang=eng&amp;lettr=chapsect14&amp;info0=14#zz14</hi></ref>&gt; (2020-04-30).</p><p rendition="simple:layout_notes"><hi rendition="simple:notes_numbersimple:_idGenCharOverride-1"><ref target="OP05354_06.html#footnote-000-backlink">25</ref></hi>	Sulle ragioni per le quali tale termine è discusso cfr., fra gli altri, Balibar, Wallerstein 1991; Faloppa 2009; Campani 2000; Rivera 2007; Dal Lago 2004.</p>
      
      
      
      
      
      
      
      
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